- Il lavoro su fune richiede almeno due funi ancorate separatamente: una di lavoro (con meccanismo di ascesa/discesa e autoblocco) e una di sicurezza (con dispositivo anticaduta mobile).
- I lavoratori devono indossare un’imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza; gli attrezzi vanno agganciati all’imbracatura.
- Il programma dei lavori deve includere un piano di emergenza, le procedure operative e le squadre di intervento, ed essere disponibile in cantiere per i controlli.
- È obbligatoria una formazione teorico-pratica specifica che comprende tecniche operative, primo soccorso, procedure di salvataggio e DPI.
Art. 116 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti: a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza; b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza; c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore; d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo; e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro; f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 111, commi 1 e
2. 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari; b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; d) gli elementi di primo soccorso; e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’allegato XXI.
Stesso numero, altri codici
- Art. 116 Codice Civile: Matrimonio dello straniero nella Repubblica
- Articolo 116 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 116 Codice del Consumo: Responsabilità del fornitore
- Articolo 116 Codice della Strada: Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
- Articolo 116 Codice di Procedura Civile: Valutazione delle prove
- Articolo 116 Codice di Procedura Penale: Copie, estratti e certificati
Il sistema delle due funi e la sicurezza strutturale
L’articolo 116 del D.Lgs. 81/2008 disciplina una delle tecniche di lavoro in quota più specializzate e rischiose: l’accesso e il posizionamento mediante funi, noto anche come «rope access» o «lavoro su fune». Il nucleo della norma è il sistema delle due funi ancorate separatamente: la fune di lavoro, su cui il lavoratore si sposta e si posiziona, e la fune di sicurezza, che funge da dispositivo ausiliario di protezione in caso di cedimento o perdita di controllo della fune principale. L’uso di una sola fune è ammesso solo in circostanze eccezionali, ossia quando l’uso della seconda fune aumenterebbe paradossalmente il rischio, purché siano adottate misure compensative adeguate. Questa deroga deve essere motivata nel programma dei lavori.
Requisiti tecnici dei dispositivi
La fune di lavoro deve essere munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e di un sistema autobloccante: nel caso in cui il lavoratore perda il controllo dei propri movimenti (perdita di coscienza, incidente), il sistema deve arrestare automaticamente la discesa. La fune di sicurezza deve essere dotata di un dispositivo mobile contro le cadute che segue i movimenti del lavoratore lungo la fune stessa (tipicamente un dispositivo retrattile o a scorrimento). Tutti gli attrezzi e accessori usati durante il lavoro devono essere agganciati all’imbracatura o al sedile, non portati a mano o lasciati sospesi liberamente: il rischio di caduta di oggetti dall’alto è una delle principali cause di infortuni nelle lavorazioni su fune.
Il programma dei lavori come strumento preventivo
Il comma 1, lettera e) impone che i lavori siano «programmati e sorvegliati in modo adeguato» e che il programma contenga un piano di emergenza. Questo documento non è un adempimento formale: definisce chi fa cosa in caso di necessità di soccorso, le tipologie operative, i DPI, le tecniche e le procedure, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso e la composizione delle squadre. Il piano di emergenza è cruciale perché il lavoratore su fune in difficoltà può trovarsi in posizione inaccessibile alle attrezzature ordinarie di soccorso. Il programma deve essere tenuto in cantiere e presentato agli organi di vigilanza su richiesta.
Formazione specifica e allegato XXI
Il comma 2 richiede una formazione «adeguata e mirata» con carattere teorico-pratico (comma 3): apprendimento delle tecniche operative, addestramento su strutture naturali e manufatti, uso e manutenzione dei DPI, primo soccorso, analisi dei rischi e procedure di salvataggio. I requisiti minimi di durata, indirizzi formativi e soggetti formatori sono fissati dall’allegato XXI del decreto. Nella prassi italiana il riferimento principale per la certificazione degli operatori è la norma UNI EN 9969 e i sistemi di qualifica delle associazioni di categoria (IRATA, SWI). Il datore di lavoro deve verificare che il lavoratore possegga una certificazione adeguata al livello di complessità delle operazioni previste.
Caso pratico: manutenzione di facciata
Alfa S.r.l. viene incaricata del restauro di una facciata storica in centro città, accessibile solo mediante lavoro su fune. Il datore di lavoro assegna il lavoro a Tizio, che ha frequentato un corso base di due giorni ma non è qualificato per le manovre di salvataggio. Il programma dei lavori non contiene il piano di emergenza. L’organo di vigilanza, nel corso di un’ispezione, rileva entrambe le criticità: mancanza del piano di emergenza (violazione dell’art. 116, comma 1, lettera e) e formazione insufficiente (violazione del comma 2). Le sanzioni applicabili rientrano nell’art. 159, comma 2, lettera a), con arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 6.400 euro.
Domande frequenti
Quando è ammesso l’uso di una sola fune nel lavoro su fune?
Solo in circostanze eccezionali in cui l’impiego di una seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, e purché siano adottate misure compensative adeguate. La condizione eccezionale deve essere documentata nel programma dei lavori.
Cosa deve contenere il piano di emergenza nel programma dei lavori?
Le procedure di soccorso in caso di incidente al lavoratore su fune, l’identificazione dei soccorritori designati, le attrezzature di emergenza disponibili, le modalità di comunicazione e i contatti dei servizi di emergenza esterni.
Chi può svolgere lavori su fune secondo il D.Lgs. 81/2008?
Lavoratori con formazione teorico-pratica specifica conforme all’allegato XXI, che includa tecniche operative, addestramento su strutture reali, gestione dei DPI e procedure di salvataggio. Il datore di lavoro deve verificare e documentare il possesso di tale formazione.
Gli attrezzi possono essere portati a mano durante il lavoro su fune?
No: tutti gli attrezzi e accessori devono essere agganciati all’imbracatura, al sedile o ad altro strumento idoneo per evitare la caduta dall’alto di oggetti che costituirebbero pericolo per i lavoratori sottostanti.
Il programma dei lavori deve essere conservato in cantiere?
Sì, deve essere disponibile nel luogo di lavoro per consentire agli organi di vigilanza competenti per territorio di verificarne la conformità ai criteri dell’art. 111, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008.