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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 21 disciplina gli obblighi in materia di sicurezza per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci di società semplici agricole, gli artigiani e i piccoli commercianti.
  • Questi soggetti devono utilizzare attrezzature conformi al Titolo III SIC, munirsi di DPI e portare la tessera di riconoscimento nei cantieri in appalto.
  • Hanno la facoltà (non l’obbligo) di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifica, con oneri a proprio carico.
  • La distinzione tra obblighi e facoltà riflette la natura autonoma dell’attività di questi soggetti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’ articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

In vigore dal 15/05/2008

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’ articolo 230-bis del codice civile , i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’ articolo 2222 del codice civile , i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III ((, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV)) ; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.(10)

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

La platea dei soggetti: una categoria eterogenea

L’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 si applica a una categoria eterogenea di soggetti accomunati dall’assenza di un rapporto di lavoro subordinato: i componenti dell’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. (coniuge, parenti e affini che collaborano nell’impresa del titolare), i lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c. (prestatori d'opera in senso stretto), i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nell’agricoltura, gli artigiani e i piccoli commercianti. Questi soggetti operano in proprio, assumendosi in prima persona i rischi dell’attività lavorativa: la normativa di sicurezza si applica a loro in forma attenuata rispetto ai datori di lavoro con dipendenti, poiché la finalità protettiva non riguarda terzi ma gli stessi operatori.

Gli obblighi: attrezzature conformi, DPI e tessera di riconoscimento

I soggetti dell’art. 21 hanno tre obblighi principali. Il primo è l’utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 (che disciplina l’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) nonché di idonee opere provvisionali conformi al Titolo IV (sicurezza nei cantieri temporanei o mobili). Il secondo è la dotazione e l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi al Titolo III. Il terzo, rilevante soprattutto per i lavori in appalto, è l’obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia con le proprie generalità quando si presta attività in luoghi in cui si svolgono lavori in regime di appalto o subappalto. Quest'ultimo obbligo risponde all’esigenza di identificabilità nei cantieri, dove la compresenza di più imprese rende necessario che ogni soggetto presente sia riconoscibile.

Le facoltà: sorveglianza sanitaria e formazione specifica

A differenza degli obblighi elencati nel comma 1, il comma 2 prevede facoltà, non obblighi, di accedere alla sorveglianza sanitaria e alla formazione specifica, con oneri a proprio carico. Un lavoratore autonomo che operi in settori ad alto rischio (edilizia, agricoltura, lavorazioni con agenti chimici pericolosi) può volontariamente sottoporsi a sorveglianza sanitaria e frequentare corsi di formazione specifici. Questa impostazione riflette una scelta di politica del diritto: imporre obblighi di formazione e sorveglianza sanitaria a soggetti che operano in proprio e che sostanzialmente si assumono i rischi per sé stessi sarebbe eccessivamente invasivo. La facoltà risponde comunque a un interesse concreto: molte stazioni appaltanti (pubbliche e private) richiedono che i lavoratori autonomi abbiano partecipato a percorsi formativi in materia di sicurezza per essere ammessi ai cantieri.

Profili pratici: il lavoratore autonomo nei cantieri

Il caso più frequente di applicazione dell’art. 21 è quello del lavoratore autonomo che opera in un cantiere edile come subappaltatore o come prestatore d'opera diretto del committente. In questo contesto, l’art. 21 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 26 SIC (obblighi del committente per contratti d'appalto) e con le norme del Titolo IV (cantieri temporanei e mobili). Il lavoratore autonomo deve portare la tessera di riconoscimento, usare attrezzature e DPI conformi e cooperare con le misure di coordinamento del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). La sua autonomia non lo esime dall’obbligo di rispettare le misure di sicurezza previste nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) del cantiere.

Sanzioni per i soggetti dell’art. 21

Le violazioni degli obblighi ex art. 21 sono sanzionate dall’art. 60 SIC: l’inosservanza degli obblighi di attrezzature e DPI (lett. a e b del comma 1) è punita con arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro; la mancanza della tessera di riconoscimento (lett. c) è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto.

Domande frequenti

Un idraulico artigiano che lavora in un condominio deve rispettare le norme di sicurezza del D.Lgs. 81/2008?

Sì. Gli artigiani rientrano nell’art. 21 SIC e sono tenuti a usare attrezzature conformi al Titolo III e a dotarsi dei DPI adeguati ai rischi delle proprie lavorazioni. Se operano in un contesto di appalto (es. cantiere condominiale), devono anche portare la tessera di riconoscimento.

Un lavoratore autonomo è obbligato a sottoporsi a sorveglianza sanitaria?

No, per i soggetti dell’art. 21 la sorveglianza sanitaria è una facoltà, non un obbligo. Possono volontariamente avvalersene, con oneri a proprio carico. Alcune stazioni appaltanti possono tuttavia richiedere l’idoneità sanitaria come condizione per operare nei propri cantieri.

Un coltivatore diretto che lavora il proprio fondo da solo è soggetto al D.Lgs. 81/2008?

Sì, ma con gli obblighi limitati previsti dall’art. 21 SIC: utilizzo di attrezzature conformi (trattori, macchinari agricoli) e DPI adeguati. Non è tenuto alla redazione del DVR né ad altri adempimenti previsti per i datori di lavoro con dipendenti.

Un lavoratore autonomo che opera in appalto deve partecipare alle riunioni di coordinamento del cantiere?

Deve cooperare con le misure di coordinamento previste nel PSC e con le indicazioni del CSE. Non è tenuto all’organizzazione della riunione (obbligo del datore di lavoro committente), ma deve rispettare le misure di sicurezza concordate nel piano di cantiere.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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