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I fringe benefit sono compensi in natura che il datore eroga ai dipendenti. Entro una soglia annua fissata dalla legge (aggiornata anno per anno dalla legge di bilancio) non concorrono al reddito imponibile; oltre la soglia, l’intero importo diventa imponibile. Dal 2024 la soglia è differenziata tra lavoratori con figli a carico e senza: verificare la legge di bilancio dell’anno di riferimento per i valori in vigore.
Tabella riepilogativa
| Situazione | Effetto fiscale |
|---|---|
| Valore complessivo ≤ soglia annua | Non concorre al reddito imponibile (esente IRPEF e contributi) |
| Valore complessivo > soglia annua | L’intero importo diventa imponibile (non solo l’eccedenza) |
| Soglia per lavoratori con figli a carico | Importo superiore – aggiornato dalla legge di bilancio dell’anno |
| Soglia ordinaria (senza figli a carico) | Importo base – aggiornato dalla legge di bilancio dell’anno |
| Rimborso utenze domestiche (luce, gas, acqua) | Incluso nel computo della soglia se previsto dalla contrattazione |
Cosa sono i fringe benefit
I fringe benefit (compensi in natura) sono beni e servizi che il datore corrisponde al lavoratore in aggiunta alla retribuzione ordinaria: buoni acquisto, rimborso utenze domestiche, prestiti aziendali agevolati, concessione di alloggi, polizze assicurative non rientranti nel welfare esente, e altri beni in natura. Il loro valore si determina in base al valore normale (art. 9 TUIR) o a specifici criteri forfettari previsti dalla legge per alcune categorie (auto aziendale, prestiti).
La soglia di esenzione: meccanismo e attenzione al superamento
L’art. 51, comma 3, TUIR stabilisce che i benefit in natura non concorrono al reddito se il loro valore complessivo non supera una soglia annua. La peculiarità è che se si supera anche di un solo euro la soglia, l’intero importo diventa imponibile, non solo l’eccedenza. Questo rende critico il monitoraggio durante l’anno.
La soglia è stata modificata più volte negli ultimi anni e varia in base alla presenza di figli fiscalmente a carico. Per i valori in vigore nel 2026 è necessario verificare la legge di bilancio vigente.
Come dichiarare la condizione di avere figli a carico
Per accedere all’eventuale soglia più elevata prevista per chi ha figli a carico, il lavoratore deve comunicarlo al datore di lavoro tramite una dichiarazione scritta, indicando i codici fiscali dei figli. Il datore applica la soglia maggiorata dal mese di comunicazione; il lavoratore deve tempestivamente comunicare qualsiasi variazione (es. figlio non più a carico).
Casi pratici
Tizio riceve buoni acquisto per 400 € nel corso dell’anno. Se l’importo rimane entro la soglia vigente, nessun importo confluisce nel reddito imponibile e non paga né IRPEF né contributi su questa voce.
Caia ha ricevuto benefit in natura per un totale annuo che supera la soglia di esenzione. L’intero importo – non solo l’eccedenza – diventa imponibile e il sostituto d’imposta (il datore) deve assoggettarlo a ritenuta nella busta paga del mese in cui si supera il limite.
Sempronio ha due figli fiscalmente a carico e ha comunicato i loro codici fiscali al datore. Beneficia della soglia maggiorata prevista per questa categoria: può ricevere benefit in natura per un importo superiore rispetto a un collega senza figli a carico, mantenendo l’esenzione fiscale.
Domande frequenti
I buoni pasto sono fringe benefit?
No. I buoni pasto (ticket restaurant) seguono un regime specifico e autonomo: sono esenti da IRPEF e contributi entro i limiti giornalieri fissati dalla normativa vigente (elettronici: soglia più alta; cartacei: soglia più bassa) e non rientrano nel computo della soglia generale dei fringe benefit.
Cosa succede se si supera la soglia fringe benefit?
L’intero valore dei benefit ricevuti (non solo la parte eccedente la soglia) concorre al reddito imponibile e viene assoggettato a IRPEF e contributi previdenziali nella busta paga del mese di superamento.
Il rimborso delle utenze domestiche rientra nei fringe benefit?
Dal 2022 la normativa ha incluso nel computo della soglia anche i rimborsi delle spese per utenze domestiche (luce, gas, acqua), se previsti da accordo o regolamento aziendale. Verificare la disciplina aggiornata per l’anno di riferimento.
Come si calcola il valore dei beni in natura?
In linea generale si usa il valore normale (art. 9 TUIR), ossia il prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie. Per alcune categorie (auto aziendale, prestiti) esistono criteri forfettari specifici.
