In sintesi
- Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e strutture analoghe deve essere impedito con barriere fisiche o protetto con misure e cautele adeguate che rendano sicuro il passaggio.
- La norma tutela sia i lavoratori in transito da possibili cadute di oggetti o crolli delle strutture sovrastanti, sia gli eventuali terzi che transitassero nelle vicinanze del cantiere.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 110 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Luoghi di transito
In vigore dal 15/05/2008
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.
Stesso numero, altri codici
- Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale
- Articolo 110 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 110 Codice del Consumo: Notificazione e scambio di informazioni
- Articolo 110 Codice di Procedura Civile: Successione nel processo
- Articolo 110 Codice di Procedura Penale: Sottoscrizione degli atti
- Articolo 110 Codice Penale: Pena per coloro che concorrono nel reato
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il rischio da transito sotto strutture sovrastanti
L’art. 110 D.Lgs. 81/2008 affronta una situazione di rischio specifica dei cantieri edili: il transito di lavoratori o di terzi sotto strutture sopraelevate del cantiere (ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree, ponteggi) che presentano rischi di caduta di materiali o di cedimento strutturale. Il rischio di «caduta di materiali dall’alto» è uno dei più frequenti nei cantieri edili: attrezzi, mattoni, frammenti di calcestruzzo, pannelli di cassaforma, pezzi di ponteggio possono cadere dall’area di lavoro in quota e colpire i lavoratori che transitano al di sotto. La norma impone un sistema di protezione che si articola in due misure alternative: il divieto di transito (misura più drastica) o l’adozione di cautele adeguate.Le misure di protezione: divieto o protezione fisica
La norma prevede due alternative di protezione. La prima è l’impedimento del transito con barriere fisiche: si crea una zona di esclusione sotto la struttura sopraelevata, delimitata con recinzioni, nastro di segnalazione e cartelli di divieto, in modo che nessun lavoratore o terzo possa transitare nell’area di pericolo. Questa soluzione è la più sicura ma può creare problemi di accesso se la zona di transito vietata è un percorso necessario. La seconda alternativa è la protezione con «misure o cautele adeguate»: tipicamente, l’installazione di reti di protezione o di mantovane (tettoie di protezione in legno o metallo) che intercettano i materiali in caduta prima che raggiungano il livello di transito. Le mantovane sono obbligatorie in molte situazioni ai sensi dell’allegato XIX del D.Lgs. 81/2008 (impalcature nei cantieri edili).Strutture interessate dalla norma
I «ponti sospesi» sono strutture portate da funi o cavi che possono oscillare o cedere; i «ponti a sbalzo» sono strutture a sbalzo ancorate a un punto di supporto che potrebbero inclinarsi o crollare in caso di sovraccarico; le «scale aeree» sono scale esterne appoggiate o aganciate alla struttura. Tutte queste strutture possono essere source di caduta di materiali o, in caso di cedimento, fonte di rischio di crollo. La norma si applica anche alle «strutture simili» non esplicitamente elencate: ogni struttura sopraelevata del cantiere che presenti un rischio per chi transita al di sotto deve essere trattata secondo i principi dell’art. 110.Implicazioni nella pianificazione del cantiere
Il PSC e la planimetria del cantiere devono indicare le aree di transito vietato o protetto sotto le strutture sopraelevate. Il CSE verifica che tali aree siano fisicamente delimitate e che le misure di protezione (reti, mantovane) siano installate prima che inizino le lavorazioni in quota. La mancata protezione dell’area sottostante le lavorazioni in quota è una delle contestazioni più frequenti durante le ispezioni dell’organo di vigilanza.Domande frequenti
Un lavoratore che deve passare sotto un ponteggio in legno può farlo senza protezioni?
No. Se il ponteggio è in uso con lavoratori che operano in quota, sotto di esso possono cadere materiali. Il transito sotto il ponteggio deve essere impedito con barriere o protetto con mantovane conformi all’allegato XIX. Se il transito è indispensabile, le mantovane devono essere installate prima che i lavori in quota inizino.
Cosa si intende per «cautele adeguate» per proteggere il transito?
Le cautele adeguate sono misure fisiche che impediscono materialmente ai materiali in caduta di raggiungere l’area di transito. Tipicamente: reti di sicurezza orizzontali installate a un’altezza sufficiente a intercettare gli oggetti in caduta; mantovane (tettoie di protezione); involucri protettivi attorno ai carichi sollevati con le gru. Le barriere orizzontali devono essere progettate per reggere il carico dei materiali che potrebbero cadere.
La norma si applica anche ai passanti che transitano sul marciapiede accanto a un ponteggio?
Sì. L’art. 110 tutela sia i lavoratori in transito sia i terzi. Le mantovane o le protezioni sopra i marciapiedi adiacenti ai ponteggi sono obbligatorie per proteggere il pubblico dalla caduta di materiali dalle lavorazioni in quota. I comuni possono imporre requisiti aggiuntivi attraverso le ordinanze di cantiere.