In sintesi
- L'art. 54 bis TUPI sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing) è stato abrogato dal D.Lgs. 24/2023.
- La materia è oggi disciplinata in via organica dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (attuazione direttiva UE 2019/1937 whistleblowing).
- Il nuovo decreto estende la tutela al settore privato e amplia perimetro soggettivo, oggettivo e canali di segnalazione (interno, esterno ANAC, divulgazione pubblica).
- Restano fermi i principi di riservatezza dell'identità del segnalante, divieto di ritorsione e nullità degli atti ritorsivi.
- Le competenze sull'esame delle segnalazioni esterne sono concentrate in ANAC, con poteri sanzionatori specifici.
- Le PA devono adeguare il proprio sistema di segnalazione interna ai canali e alle garanzie del D.Lgs. 24/2023.
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Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo abrogato
In vigore dal 9/5/2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Articolo abrogato e quadro vigente
L'art. 54 bis TUPI, introdotto nel 2012 (L. 190/2012) e riformato nel 2017 (L. 179/2017), disciplinava la tutela del dipendente pubblico che segnalava illeciti di cui fosse venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (c.d. whistleblowing). La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva UE 2019/1937, che ha riunificato in un unico testo organico la disciplina della protezione dei segnalanti per settore pubblico e privato.
Cosa è cambiato con il D.Lgs. 24/2023
Il nuovo decreto produce un cambio di paradigma. Il perimetro soggettivo è significativamente esteso: oltre ai dipendenti pubblici (ex art. 54 bis), sono tutelati i lavoratori privati, i collaboratori, i consulenti, i tirocinanti, i volontari, gli azionisti e gli amministratori. Sono protette anche le persone che assistono il segnalante (facilitatori, colleghi, parenti). Il perimetro oggettivo si amplia alle violazioni del diritto unionale in settori specifici (appalti, servizi finanziari, sicurezza prodotti, ambiente, salute pubblica, protezione consumatori, privacy, sicurezza reti).
I canali di segnalazione previsti sono tre: canale interno (gestito da soggetto autonomo e formato), canale esterno (ANAC), divulgazione pubblica (in via residuale, a condizioni specifiche). Le PA con almeno 50 dipendenti devono dotarsi obbligatoriamente di canale interno. Il decreto introduce una rigorosa disciplina sulla riservatezza dell'identità del segnalante, garantita anche nel procedimento disciplinare e penale eventualmente conseguente, con specifiche eccezioni tassative.
Tutela contro le ritorsioni
Il principio cardine, già presente nel vecchio art. 54 bis, è confermato e rafforzato: gli atti ritorsivi adottati contro il segnalante sono nulli e il datore di lavoro è tenuto a dimostrare che la misura sfavorevole è motivata da ragioni estranee alla segnalazione (inversione dell'onere della prova). Sono considerati atti ritorsivi non solo il licenziamento e la sospensione, ma anche il demansionamento, la mancata promozione, la modifica di mansioni, sede o orario, la revoca di incarichi, le valutazioni negative, fino a comportamenti come l'isolamento, le pressioni psicologiche, la sottoposizione ingiustificata a procedimenti disciplinari.
Ruolo dell'ANAC e sanzioni
L'ANAC riceve le segnalazioni esterne, gestisce il canale dedicato, accerta le ritorsioni e irroga sanzioni amministrative pecuniarie. Le sanzioni sono significative: da 10.000 a 50.000 euro per chi commette ritorsioni od ostacola la segnalazione; da 10.000 a 50.000 euro per chi viola l'obbligo di riservatezza; da 10.000 a 50.000 euro per la mancata istituzione del canale interno o per il suo cattivo funzionamento. Le PA devono coordinare la nuova procedura con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e con i flussi del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
Adempimenti operativi per il datore pubblico
Le amministrazioni pubbliche dovrebbero verificare l'aggiornamento del proprio regolamento whistleblowing, la formazione del personale dedicato alla gestione delle segnalazioni, la sicurezza dei canali informatici utilizzati (Linee guida ANAC del 12 luglio 2023), il coordinamento con la disciplina del trattamento dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003). La mancata adozione degli strumenti previsti dal D.Lgs. 24/2023 espone al rischio sanzionatorio ANAC e a profili di responsabilità erariale per il RPCT.
Continuità delle tutele e disciplina transitoria
Le segnalazioni effettuate sotto la vigenza del vecchio art. 54 bis TUPI restano protette: le tutele riconosciute al segnalante (riservatezza dell'identità, divieto di ritorsione, nullità degli atti ritorsivi) operano in continuità anche dopo l'abrogazione, con applicazione del nuovo D.Lgs. 24/2023 ai procedimenti pendenti. La giurisprudenza amministrativa, in materia di accesso agli atti del procedimento whistleblowing, ha confermato la prevalenza dell'interesse alla riservatezza del segnalante anche rispetto a richieste di accesso documentale ex art. 22 L. 241/1990 o accesso civico generalizzato ex art. 5 D.Lgs. 33/2013, salvo strette eccezioni previste dalla legge.
Profili operativi per il commercialista e il giuslavorista
Per il professionista che assiste enti pubblici, la verifica dell'adeguamento al D.Lgs. 24/2023 è oggi un punto fermo dell'audit di compliance: dotazione del canale interno, nomina del gestore, regolamento aggiornato, formazione del personale, sistema di reportistica al RPCT, integrazione nel PTPCT. Per il datore pubblico la mancata istituzione del canale interno o il suo cattivo funzionamento costituiscono autonoma fattispecie sanzionata da ANAC (sanzione da 10.000 a 50.000 euro), oltre ai profili di responsabilità dirigenziale interna.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su def.finanze.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
L'art. 54 bis TUPI è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing. La disciplina della protezione dei segnalanti è ora organicamente regolata dal nuovo decreto, applicabile a settore pubblico e privato.
Quali tutele restano per il dipendente pubblico che segnala un illecito dopo l'abrogazione?
Tutte le tutele del vecchio art. 54 bis sono confermate e rafforzate dal D.Lgs. 24/2023: riservatezza dell'identità, nullità degli atti ritorsivi, inversione dell'onere della prova, sanzioni ANAC contro le ritorsioni. La protezione si estende anche ai facilitatori e ai familiari del segnalante.
Le PA devono ancora istituire un canale interno di segnalazione?
Sì. Le PA con almeno 50 dipendenti devono dotarsi obbligatoriamente di un canale interno conforme al D.Lgs. 24/2023, gestito da soggetto autonomo e formato, con garanzie di riservatezza, sicurezza informatica e tracciabilità delle fasi.
Quali sanzioni può irrogare l'ANAC in caso di ritorsioni o mancato canale interno?
L'ANAC può irrogare sanzioni amministrative da 10.000 a 50.000 euro a chi commette ritorsioni o ostacola la segnalazione, viola l'obbligo di riservatezza o non istituisce il canale interno o non ne garantisce il corretto funzionamento.
Come si coordina il whistleblowing con il PTPCT della PA?
Il RPCT (Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) coordina la procedura whistleblowing con il Piano triennale, garantendo l'integrazione tra flussi di segnalazione, misure preventive e monitoraggio dei rischi, secondo le Linee guida ANAC del 12 luglio 2023.