In sintesi
- Le disposizioni del Capo II del Titolo IV (ad eccezione di quelle relative ai lavori in quota) non si applicano a: lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi; lavori svolti in mare.
- Le norme sui lavori in quota si applicano comunque anche nelle attività escluse dal Capo II, in quanto trasversali a qualsiasi settore produttivo.
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Art. 106 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Attività escluse
In vigore dal 15/05/2008
1. Le disposizioni del presente capo ((, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,)) non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) ai lavori svolti in mare.
Stesso numero, altri codici
- Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione
- Articolo 106 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 106 Codice del Consumo: Procedure di consultazione e coordinamento
- Articolo 106 Codice della Strada: Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
- Articolo 106 Codice di Procedura Civile: Intervento su istanza di parte
- Articolo 106 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento<ref>Articolo modificato dalla [[L. 13 febbraio 2001, n. 45 - Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza]] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, Supplemento Ordinario n. 50</ref>
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Le esclusioni dal Capo II e la clausola di salvaguardia per i lavori in quota
L’art. 106 D.Lgs. 81/2008 delimita l’ambito di applicazione del Capo II attraverso un sistema di esclusioni analoghe, ma non identiche, a quelle previste per il Capo I dall’art. 88 SIC. Le attività estrattive, di prospezione mineraria e offshore, e i lavori in mare sono sottratte alla disciplina del Capo II perché soggette a normative speciali di settore. La differenza fondamentale rispetto all’art. 88 SIC è l’importante clausola di salvaguardia inserita nel 2009: l’esclusione non si applica «alle sole disposizioni relative ai lavori in quota». In altri termini, le attività estrattive, di prospezione e in mare possono non applicare le norme generali del Capo II sui cantieri e sulle misure generali di tutela, ma devono comunque rispettare le disposizioni sui lavori in quota (artt. 107-111 SIC).Ratio della clausola di salvaguardia
La clausola di salvaguardia risponde a una logica di protezione universale: il rischio di caduta dall’alto è un rischio fisico che non dipende dal settore produttivo. Un lavoratore estrattivo che sale su una struttura metallica a 5 metri di altezza corre lo stesso rischio di caduta di un muratore su un’impalcatura, e deve essere protetto con le stesse misure (sistemi di protezione collettiva, DPI anticaduta, formazione specifica). Escludere completamente le attività estrattive dalle norme sui lavori in quota avrebbe creato un pericoloso vuoto di tutela.Settori esclusi e loro discipline speciali
I settori esclusi dal Capo II sono regolati da normative speciali: Le industrie estrattive (lavori di prospezione, ricerca e coltivazione di sostanze minerali) sono disciplinate dal Titolo V del D.Lgs. 81/2008 (artt. 176-187) e da specifici decreti per i singoli comparti estrattivi. Le misure di sicurezza sono adattate alle particolari condizioni delle miniere, cave e gallerie. Le attività offshore (prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare) sono disciplinate dal D.Lgs. 145/2015 (attuazione della Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi). I lavori in mare sono soggetti al Codice della Navigazione e alle convenzioni internazionali dell’ILO (in particolare la MLC 2006, Maritime Labour Convention).Implicazioni pratiche
Un’impresa estrattiva che deve effettuare lavori di manutenzione su una struttura elevata di una cava deve applicare le norme sui lavori in quota (art. 111 SIC), indipendentemente dal fatto che le norme generali del Capo II (PSC, coordinatori, ecc.) non si applichino alle proprie attività. Il RSPP dell’impresa estrattiva deve conoscere e applicare la disciplina sui lavori in quota anche se opera in un settore escluso dall’applicazione generale del Titolo IV.Domande frequenti
Un’impresa mineraria che lavora in una cava deve nominare un coordinatore per la sicurezza?
No. Le industrie estrattive sono escluse dall’ambito del Capo I del Titolo IV (art. 88, comma 2, lettera a) e del Capo II (art. 106). Non si applicano le norme su PSC, POS, coordinatori per la sicurezza. Si applicano invece il Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e i decreti specifici per l’industria estrattiva (es. D.P.R. 128/1959 per le miniere).
Un tecnico di un’impresa estrattiva che sale su una struttura metallica a 4 metri deve usare un’imbracatura anticaduta?
Sì. Le norme sui lavori in quota (artt. 107-111 SIC) si applicano anche alle industrie estrattive per effetto della clausola di salvaguardia dell’art. 106. La scelta delle attrezzature e dei DPI anticaduta deve seguire i criteri dell’art. 111 SIC, anche se l’azienda opera in un settore estrattivo.
I lavori di posa di condotte sottomarine per idrocarburi sono soggetti al Capo II?
No. Le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi sono escluse dall’art. 106, lettera b). Sono disciplinate dal D.Lgs. 145/2015 per le operazioni offshore. Le norme sui lavori in quota si applicano comunque per i lavori che le implicano (es. salita su piattaforme, strutture elevate sulle navi posa-tubi).
Perché i lavori in mare sono esclusi dal Capo II?
I lavori in mare (su navi, imbarcazioni, piattaforme galleggianti) sono soggetti al Codice della Navigazione e alle convenzioni internazionali del lavoro marittimo (MLC 2006), che hanno disciplina autonoma sulla sicurezza del lavoro. L’esclusione dal Capo II evita sovrapposizioni tra la normativa lavoristica generale e quella marittima specializzata.
Un lavoratore della piattaforma petrolifera che sale su una struttura per manutenzione deve seguire le procedure sui lavori in quota?
Sì. La clausola di salvaguardia dell’art. 106 si applica anche alle piattaforme offshore: le disposizioni relative ai lavori in quota del Capo II si applicano a prescindere dall’esclusione generale del settore. Il datore di lavoro della piattaforma deve applicare le norme dell’art. 111 SIC per i lavori in quota sul proprio personale.