- Le scale fisse a gradini devono resistere ai carichi di affollamento in emergenza e avere parapetti sui lati aperti.
- Le scale verticali permanenti oltre 5 m con inclinazione > 75° devono essere dotate di sistema anticaduta individuale (art. 115 SIC) o gabbia di sicurezza.
- Le scale portatili devono avere dispositivi antisdrucciolo e, se necessario, ganci di trattenuta; è vietato usare scale con pioli rotti rattoppati con listelli chiodati.
- Il datore di lavoro garantisce la stabilità delle scale a pioli durante l’impiego e regolamenta il trasporto di pesi su di esse.
- Le scale doppie non devono superare i 5 m e devono avere catena o dispositivo che ne impedisce l’apertura eccessiva.
Art. 113 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Scale
In vigore dal 15/05/2008
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2. ((Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri)) . ((65))
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma
3. Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni: a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all’allegato XX.
Stesso numero, altri codici
- Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un
- Articolo 113 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 113 Codice del Consumo: Rinvio
- Articolo 113 Codice della Strada: Targhe delle macchine agricole
- Articolo 113 Codice di Procedura Civile: Pronuncia secondo diritto
- Articolo 113 Codice di Procedura Penale: Ricostituzione di atti
Classificazione delle scale e campo di applicazione
L’articolo 113 del D.Lgs. 81/2008 disciplina tre categorie principali di scale: le scale fisse a gradini (destinate all’accesso normale agli ambienti di lavoro), le scale verticali permanenti (con pioli, fissate a strutture), e le scale portatili (a mano, semplici o composte). Ciascuna categoria presenta requisiti tecnici distinti, calibrati sul diverso profilo di rischio. Le scale fisse, destinate a un transito continuativo, devono resistere ai carichi derivanti dall’affollamento in emergenza, condizione ben più gravosa del normale utilizzo; le scale verticali permanenti oltre i 5 metri di altezza devono essere integrate con sistemi di protezione anticaduta; le scale portatili, spostate e usate in contesti variabili, richiedono misure di stabilizzazione active (antisdrucciolo, aggancio) e controlli costruttivi puntuali.
Scale verticali permanenti: la soglia dei 5 metri
Il comma 2, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, introduce la soglia critica di 5 metri di altezza e 75° di inclinazione per le scale verticali permanenti fissate a supporti. Superata tale soglia, il datore di lavoro deve scegliere, sulla base della valutazione del rischio, tra due alternative: un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto ai sensi dell’art. 115 SIC (tipicamente un dispositivo anticaduta su guida rigida o fune) oppure una gabbia di sicurezza. La gabbia, quando adottata, deve avere maglie di ampiezza tale da impedire la caduta verso l’esterno e la parete posteriore non deve distare dai pioli più di 60 cm. I pioli stessi devono distare almeno 15 cm dalla parete di appoggio, per consentire una presa sicura del palmo della mano.
Scale portatili: costruzione e impiego
Il comma 3 detta i requisiti costruttivi delle scale semplici portatili (a mano). Quelle in legno devono avere i pioli incassati nei montanti per incastro, non semplicemente chiodati, e i pioli stessi devono essere privi di nodi. I tiranti in ferro sotto i pioli estremi sono obbligatori; oltre i 4 m è richiesto anche un tirante intermedio. È espressamente vietato l’uso di scale con listelli di legno chiodati in sostituzione di pioli rotti: tale pratica, diffusa nei cantieri per ragioni economiche, è un segnale diretto di mancata manutenzione. Le scale devono essere dotate di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei montanti e, quando necessario per la stabilità, di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolo in cima.
Uso sicuro e obblighi del datore di lavoro
I commi 6 e 7 elencano in modo analitico gli obblighi del datore di lavoro per l’uso delle scale a pioli: poggiare su superfici stabili, agganciare in modo sicuro quelle sospese, impedire lo scivolamento del piede, garantire che sporgano a sufficienza oltre il livello di accesso, e bloccare saldamente quelle mobili. Il datore di lavoro deve inoltre assicurare che i lavoratori dispongano sempre di un appoggio e di una presa sicuri: questo preclude il trasporto di oggetti che richiedano entrambe le mani, ammettendo solo carichi che lascino libera almeno una mano.
Caso pratico: cantiere e responsabilità
Nel cantiere di Alfa S.r.l. per la costruzione di un capannone industriale, il lavoratore Tizio deve accedere a un piano rialzato di circa 7 metri tramite una scala verticale fissata alla struttura. Il datore di lavoro non ha predisposto né la gabbia di sicurezza né il sistema anticaduta individuale. Tizio scivola a 6 metri di altezza e cade; riporta fratture multiple. Il coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE) e il datore di lavoro rispondono della violazione dell’art. 113, comma 2, che rientra nel novero delle violazioni punite dall’art. 159, comma 2, lettera a) con arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 6.400 euro. Il RSPP avrebbe dovuto verificare in sede di DVR e Pi.M.U.S. che la scala verticale superasse la soglia critica e che fossero stati adottati i presidi corrispondenti.
Domande frequenti
A partire da quale altezza una scala verticale fissa richiede gabbia o sistema anticaduta?
La soglia è 5 metri di altezza con inclinazione superiore a 75°, come stabilito dall’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/2008. Sotto tale soglia, e per inclinazioni inferiori, non è obbligatorio l’uno né l’altro.
È obbligatorio avere un secondo operatore che sostenga la scala portatile?
Solo quando l’altezza o altre circostanze comportino pericolo di sbandamento: in tal caso la scala deve essere assicurata o trattenuta al piede da un’altra persona (art. 113, comma 5).
Le scale 'all’italiana' composte da più elementi hanno limiti di lunghezza?
Sì: la lunghezza in opera non deve superare i 15 metri (salvo esigenze particolari con ancoraggio in cima); oltre gli 8 metri occorre un rompitratta per ridurre la freccia di inflessione (art. 113, comma 8).
Le scale doppie (a forbice) possono essere alte quanto si vuole?
No: le scale doppie non possono superare 5 metri e devono avere catena o dispositivo equivalente che ne impedisce l’apertura oltre il limite di sicurezza (art. 113, comma 9).
Quale sanzione si applica per l’uso di una scala con pioli rotti rattoppati?
È una violazione dell’art. 113, comma 3 (divieto di scale con listelli chiodati al posto di pioli rotti), rientrante tra le violazioni punite dall’art. 159, comma 2, lettera b) con arresto fino a 4 mesi o ammenda fino a 4.800 euro.