Il datore deve comunicare i benefit erogati in dichiarazione?
Sì. Il datore riepiloga tutti i benefit nel modello CU (Certificazione Unica) consegnato al lavoratore entro marzo dell’anno successivo, indicando gli importi imponibili e quelli esclusi dal reddito.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
I fringe benefit sono una leva diffusa di retribuzione: compensi in natura che, entro certi limiti, godono di un trattamento fiscale e contributivo agevolato. La cornice è l'art. 51, comma 3, TUIR, che fissa il principio dell'esenzione entro una soglia annua. La sua corretta gestione richiede attenzione, perché il meccanismo della soglia ha un effetto a gradino che può trasformare un'agevolazione in un costo fiscale.
Cosa sono e come si valorizzano
Rientrano nei fringe benefit i beni e servizi erogati in aggiunta alla retribuzione ordinaria: buoni acquisto, rimborso di utenze domestiche quando previsto, prestiti agevolati, concessione di alloggi, alcuni beni in natura. Il valore si determina di regola con il criterio del valore normale dell'art. 9 TUIR, salvo le ipotesi per cui la legge prevede criteri forfettari (ad esempio per l'auto aziendale o i prestiti), che semplificano la quantificazione.
Il meccanismo della soglia di esenzione
L'art. 51, comma 3, TUIR stabilisce che i benefit non concorrono al reddito se il loro valore complessivo annuo non supera una soglia. Il punto delicato è la natura della soglia: non è una franchigia. Se il valore complessivo supera il limite anche di poco, l'intero importo - non la sola eccedenza - diventa imponibile ai fini IRPEF e contributivi. Da qui l'esigenza di monitorare il cumulo dei benefit erogati nell'anno.
La soglia cambia ogni anno
L'importo della soglia non è fisso: viene rideterminato di anno in anno, tipicamente dalla legge di bilancio, talvolta con regimi temporanei più favorevoli. Negli anni recenti è stata prevista una soglia maggiorata per i lavoratori con figli a carico e una soglia ordinaria per gli altri. Per questo è scorretto indicare un valore valido in assoluto: occorre sempre verificare la legge di bilancio dell'anno di riferimento e le istruzioni applicative.
Rimborso utenze e voci incluse nel computo
Quando la normativa lo prevede, nel computo della soglia rientra anche il rimborso delle utenze domestiche (luce, gas, acqua) e, secondo le regole vigenti, le spese per l'affitto o gli interessi del mutuo della prima casa. È fondamentale sommare tutte le voci agevolate erogate nell'anno allo stesso lavoratore: il superamento si valuta sul totale, non sulla singola erogazione.
Differenza dai piani di welfare aziendale
I fringe benefit dell'art. 51, comma 3, non vanno confusi con le altre forme di welfare esenti previste dal medesimo articolo (ad esempio servizi di educazione, assistenza, previdenza), che hanno regole e limiti propri e non concorrono alla soglia dei benefit. Una progettazione corretta del pacchetto retributivo distingue i diversi binari per massimizzare l'efficienza fiscale senza incorrere in errori di cumulo.
Adempimenti del datore e prudenza sui valori
Il datore, come sostituto d'imposta, deve valorizzare correttamente i benefit, verificarne il cumulo annuo e, in caso di superamento, assoggettare a tassazione e contribuzione l'intero importo. Trattandosi di soglie che mutano annualmente, è prudente non affidarsi a cifre memorizzate: per gli importi esatti vanno consultate la legge di bilancio dell'anno e le circolari dell'Agenzia delle Entrate aggiornate.
Domande frequenti
Qual è la soglia di esenzione dei fringe benefit?
La soglia è fissata di anno in anno dalla legge di bilancio e negli ultimi anni è differenziata tra lavoratori con e senza figli a carico. Verificare sempre l'importo dell'anno di riferimento.
Cosa succede se si supera la soglia?
Diventa imponibile l'intero valore dei benefit, non la sola parte eccedente: è un effetto a gradino, non una franchigia.
Il rimborso delle bollette rientra nel limite?
Sì, quando la normativa lo prevede il rimborso delle utenze domestiche concorre al computo della soglia; va sommato alle altre voci agevolate dell'anno.
Come si determina il valore di un benefit?
Di regola con il valore normale ex art. 9 TUIR, salvo i criteri forfettari di legge per alcune categorie come auto aziendale e prestiti.
I fringe benefit sono la stessa cosa del welfare aziendale?
No. Le altre forme di welfare esente dell'art. 51 TUIR hanno regole e limiti propri e non concorrono alla soglia dei fringe benefit del comma 3.