Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 108 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Viabilità nei cantieri
In vigore dal 15/05/2008
((
1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. ))
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 107 - Art. 107 SIC - Definizioni→T.U. Sicurezza art. 109 - Art. 109 SIC - Recinzione del cantiere→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 106 SIC – Attività escluse→Art. 110 SIC – Luoghi di transito→Art. 105 SIC – Attività soggette→Art. 111 SIC – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori i…→Art. 104 bis SIC – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili→Art. 104 SIC – Modalità attuative di particolari obblighi→Art. 112 SIC – Idoneità delle opere provvisionali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 108 del decreto legislativo n. 81 del 2008, collocato nel titolo dedicato ai cantieri temporanei o mobili, enuncia un principio apparentemente semplice ma di grande rilievo operativo: durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. La norma opera fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, che reca le prescrizioni tecniche di dettaglio. Dietro la sintesi del precetto si cela uno dei profili più delicati della prevenzione infortuni, poiché la circolazione interna al cantiere è fonte ricorrente di rischi gravi.
La ratio: governare la circolazione in cantiere
Il cantiere è un ambiente dinamico, nel quale convivono lavoratori a piedi, mezzi d'opera, automezzi di trasporto e attrezzature in movimento. L'assenza di percorsi definiti e di regole di circolazione espone le persone a rischi di investimento e i mezzi a rischi di collisione e ribaltamento. La norma impone pertanto di organizzare gli spazi in modo che il transito avvenga in condizioni di sicurezza, separando per quanto possibile i flussi pedonali da quelli veicolari e garantendo percorsi adeguati alla natura dei lavori.
Il rinvio all'allegato XVIII
La clausola di apertura ancora l'obbligo generale alle prescrizioni del punto 1 dell'allegato XVIII, che traduce il principio in indicazioni tecniche concrete relative alla conformazione delle vie di circolazione, alla loro larghezza, alla segnalazione e alla protezione dei pedoni. Si tratta del consueto schema della legislazione antinfortunistica, che affianca al precetto generale un corredo tecnico di dettaglio: il professionista e il responsabile della sicurezza devono leggere la norma congiuntamente all'allegato per ricostruire l'esatto contenuto degli obblighi.
I soggetti obbligati
L'attuazione dell'obbligo coinvolge l'intera catena dei soggetti della sicurezza in cantiere. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è tenuto a organizzare i percorsi e a vigilare sul loro corretto utilizzo; rilevano altresì le funzioni di coordinamento per la sicurezza, chiamate a considerare la viabilità nella pianificazione complessiva, specie quando operano più imprese. La corretta gestione della viabilità richiede quindi un approccio integrato, che si rifletta nei documenti di valutazione dei rischi e nei piani di sicurezza.
I rischi tipici e le misure di prevenzione
Tra i rischi che la norma intende fronteggiare vi sono l'investimento di pedoni da parte di mezzi in manovra, le collisioni tra veicoli in spazi ristretti, il ribaltamento di mezzi su terreni inadeguati e le cadute connesse a percorsi sconnessi o non protetti. Le misure tipiche di prevenzione comprendono la delimitazione e segnalazione dei percorsi, la separazione fisica tra pedoni e mezzi, la regolamentazione delle manovre con l'ausilio di personale a terra e la manutenzione costante delle superfici di transito.
Il coordinamento con le altre norme del titolo cantieri
L'art. 108 non opera isolatamente, ma si inserisce in un articolato sistema di norme dedicate ai cantieri, che disciplina la pianificazione della sicurezza, la gestione delle interferenze tra imprese e le specifiche lavorazioni a rischio. La viabilità costituisce un tassello di questo mosaico e va affrontata in coerenza con gli obblighi di valutazione dei rischi e di redazione dei piani. La sua corretta gestione presuppone una visione d'insieme dell'organizzazione del cantiere.
