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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro sceglie le attrezzature più idonee per i lavori in quota, privilegiando le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali e adeguandone le dimensioni alle sollecitazioni e ai rischi prevedibili.
  • Il sistema di accesso ai posti di lavoro in quota deve essere scelto in base alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego, e deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente.
  • Scale a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi possono essere usati solo in specifiche condizioni di necessità, quando altri sistemi più sicuri non sono giustificati.
  • I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere installati e mantenuti per tutta la durata dei lavori in quota, con interruzioni solo in corrispondenza di scale a pioli o gradini.
  • È vietato assumere o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri e ai lavori in quota.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 111 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota

In vigore dal 15/05/2008

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinchè sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinchè siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai ((cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota)) .

L’art. 111 come norma cardine dei lavori in quota
L’art. 111 D.Lgs. 81/2008 è la disposizione più articolata e operativamente significativa del Capo II del Titolo IV. Disciplina la scelta delle attrezzature di lavoro per i lavori in quota secondo una gerarchia di protezione rigorosa, che privilegia sempre le soluzioni più sicure (protezione collettiva) rispetto a quelle individuali (DPI anticaduta). Questa gerarchia è coerente con il principio generale dell’art. 15 SIC (misure tecniche prima delle misure organizzative, protezione collettiva prima della protezione individuale) e si traduce in obblighi precisi e verificabili da parte dell’organo di vigilanza.
Criteri di scelta delle attrezzature
Il comma 1 stabilisce due criteri fondamentali per la scelta delle attrezzature di lavoro in quota. Il primo è la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali: un parapetto, una rete di sicurezza o un impalcato protetto sono sempre preferibili a un’imbracatura anticaduta. Non si tratta di una preferenza estetica, ma di un obbligo: il datore di lavoro deve scegliere l’impalcatura se è tecnicamente praticabile, e solo quando non lo è può ricorrere ai DPI anticaduta. Il secondo criterio è la dimensione delle attrezzature «confacente alla natura dei lavori, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi»: il ponteggio deve avere le dimensioni adeguate al peso dei lavoratori e dei materiali che vi verranno collocati, e deve essere costruito in modo da consentire la movimentazione sicura di persone e carichi.
Sistemi di accesso: la gerarchia della sicurezza
I commi 2, 3 e 4 disciplinano i sistemi di accesso ai posti di lavoro in quota secondo una gerarchia implicita: Le piattaforme, gli impalcati e le passerelle sono i sistemi di accesso preferenziali perché offrono superfici di calpestio stabili e protette da parapetti. Le scale a pioli (comma 3) possono essere usate come «posto di lavoro in quota» solo quando altri sistemi non sono giustificati a causa del livello di rischio limitato, della breve durata dell’impiego o delle caratteristiche del sito. Non possono essere scelte semplicemente perché più economiche o più pratiche. I sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (rope access, comma 4) sono ammessi solo «in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza» e quando sistemi più sicuri non siano giustificati per la breve durata e le caratteristiche del sito. Il rope access richiede operatori altamente specializzati e certificati.
Dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
I commi 5 e 6 disciplinano i dispositivi di protezione collettiva (DPC) contro le cadute: reti di sicurezza, parapetti, impalcati, ecc. Questi devono avere una configurazione e una resistenza tali da «evitare o da arrestare le cadute» e prevenire le lesioni. Le interruzioni nei DPC sono consentite solo in corrispondenza di scale a pioli o gradini: non possono esserci vuoti nelle protezioni perimetrali dei ponteggi che non siano giustificati dalla necessità di accesso. Se i lavori richiedono la temporanea rimozione di un DPC (es. per movimentare un carico di grandi dimensioni), il datore di lavoro deve adottare misure equivalenti ed efficaci per tutta la durata della rimozione. Al termine del lavoro, il DPC deve essere immediatamente ripristinato.
Il divieto di alcol
Il comma 8 impone il divieto assoluto di assumere o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. Il divieto si affianca alle disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 125 (legge quadro sull’alcol) e del D.Lgs. 81/2008 che impongono alcol zero per le attività ad alto rischio. L’assunzione di alcol altera la coordinazione, i riflessi e il giudizio, qualità indispensabili per lavorare in sicurezza in quota, e costituisce una delle cause contribuenti di infortuni gravi. In pratica, il datore di lavoro deve: vietare l’introduzione di alcol in cantiere; vietare l’accesso al cantiere a lavoratori in stato di alterazione da alcol; nominare i preposti per la vigilanza sul rispetto del divieto; prevedere nel regolamento aziendale le conseguenze disciplinari della violazione del divieto.

Domande frequenti

Un imbianchino che usa una scala doppia per lavorare a 2,5 m rispetta l’art. 111?

Può essere sufficiente se la scala è conforme ai requisiti (certificata, correttamente appoggiata, su piano stabile, con lavoratore in posizione sicura) e la durata del lavoro è breve. Il comma 3 consente l’uso della scala come posto di lavoro in quota solo quando altri sistemi (piattaforma, trabattello) non sono giustificati per il livello di rischio limitato e la breve durata. Per lavori di lunga durata o che richiedono entrambe le mani libere, la scala è inadeguata.

Un lavoratore che usa il rope access (tecniche alpinistiche) in cantiere deve avere una certificazione specifica?

Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 non include il rope access tra le abilitazioni standardizzate, ma le tecniche di accesso e posizionamento mediante funi richiedono formazione e abilitazione specifica riconosciuta dagli standard internazionali (IRATA, SPRAT). Il datore di lavoro deve verificare la competenza degli operatori e documentarla prima di affidargli lavori in quota con sistemi a funi.

Il divieto di alcol si applica anche a una cena aziendale dopo l’orario di lavoro in cantiere?

Il divieto dell’art. 111, comma 8 si applica durante i lavori in cantiere. Una cena aziendale fuori dall’orario di lavoro e fuori dal cantiere non è soggetta al divieto normativo. Tuttavia, se i lavoratori il giorno successivo si presentano in cantiere con effetti residui dell’assunzione di alcol della sera precedente, il datore di lavoro ha l’obbligo di non consentirne l’accesso ai lavori in quota.

Un ponteggio metallico fisso deve avere i parapetti su tutti i lati aperti?

Sì. L’allegato XIX del D.Lgs. 81/2008 e le norme UNI EN 12811 prescrivono parapetti conformi (altezza ≥ 1 m, travetto intermedio, fermapiede di 15 cm) su tutti i lati aperti degli impalcati del ponteggio da cui è possibile la caduta. Le interruzioni sono consentite solo in corrispondenza di scale di accesso o punti di carico/scarico dotati di specifiche protezioni.

Quale documentazione deve avere il datore di lavoro per giustificare la scelta del rope access invece di un ponteggio?

Il datore di lavoro deve documentare nella valutazione del rischio: la ragione tecnica per cui il ponteggio non è praticabile o non è giustificato per quel lavoro specifico (es. struttura complessa, accesso limitato, breve durata); la valutazione che il rope access può essere eseguito in condizioni di sicurezza con operatori certificati; il piano di emergenza per l’evacuazione in caso di pericolo. La documentazione va conservata e messa a disposizione dell’organo di vigilanza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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