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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 55-sexies TUPI sanziona con sospensione da 3 giorni a 3 mesi il dipendente che, violando obblighi della prestazione, abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.
  • Il lavoratore che cagiona grave danno al funzionamento dell'ufficio per inefficienza o incompetenza è collocato in disponibilità ex artt. 33 comma 8 e 34 commi 1-4 del TUPI.
  • Il mancato esercizio dell'azione disciplinare, l'omissione di atti del procedimento o valutazioni manifestamente irragionevoli comportano sospensione fino a 3 mesi per il titolare dell'azione, salvo licenziamento nei casi più gravi.
  • Per i dirigenti la condotta omissiva rileva anche ai fini della responsabilità dirigenziale ex art. 21 TUPI con incidenza sulla retribuzione di risultato.
  • La responsabilità civile del dirigente per profili di illiceità nel procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 sexies D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare)

In vigore dal 9/5/2001

((1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.)) ((71))

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e

4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. ((3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma

3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.)) ((71))

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

L'articolo 55-sexies del TUPI, introdotto dal d.lgs. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta) e profondamente modificato dal d.lgs. 75/2017 (cd. Riforma Madia), disciplina la responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli all'amministrazione e la limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare. Si tratta di una norma cardine nel sistema della responsabilità del pubblico dipendente, perché coniuga la sanzione del lavoratore inadempiente con la responsabilizzazione del soggetto titolare del potere disciplinare.

La sanzione per danno indennitario all'amministrazione (comma 1)

Il primo comma stabilisce un automatismo sanzionatorio rilevante: la violazione di obblighi della prestazione lavorativa che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno comporta, nei confronti del dipendente responsabile, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni a un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salva l'applicazione di sanzioni più gravi (licenziamento).

La condotta richiesta non è qualsiasi inadempimento, ma una violazione di obblighi inerenti alla prestazione lavorativa, dunque potenzialmente ampia (assenze ingiustificate, condotte negligenti, omissioni procedurali) purché abbia un nesso causale con la condanna risarcitoria a carico dell'ente. Il giudizio di proporzionalità rispetto all'entità del danno è rimesso alla valutazione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD).

Il grave danno al funzionamento dell'ufficio (comma 2)

Il secondo comma riguarda i casi in cui il lavoratore cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione tramite il sistema di valutazione del personale. La sanzione è il collocamento in disponibilità, con applicazione degli artt. 33, comma 8, e 34, commi 1-4, TUPI (regime dei dipendenti in esubero).

Il provvedimento conclusivo del giudizio disciplinare individua mansioni e qualifica per i quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante la disponibilità il dipendente non percepisce aumenti retributivi sopravvenuti. Si tratta di una sanzione conservativa atipica, intermedia tra il rimprovero e il licenziamento, che richiede però un accertamento istruttorio rigoroso ancorato al sistema di valutazione ex Titolo II del d.lgs. 150/2009.

L'omesso esercizio dell'azione disciplinare (comma 3)

Il comma 3 è la novità più rilevante introdotta dalla Riforma Madia: punisce con sospensione dal servizio fino a tre mesi i soggetti responsabili dell'omissione o ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione ex art. 55-bis comma 4, oltre alle valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito rispetto a condotte di oggettiva e palese rilevanza disciplinare.

La sanzione si aggrava fino al licenziamento nei casi previsti dall'art. 55-quater, comma 1, lett. f-ter) e comma 3-quinquies. Per i dirigenti la condotta omissiva rileva anche ai fini della responsabilità dirigenziale ex art. 21 TUPI, con effetti diretti sulla retribuzione di risultato. Ogni amministrazione deve individuare preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per queste fattispecie, evitando vuoti di competenza.

Limitazione della responsabilità civile del dirigente (comma 4)

Il comma 4 introduce una garanzia rilevante: la responsabilità civile del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni del procedimento disciplinare è limitata ai casi di dolo o colpa grave, in conformità ai principi generali ex art. 23 d.P.R. 3/1957 e art. 2236 c.c.. La norma tutela l'esercizio del potere disciplinare da chi lo eserciti con diligenza, evitando il chilling effect di azioni civili promosse dal dipendente sanzionato.

Profili operativi per UPD e dirigenti
  • Tracciare la catena dei termini ex art. 55-bis: 10 giorni per la segnalazione, 30 per la contestazione, 120 per la conclusione del procedimento.
  • Motivare in modo analitico e razionale le decisioni di archiviazione, evitando formule generiche che possano integrare la fattispecie di valutazione manifestamente irragionevole.
  • Documentare il nesso causale tra condotta del dipendente e condanna risarcitoria, ai fini dell'attivazione del comma 1.
  • Per i dirigenti, verificare l'impatto della condotta omissiva sulla scheda di valutazione e sulla retribuzione di risultato ex art. 21 TUPI.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001

Leggi il documento su def.finanze.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Quando scatta automaticamente la sospensione disciplinare ex art. 55-sexies comma 1 TUPI?

La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, da 3 giorni a 3 mesi, scatta quando il dipendente, con violazione di obblighi della prestazione lavorativa, abbia determinato una condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno. La misura è proporzionata all'entità del risarcimento, salva l'applicazione di sanzioni più gravi come il licenziamento.

Cosa significa collocamento in disponibilità per grave danno al funzionamento dell'ufficio?

Quando il lavoratore cagiona grave danno al funzionamento dell'ufficio per inefficienza o incompetenza, accertate tramite il sistema di valutazione del personale, viene collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 33 comma 8 e 34 commi 1-4 TUPI. Il provvedimento individua mansioni e qualifica per l'eventuale ricollocamento; durante il periodo non maturano aumenti retributivi.

Cosa rischia il dirigente che non avvia un procedimento disciplinare doveroso?

Il comma 3 dell'art. 55-sexies sanziona con sospensione fino a 3 mesi il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare per omissione o ritardo ingiustificato, nonché le valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito. Nei casi più gravi ex art. 55-quater comma 1 lett. f-ter), la sanzione è il licenziamento. Per i dirigenti rileva anche la responsabilità dirigenziale ex art. 21 TUPI.

Il dirigente UPD risponde civilmente verso il dipendente sanzionato?

Soltanto in caso di dolo o colpa grave. Il comma 4 dell'art. 55-sexies limita la responsabilità civile del dirigente per profili di illiceità nel procedimento disciplinare, in conformità ai principi generali. La tutela è ispirata all'art. 23 d.P.R. 3/1957 e al regime di responsabilità del dipendente pubblico nell'esercizio di funzioni qualificate.

Le valutazioni manifestamente irragionevoli sono punibili anche se in buona fede?

Sì. La norma punisce le valutazioni di insussistenza dell'illecito che siano oggettivamente e palesemente irragionevoli rispetto a condotte di chiara rilevanza disciplinare. Non è richiesto il dolo: rileva la macroscopica illogicità o l'errore valutativo grave, da apprezzare con riferimento agli atti del procedimento e ai parametri ordinari di diligenza dell'UPD.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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