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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 55-septies regola la certificazione di malattia per i dipendenti pubblici, con regole piu stringenti rispetto al settore privato.
  • Dopo 10 giorni di malattia o dal secondo evento nell'anno solare la certificazione deve essere rilasciata da struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato SSN.
  • Il certificato e inviato telematicamente dal medico all'INPS, che lo trasmette all'amministrazione di appartenenza.
  • Gli accertamenti medico-legali (visite fiscali) sono effettuati in via esclusiva dall'INPS, con oneri a suo carico, tramite medici di medicina fiscale convenzionati.
  • L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica configura illecito disciplinare e responsabilita per il medico inadempiente.
  • La norma persegue trasparenza, controllo dell'assenteismo e razionalizzazione del rapporto INPS-amministrazione-dipendente.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 septies D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

In vigore dal 9/5/2001

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. ((I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.))

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall' articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , introdotto dall' articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e dal predetto Istituto è immediatamente ((resa disponibile)) , con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. ((L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico.)) Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. ((2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all' articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.)) ((71))

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinchè si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. ((

5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps. ))

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. (38)

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

L'art. 55-septies del TUPI disciplina uno degli istituti piu sensibili del rapporto di lavoro pubblico: la giustificazione dell'assenza per malattia. La norma rappresenta il punto di sintesi di una lunga stratificazione legislativa (dalla L. 138/2004 al D.L. 78/2010, fino alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 75/2017) e va letta in stretto coordinamento con la disciplina contrattuale di comparto e con la normativa generale sulle visite fiscali.

Inquadramento normativo

La ratio della disciplina e duplice: i) contrastare l'assenteismo, fenomeno storicamente piu accentuato nel pubblico impiego, con un sistema di controlli piu rigoroso rispetto al privato; ii) standardizzare e dematerializzare i flussi documentali, attraverso l'invio telematico obbligatorio del certificato. La norma deroga in piu punti alla disciplina generale del rapporto di lavoro: nel privato la certificazione del medico di base e sufficiente in ogni caso, mentre nel pubblico, oltre i 10 giorni o dopo il secondo evento nell'anno solare, occorre il certificato di una struttura sanitaria pubblica o di un medico convenzionato SSN.

Ambito applicativo e flussi telematici

Il comma 1 introduce la regola della «certificazione qualificata»: superato il decimo giorno di assenza o dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, il certificato del medico libero professionista non e piu sufficiente. La ratio e di tipo probatorio: un certificato proveniente da struttura pubblica o convenzionata offre maggiori garanzie di terzieta. Il comma 2 disciplina il flusso telematico: il certificato e trasmesso direttamente dal medico o dalla struttura all'INPS, che lo rende disponibile all'amministrazione interessata. Le modalita sono quelle stabilite dal DPCM previsto dall'art. 50, comma 5-bis, D.L. 269/2003. La trasmissione telematica e obbligatoria; il dipendente non deve piu consegnare il certificato cartaceo all'amministrazione, ma deve comunicare il numero di protocollo. Il certificato deve contenere anche il codice nosologico, dato sensibile che pero e indispensabile per l'attività di accertamento dell'INPS e per la corretta tutela del diritto alla salute. Su richiesta espressa del lavoratore, il medico trasmette copia del certificato anche all'email personale del dipendente.

Le visite fiscali (comma 2-bis)

La riforma del 2017 ha centralizzato gli accertamenti medico-legali presso l'INPS, che li svolge in via esclusiva su tutto il territorio nazionale, sia d'ufficio sia su richiesta dell'amministrazione, con oneri a proprio carico nei limiti delle risorse trasferite dalle amministrazioni interessate. I medici di medicina fiscale sono inquadrati in apposite convenzioni stipulate fra INPS e organizzazioni sindacali di categoria (CGIL, CISL, UIL e altre), sulla base di un atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro. Gli orari di reperibilita sono distinti per dipendenti pubblici (fasce piu ampie: 9-13 e 15-18 nei giorni feriali e festivi) e privati (10-12 e 17-19). La regola va sempre verificata con il CCNL applicabile e con le circolari INPS aggiornate.

Profili pratici per il dipendente

Cosa fare in concreto: i) in caso di malattia, chiamare il medico di base che emette il certificato telematico; ii) annotare il numero di protocollo (PUC) e comunicarlo all'amministrazione; iii) se la malattia supera 10 giorni o e il secondo evento dell'anno, rivolgersi a struttura pubblica o medico convenzionato; iv) rispettare le fasce orarie di reperibilita. Le eccezioni alla reperibilita (visite specialistiche, terapie salvavita, gravi patologie) devono essere documentate e comunicate preventivamente. L'assenza ingiustificata alla visita fiscale puo determinare la perdita del trattamento economico per i giorni accertati e procedimenti disciplinari.

Profili pratici per l'amministrazione e per il medico

L'ufficio personale verifica la trasmissione del certificato tramite il portale INPS e attiva, ove ritenuto opportuno, la visita fiscale. La richiesta d'ufficio puo essere disposta anche al primo giorno di assenza e ripetuta. Il medico che omette la trasmissione telematica, secondo il comma 4, e responsabile dal punto di vista disciplinare nel rapporto con il SSN (le conseguenze specifiche sono dettagliate dal comma 4, che il testo riporta in modo troncato) e puo essere chiamato a rispondere anche in sede convenzionale. La sanzione e proporzionata all'omissione e alla reiterazione.

Rischi e responsabilita

Il dipendente che produca certificati falsi o si sottragga ai controlli incorre in responsabilita disciplinare grave (potenzialmente licenziamento ex art. 55-quater TUPI per «falsa attestazione della malattia») oltre che penale (art. 640 c.p., truffa aggravata). Il dirigente che ometta i controlli o non avvii il procedimento disciplinare a fronte di violazioni gravi puo rispondere ex art. 21 TUPI. La giurisprudenza consolidata interpreta in modo rigoroso il regime delle assenze, ritenendo legittimo il licenziamento anche per singoli episodi gravi di falsa attestazione, in quanto idonei a rompere il vincolo fiduciario.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001

Leggi il documento su def.finanze.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Quando serve il certificato di una struttura pubblica o di medico convenzionato?

In tutti i casi di assenza per malattia superiore a 10 giorni e in ogni caso a partire dal secondo evento di malattia nell'anno solare. Prima di tali soglie e sufficiente il certificato del medico di medicina generale.

Devo consegnare il certificato cartaceo all'ufficio del personale?

No, il certificato e trasmesso telematicamente dal medico all'INPS, che lo rende disponibile all'amministrazione. Al dipendente basta comunicare il numero di protocollo identificativo (PUC).

Chi puo richiedere la visita fiscale?

Le PA possono richiederla anche dal primo giorno di assenza. L'INPS la esegue in via esclusiva tramite medici di medicina fiscale convenzionati, con oneri a proprio carico nei limiti delle risorse trasferite.

Quali sono le conseguenze se il medico non trasmette il certificato in via telematica?

Il comma 4 prevede sanzioni disciplinari nel rapporto convenzionale con il SSN. La reiterazione puo portare alla decadenza dalla convenzione, oltre alle conseguenze sul piano deontologico.

Cosa rischia un dipendente che produce un certificato falso?

Configura «falsa attestazione di presenza in servizio» ex art. 55-quater TUPI, con licenziamento senza preavviso, oltre a responsabilita penale per truffa aggravata ai danni della PA (art. 640 c.p.) e a responsabilita amministrativo-contabile.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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