In sintesi
- Durante i lavori in cantiere, deve essere assicurata la viabilità delle persone e dei veicoli, nel rispetto delle disposizioni del punto 1 dell’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008.
- La viabilità del cantiere deve essere pianificata nel PSC e nel POS, garantendo la separazione tra percorsi pedonali e percorsi veicolari quando possibile.
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Art. 108 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Viabilità nei cantieri
In vigore dal 15/05/2008
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1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 108 Codice Civile: Inapponibilità di termini e condizioni
- Articolo 108 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 108 Codice del Consumo: Disposizioni procedurali
- Articolo 108 Codice della Strada: Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole
- Articolo 108 Codice di Procedura Civile: Estromissione del garantito
- Articolo 108 Codice Penale: Tendenza a delinquere
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La viabilità del cantiere: un rischio spesso sottovalutato
L’art. 108 D.Lgs. 81/2008 è una norma sintetica che affida all’allegato XVIII la disciplina di dettaglio della viabilità nei cantieri temporanei o mobili. La brevità dell’articolo non deve ingannare: la viabilità del cantiere è uno degli aspetti più critici della sicurezza nelle costruzioni, perché gli infortuni da investimento di lavoratori da parte di mezzi meccanici (dumper, escavatori, autocarri, gru) hanno spesso esiti gravissimi o mortali. L’allegato XVIII «Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali» contiene prescrizioni tecniche dettagliate per la viabilità interna al cantiere: larghezze minime dei percorsi, altezze libere, pendenze massime, segnaletica, illuminazione, zone di parcheggio e di manovra dei veicoli.Percorsi pedonali e percorsi veicolari
Il principio fondamentale dell’allegato XVIII è la separazione tra percorsi pedonali e percorsi veicolari, quando possibile. Nei cantieri di grandi dimensioni, i percorsi devono essere distinti fisicamente (barriere, segnaletica orizzontale, guard rail). Nei cantieri più piccoli in cui la separazione fisica non è praticabile, devono essere adottate misure organizzative: orari di movimentazione dei mezzi distinti dall’orario dei lavori manuali, sorveglianti fisici ai crocevia, segnalazione acustica dei movimenti dei mezzi pesanti. L’allegato XVIII specifica anche i requisiti delle rampe di accesso al cantiere (pendenza massima, larghezza), delle zone di parcheggio (dimensioni, separazione dalla zona di lavoro), dei percorsi di uscita di emergenza.Pianificazione della viabilità nel PSC e nel POS
La viabilità del cantiere deve essere pianificata nel PSC dal coordinatore per la progettazione: la planimetria del cantiere (allegata obbligatoriamente al PSC) deve indicare i percorsi pedonali, i percorsi veicolari, le aree di stoccaggio, le aree di accesso dei mezzi di trasporto, le zone di carico e scarico dei materiali. Il POS di ciascuna impresa deve recepire la pianificazione del PSC e specificarla per le proprie lavorazioni. Alfa S.r.l., impresa edile che esegue la costruzione di un capannone industriale, deve definire nel POS le modalità di accesso dei dumper all’area di scavo, i percorsi per i lavoratori a piedi, la zona di deposito dei calcestruzzi e le aree di manovra delle gru. Il RSPP verifica che la planimetria di cantiere sia aggiornata ad ogni variazione significativa del layout.Domande frequenti
Un cantiere stradale deve adottare misure specifiche per la viabilità dei veicoli pubblici che transitano nelle vicinanze?
Sì. Un cantiere stradale che interferisce con la viabilità pubblica deve adottare misure specifiche per proteggere sia i lavoratori sia gli utenti della strada: segnaletica temporanea di cantiere, barriere fisiche tra il cantiere e la carreggiata aperta al traffico, delineatori, segnalatori luminosi. Le prescrizioni sono contenute nell’allegato XVIII e nel Codice della Strada.
Un dumper che opera in cantiere deve rispettare limiti di velocità?
Sì. L’allegato XVIII e le norme di buona tecnica prevedono limiti di velocità per i veicoli in cantiere (tipicamente 10-20 km/h nelle aree di lavoro). Il PSC e il POS devono specificare i limiti di velocità interni al cantiere e la segnaletica corrispondente. L’eccesso di velocità dei mezzi meccanici in cantiere è una delle cause di infortuni gravi.
La planimetria del cantiere che indica i percorsi veicolari e pedonali deve essere aggiornata durante i lavori?
Sì. Il layout del cantiere cambia con l’avanzare dei lavori: le aree di stoccaggio si spostano, i percorsi cambiano, vengono allestite nuove strutture provvisorie. Il CSE verifica che la planimetria sia aggiornata e che i lavoratori siano informati delle variazioni. Una planimetria obsoleta è peggio di nessuna planimetria.