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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 24 impone agli installatori e montatori di impianti, attrezzature e altri mezzi tecnici di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro nell’esercizio delle proprie funzioni.
  • Gli installatori devono rispettare le istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
  • La norma responsabilizza chi materialmente realizza l’installazione, complementando la responsabilità del fabbricante (art. 23 SIC) e del datore di lavoro committente.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi degli installatori

In vigore dal 15/05/2008

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Il ruolo dell’installatore nella catena della sicurezza

L’art. 24 del D.Lgs. 81/2008 chiude il sistema di responsabilità nella catena di fornitura e installazione delle attrezzature di lavoro, identificando nell’installatore un soggetto autonomamente responsabile del corretto montaggio. Un macchinario conforme alla Direttiva Macchine può diventare pericoloso se installato in modo errato: fondamenta inadeguate che trasmettono vibrazioni eccessive, cablaggio elettrico non conforme, sistemi di aspirazione collegati in modo da non funzionare correttamente, protezioni rimontate in posizione sbagliata. L’art. 24 serve a presidiare questa fase critica del ciclo di vita dei mezzi tecnici nei luoghi di lavoro.

Il doppio riferimento: norme di sicurezza e istruzioni del fabbricante

L’obbligo dell’installatore si articola su due livelli complementari. Il primo è il rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro applicabili all’attività di installazione in quanto tale: le regole di sicurezza che l’installatore deve rispettare come lavoratore o come imprenditore nella realizzazione del proprio lavoro (uso dei DPI adeguati, rispetto delle misure di sicurezza del cantiere in cui opera, ecc.). Il secondo è il rispetto delle istruzioni fornite dai fabbricanti: ogni apparecchiatura viene accompagnata da un manuale d'installazione che specifica le procedure corrette di montaggio, i requisiti del sito di installazione, le verifiche da effettuare prima della messa in esercizio. Discostarsi da queste istruzioni senza giustificazione tecnica fondata espone l’installatore a responsabilità.

Profili di responsabilità e sanzioni

Le violazioni degli obblighi degli installatori sono sanzionate dall’art. 57, comma 3, SIC: arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro. In caso di infortuni causati da un’installazione non conforme, l’installatore può rispondere anche penalmente per lesioni colpose o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme di sicurezza. Nella pratica, la responsabilità dell’installatore si intreccia spesso con quella del datore di lavoro committente, che è tenuto a verificare la corretta installazione prima dell’avvio delle attrezzature, e con quella del fabbricante, qualora il difetto di installazione sia riconducibile a istruzioni inadeguate o incomplete nel manuale d'uso.

Profili pratici per datori di lavoro e RSPP

Per un datore di lavoro che acquisti e faccia installare nuove attrezzature, l’art. 24 suggerisce alcune cautele pratiche: richiedere all’installatore la documentazione attestante la conformità dell’installazione alle istruzioni del fabbricante; conservare il verbale di collaudo; far effettuare la verifica finale da parte del fabbricante o di un tecnico qualificato prima dell’avvio della produzione. Per un RSPP, verificare che le nuove installazioni siano accompagnate da questa documentazione è parte integrante dell’attività di gestione del DVR: ogni nuovo macchinario installato modifica il profilo di rischio dell’unità produttiva e richiede un aggiornamento della valutazione dei rischi.

Domande frequenti

Chi è responsabile se un macchinario installato non rispetta le istruzioni del fabbricante e causa un infortunio?

L’installatore che si è discostato dalle istruzioni del fabbricante può rispondere per violazione dell’art. 24 SIC (sanzione ex art. 57, comma 3) e potenzialmente per lesioni o omicidio colposo. Anche il datore di lavoro committente che non ha verificato la corretta installazione prima dell’avvio può essere chiamato a rispondere.

L’installatore deve rispettare anche le norme di sicurezza del luogo in cui opera durante il montaggio?

Sì. L’art. 24 richiama le «norme di salute e sicurezza sul lavoro» nell’esercizio delle funzioni dell’installatore. Questo include il rispetto delle misure di sicurezza del cantiere o dello stabilimento in cui opera, l’uso dei DPI adeguati ai rischi presenti e il coordinamento con il datore di lavoro committente.

È consigliabile far sottoscrivere all’installatore una dichiarazione di conformità dell’installazione?

Sì, è una buona pratica. Una dichiarazione scritta da parte dell’installatore, attestante che il montaggio è stato effettuato in conformità alle istruzioni del fabbricante e alle norme di sicurezza applicabili, tutela il datore di lavoro committente e costituisce documentazione utile in caso di ispezioni o contenziosi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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