- L'art. 55-bis TUPI disciplina la struttura del procedimento disciplinare nelle pubbliche amministrazioni, distinguendo competenze per tipologia di sanzione.
- Per le infrazioni di minore gravità (rimprovero verbale) competente è il responsabile della struttura di servizio, secondo la disciplina del contratto collettivo.
- Per le sanzioni superiori al rimprovero verbale ciascuna amministrazione individua un Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) titolare e responsabile del procedimento.
- Sono fissati termini perentori: 10 giorni per la segnalazione, 30 per la contestazione, 120 per la conclusione; convocazione del dipendente con almeno 20 giorni di preavviso.
- Le comunicazioni avvengono tramite PEC, consegna a mano o raccomandata a/r; gli atti vanno trasmessi all'Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni con codice identificativo del dipendente.
Art. 55 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo
In vigore dal 9/5/2001
((1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.)) ((71)) ((2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.)) ((71)) ((3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.)) ((71)) ((4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.)) ((71)) ((5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.)) ((71))
6. Nel corso dell'istruttoria, ((l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche)) informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. ((71))
7. Il ((…)) dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa ((o a una diversa)) amministrazione pubblica dell'incolpato ((…)) , che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta ((dall'Ufficio disciplinare)) procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. ((71))
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o ((concluso e)) la sanzione è applicata presso quest'ultima. ((In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.)) ((71))
9. ((La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.)) ((71)) ((9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.)) ((71)) ((9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.)) ((71)) ((9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.)) ((71))
L'articolo 55-bis del TUPI, profondamente riscritto dal d.lgs. 75/2017, rappresenta la spina dorsale procedurale del sistema disciplinare nel lavoro pubblico contrattualizzato. Esso definisce la ripartizione di competenze tra responsabile della struttura e Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), scandisce la sequenza temporale del procedimento e garantisce il rispetto del contraddittorio a tutela del lavoratore.
Competenze e ripartizione interna
La norma distingue nettamente tra due piani.
Termini procedurali e contraddittorio
Il comma 4 fissa una scansione temporale stringente, presidiata dalla giurisprudenza con il principio di perentorietà ribadito dalle SS.UU. (sent. 27/2018 in materia disciplinare PA).
Comunicazioni e trasparenza
Il comma 5 disciplina le modalità di comunicazione: la contestazione dell'addebito è effettuata tramite PEC (se il dipendente ne dispone), consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive sono ammessi anche posta elettronica ordinaria, fax o altri strumenti informatici, ai sensi dell'art. 47 comma 3 CAD (d.lgs. 82/2005). La domiciliazione digitale eletta dal dipendente in sede di assunzione costituisce indirizzo idoneo a tutti gli effetti.
Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare, sono comunicati per via telematica all'Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dall'adozione. Per tutelare la riservatezza, il nominativo del dipendente è sostituito da un codice identificativo.
Decadenza e violazioni procedurali
Il mancato rispetto dei termini procedurali comporta, secondo la giurisprudenza consolidata, la decadenza dall'azione disciplinare, con conseguente nullità della sanzione irrogata. La Cassazione Sezione Lavoro ha più volte confermato che i termini ex art. 55-bis hanno natura perentoria e non meramente ordinatoria, perché funzionali alla tutela del diritto di difesa del dipendente e al principio di certezza del rapporto.
Si segnala inoltre che il mancato esercizio dell'azione disciplinare o l'omissione di atti del procedimento, senza giustificato motivo, integrano la fattispecie disciplinare propria del titolare dell'UPD ex art. 55-sexies comma 3, con sanzione fino a tre mesi di sospensione (e licenziamento nei casi più gravi).
Indicazioni operative per gli UPD
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 194/2018
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su def.finanze.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Chi è competente per il rimprovero verbale a un dipendente pubblico?
Per le infrazioni di minore gravità sanzionabili con rimprovero verbale, la competenza è del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. La procedura è semplificata e segue la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di comparto, senza coinvolgimento dell'UPD.
Entro quanti giorni l'UPD deve concludere il procedimento disciplinare?
L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari deve concludere il procedimento con atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito. Il termine è considerato dalla giurisprudenza di natura perentoria e il suo superamento determina la decadenza dall'azione disciplinare.
Come deve essere comunicata la contestazione dell'addebito?
La contestazione si effettua tramite PEC se il dipendente ne dispone, oppure tramite consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive sono ammessi posta elettronica ordinaria, fax o altri strumenti informatici ai sensi dell'art. 47 comma 3 del CAD, previa indicazione del recapito da parte del dipendente.
Il dipendente può chiedere il rinvio dell'audizione in contraddittorio?
Sì, ma in casi limitati. In presenza di grave e oggettivo impedimento, il dipendente può chiedere il differimento dell'audizione una sola volta, con corrispondente proroga del termine finale di conclusione del procedimento. Ferma resta la possibilità di depositare memorie scritte e di farsi assistere da procuratore o rappresentante sindacale.
Cosa succede se i termini procedurali non vengono rispettati dall'UPD?
La giurisprudenza è costante nel ritenere perentori i termini ex art. 55-bis: il mancato rispetto comporta la decadenza dall'azione disciplinare e la nullità della sanzione eventualmente irrogata. Inoltre il titolare dell'UPD può incorrere nella sanzione disciplinare propria ex art. 55-sexies comma 3 TUPI (sospensione fino a 3 mesi o licenziamento nei casi più gravi).