- Nei lavori in prossimità di linee elettriche o impianti con parti attive non protette occorre rispettare almeno una delle tre precauzioni: messa fuori tensione, ostacoli rigidi, o distanza di sicurezza.
- La distanza di sicurezza deve essere sufficiente a escludere contatti diretti e scariche pericolose, comunque non inferiore ai limiti dell’allegato IX del D.Lgs. 81/2008.
- La norma si applica in modo coordinato con l’art. 83 SIC sugli impianti elettrici nei cantieri.
Art. 117 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Lavori in prossimità di parti attive
In vigore dal 15/05/2008
1. ((Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare)) lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti ((e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche)) .
Stesso numero, altri codici
- Art. 117 Codice Civile: Matrimonio contratto con violazione degli
- Articolo 117 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 117 Codice del Consumo: Prodotto difettoso
- Articolo 117 Codice della Strada: Limitazioni nella guida
- Articolo 117 Codice di Procedura Civile: Interrogatorio non formale delle parti
- Articolo 117 Codice di Procedura Penale: Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero
Rischio elettrico in prossimità di linee attive: inquadramento
L’articolo 117 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, si occupa di una delle situazioni più pericolose nei cantieri edili: lo svolgimento di lavori (di qualsiasi natura) in prossimità di linee elettriche aeree o di impianti con parti attive. Il pericolo non riguarda solo il contatto diretto con il conduttore, ma anche le scariche per effetto del campo elettrico nelle vicinanze di conduttori ad alta tensione. La norma rinvia alle norme di buona tecnica, CEI 11-4 in primis, e all’allegato IX del D.Lgs. 81/2008, che fissa le distanze minime di sicurezza in funzione della tensione della linea.
Le tre precauzioni alternative
Il comma 1 prevede tre possibili misure, tra loro alternative (il datore di lavoro ne deve adottare almeno una): (a) messa fuori tensione e in sicurezza delle parti attive per tutta la durata dei lavori, che è la soluzione più sicura ma richiede il coordinamento con il gestore della rete; (b) posizionamento di ostacoli rigidi che impediscano fisicamente l’avvicinamento alle parti attive, le cosiddette «barriere dielettrica», realizzati con materiali isolanti certificati; (c) mantenimento in permanenza di persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed «ogni altra attrezzatura» a distanza di sicurezza. Quest'ultima opzione richiede una valutazione accurata dello spazio di lavoro e una procedura operativa che garantisca il rispetto costante della distanza durante tutta la lavorazione.
La distanza di sicurezza: criteri di calcolo
Il comma 2, come novellato, precisa che la distanza di sicurezza deve tenere conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e della tensione presente; in ogni caso non deve essere inferiore ai limiti dell’allegato IX. L’allegato IX fissa distanze differenziate per tensione: ad esempio, per reti a 380 V la distanza minima è 1 metro, mentre per linee ad alta tensione (oltre 1 kV) la distanza sale a 3 o più metri secondo la tensione nominale. Il RSPP deve verificare, prima dell’inizio dei lavori, la tensione delle linee presenti nell’area di cantiere, anche attraverso richiesta formale al gestore della rete, e calcolare la distanza di sicurezza corrispondente.
Coordinamento con l’art. 83 SIC
Il richiamo all’art. 83 SIC («ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83») stabilisce che l’art. 117 non sostituisce ma integra le disposizioni generali sugli impianti elettrici nei cantieri. L’art. 83 vieta, in termini generali, di eseguire lavori sotto tensione salvo i casi specificamente autorizzati. L’art. 117 si concentra invece sul rischio da prossimità, ossia sulla situazione in cui i lavori non sono su impianti elettrici ma nelle vicinanze di linee esistenti. La coordinazione tra le due norme impone che il POS (piano operativo di sicurezza) delle imprese e il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) trattino entrambe le fattispecie.
Caso pratico: gru in cantiere e linea aerea
Nel cantiere di costruzione di un complesso residenziale, Alfa S.r.l. posiziona una gru a torre il cui braccio, nelle manovre, entra nella fascia di rispetto di una linea a 15 kV che sovrasta il cantiere. Il datore di lavoro non ha richiesto al gestore di rete la messa fuori tensione né ha installato ostacoli rigidi. Durante una manovra, il gancio della gru si avvicina a meno di 1 metro dalla linea: si produce una scarica che colpisce l’operatore Tizio che reggeva il carico a terra. Il datore di lavoro e il direttore di cantiere rispondono della violazione dell’art. 117, sanzionata dall’art. 159, comma 2, lettera a) con arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 6.400 euro. Il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva avrebbe dovuto rilevare l’incompatibilità nel PSC e imporre misure correttive.
Domande frequenti
Come si ottiene la messa fuori tensione di una linea aerea?
Occorre rivolgersi formalmente al gestore della rete (es. e-distribuzione per le linee BT e MT) con richiesta scritta di sezionamento e messa a terra. L’operazione è eseguita dal gestore; i lavori possono iniziare solo dopo la conferma scritta dell’avvenuta messa in sicurezza.
Quali attrezzature di cantiere devono rispettare la distanza di sicurezza?
Tutte: persone, macchine operatrici (escavatori, pale), apparecchi di sollevamento (gru, elevatori), ponteggi, carpenterie metalliche e qualsiasi altra attrezzatura che possa avvicinarsi alla linea durante il lavoro.
Il DVR deve menzionare le linee elettriche in prossimità del cantiere?
Sì: la valutazione del rischio elettrico da prossimità è parte del DVR. In cantiere, il PSC deve indicare la presenza delle linee, la tensione, la distanza di sicurezza applicabile e le misure adottate (messa fuori tensione, barriere, ecc.).
Le distanze dell’allegato IX si applicano anche ai ponteggi metallici?
Sì: i ponteggi metallici, in quanto strutture conduttive, devono rispettare le distanze di sicurezza previste dall’allegato IX in funzione della tensione delle linee circostanti.
Chi è responsabile se un sub-appaltatore viola le distanze di sicurezza?
Il sub-appaltatore è responsabile diretto. Il committente (o responsabile dei lavori) e il coordinatore per la sicurezza in esecuzione rispondono in concorso se non hanno verificato e imposto le misure nel PSC e nei contratti di appalto.