Profili di responsabilità
La violazione dell'obbligo di assicurare la viabilità può, in linea generale, integrare illeciti sanzionati dal Testo Unico e assumere rilievo in caso di infortunio, ove la mancata predisposizione di percorsi sicuri si ponga in nesso causale con l'evento. Per questo è essenziale che le misure adottate siano effettive e non meramente cartolari: la documentazione deve corrispondere all'organizzazione reale del cantiere e le prescrizioni devono essere oggetto di vigilanza costante.
Indicazioni operative
Sul piano pratico, la corretta attuazione dell'art. 108 passa per la progettazione preventiva dei percorsi, la loro segnalazione e manutenzione, la formazione del personale sulle regole di circolazione e la previsione di procedure per le manovre più rischiose. È opportuno aggiornare le misure in funzione dell'evoluzione del cantiere, poiché gli spazi e i flussi mutano con l'avanzamento dei lavori, e ciò che era sicuro in una fase può non esserlo in quella successiva.
La viabilità come elemento della progettazione del cantiere
La corretta gestione della viabilità non può essere affidata all'improvvisazione, ma deve costituire oggetto di pianificazione fin dalle prime fasi di organizzazione del cantiere. La conformazione degli spazi, la collocazione dei depositi e delle aree di lavorazione, i punti di accesso e di uscita dei mezzi, le zone di manovra: tutti questi elementi concorrono a definire un sistema di circolazione che deve essere pensato in modo unitario. Una progettazione attenta consente di anticipare i punti critici, ad esempio gli incroci tra flussi pedonali e veicolari o le aree di manovra in retromarcia, e di predisporre le misure più idonee a neutralizzare il rischio. La viabilità va inoltre coordinata con le altre lavorazioni: la presenza di scavi, opere provvisionali o depositi di materiali può modificare i percorsi disponibili e imporre adattamenti dell'organizzazione della circolazione. Per questo la pianificazione non è un esercizio statico, ma un processo dinamico che deve seguire l'evoluzione del cantiere, aggiornando i percorsi e le misure in funzione dell'avanzamento dei lavori.
L'efficacia della disciplina sulla viabilità dipende in modo decisivo da tre fattori complementari: la formazione del personale, l'adeguatezza della segnaletica e la costanza della vigilanza. La formazione assicura che lavoratori e conducenti conoscano le regole di circolazione interna, i percorsi consentiti e le procedure per le manovre più rischiose; senza una reale consapevolezza, anche il miglior assetto progettuale rischia di essere disatteso nella pratica quotidiana. La segnaletica, a sua volta, rende riconoscibili i percorsi, i divieti e i pericoli, orientando i comportamenti e riducendo il margine di errore. La vigilanza, infine, chiude il cerchio: spetta alle figure preposte verificare che le regole siano effettivamente osservate e intervenire prontamente di fronte a comportamenti scorretti o a situazioni di rischio sopravvenute. Solo la combinazione di questi elementi traduce il precetto astratto dell'art. 108 in una concreta condizione di sicurezza, evitando che la documentazione resti un adempimento formale privo di corrispondenza con la realtà operativa del cantiere.
Domande frequenti
Che cosa impone l'art. 108 del D.Lgs. 81/2008?
Di assicurare durante i lavori la viabilità delle persone e dei veicoli all'interno del cantiere, fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII.
Dove si trovano le prescrizioni tecniche di dettaglio?
Nel punto 1 dell'allegato XVIII del Testo Unico, richiamato dalla norma, che traduce il principio generale in indicazioni concrete su percorsi, larghezze, segnalazione e protezione dei pedoni.
Chi è responsabile della viabilità in cantiere?
In primo luogo il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, unitamente alle funzioni di coordinamento per la sicurezza, specie quando operano più imprese sullo stesso cantiere.
Quali rischi mira a prevenire la norma?
Investimenti di pedoni, collisioni e ribaltamenti di mezzi, cadute connesse a percorsi sconnessi o non protetti: in generale, i pericoli legati alla circolazione interna al cantiere.
Quali misure adottare per rispettare l'obbligo?
Delimitazione e segnalazione dei percorsi, separazione tra flussi pedonali e veicolari, regolamentazione delle manovre, manutenzione delle superfici e formazione del personale.