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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 23 vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, DPI e impianti non conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • In caso di locazione finanziaria (leasing) di beni soggetti a procedure di attestazione di conformità, il concedente deve fornire la relativa documentazione all’utilizzatore.
  • La norma responsabilizza direttamente i produttori, i venditori e i noleggiatori, oltre al datore di lavoro utilizzatore.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

In vigore dal 15/05/2008

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

La responsabilità nella catena di fornitura: un sistema a più livelli

L’art. 23 del D.Lgs. 81/2008 estende la rete delle responsabilità in materia di sicurezza oltre il perimetro aziendale, coinvolgendo direttamente i soggetti della catena di fornitura delle attrezzature di lavoro: fabbricanti, venditori, noleggiatori e concedenti in uso. Il principio sottostante è che la sicurezza di un luogo di lavoro non dipende solo da ciò che fa o omette di fare il datore di lavoro, ma anche dalla conformità degli strumenti produttivi che egli acquista o prende in uso. Un datore di lavoro non può essere tenuto a garantire la sicurezza di un macchinario intrinsecamente pericoloso a causa di un difetto di progettazione o costruzione: ecco perché la norma risale la catena e colpisce i soggetti che immettono nel mercato prodotti non conformi.

Il divieto: fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso

Il divieto ha portata molto ampia: non riguarda solo la fabbricazione di attrezzature non conformi, ma anche la loro vendita, il noleggio e la concessione in uso. Un rivenditore di macchine utensili che vende attrezzature senza la marcatura CE richiesta viola l’art. 23. Analogamente, un’impresa di noleggio di attrezzature per cantieri che fornisce ponteggi non conformi alle norme tecniche di riferimento viola la disposizione. Per i DPI, caschi, imbracature, scarpe antinfortunistiche, occhiali di protezione, il rispetto dei requisiti del Regolamento UE 2016/425 (che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE) e l’apposizione della marcatura CE sono condizioni necessarie per la legalità della commercializzazione.

La locazione finanziaria (leasing): obblighi documentali del concedente

Il comma 2 disciplina il caso specifico della locazione finanziaria di beni soggetti a procedure di attestazione di conformità. In questa fattispecie, frequente nell’acquisizione di macchinari industriali costosi, il bene rimane formalmente di proprietà della società di leasing (concedente) fino al riscatto finale, ma viene utilizzato dall’impresa (utilizzatore). La norma chiarisce che è il concedente a dover fornire all’utilizzatore la documentazione di conformità del bene: dichiarazione di conformità, manuale d'uso e manutenzione, certificati CE. Questo obbligo, apparentemente tecnico, ha importanza pratica rilevante: in caso di infortunio causato da un macchinario in leasing, l’assenza di documentazione può generare responsabilità per la società di leasing, oltre che per il datore di lavoro utilizzatore.

Sanzioni e raccordo con la normativa sui prodotti

Le violazioni dell’art. 23 sono sanzionate dall’art. 57, comma 2, SIC con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro, una sanzione significativamente più grave rispetto a quella prevista per i progettisti (art. 57, comma 1) e per gli installatori (art. 57, comma 3). Questo inasprimento riflette la maggiore pericolosità sociale dell’immissione nel mercato di prodotti non conformi, che può potenzialmente danneggiare un numero elevato di lavoratori in diversi contesti aziendali. L’art. 23 si affianca alla normativa comunitaria sui prodotti (direttiva macchine, direttiva ATEX, regolamento DPI, direttiva bassa tensione) e alle correlate disposizioni nazionali di recepimento, creando un sistema integrato di controlli sulla catena di fornitura delle attrezzature di lavoro.

Domande frequenti

Un venditore di attrezzature da lavoro usate risponde se la macchina venduta non è conforme alle norme di sicurezza?

Sì. L’art. 23 vieta la vendita di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, indipendentemente dal fatto che siano nuove o usate. Il venditore è tenuto a verificare la conformità del prodotto prima di immetterlo sul mercato.

Un’impresa che noleggia un carrello elevatore è responsabile per la sua conformità alle norme di sicurezza?

Sì. L’art. 23 include esplicitamente il noleggio tra le attività vietate quando l’attrezzatura non è conforme. L’impresa di noleggio deve garantire che il carrello elevatore sia in regola con i requisiti tecnici, dotato di marcatura CE e accompagnato dalla documentazione prevista.

In caso di leasing di un macchinario, chi è responsabile di fornire la documentazione di conformità?

Il concedente (la società di leasing), ai sensi dell’art. 23, comma 2. Deve fornire all’utilizzatore la documentazione di conformità a cura propria. L’utilizzatore-datore di lavoro deve richiedere e conservare questa documentazione, che è necessaria per la gestione sicura del macchinario.

Quali sanzioni rischiano i fabbricanti che vendono attrezzature non conformi alle norme di sicurezza?

L’art. 57, comma 2, SIC prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro. È una delle sanzioni più severe del D.Lgs. 81/2008, a riflesso della gravità dell’immissione nel mercato di prodotti intrinsecamente pericolosi per i lavoratori.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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