Testo dell'articoloVigente
I permessi mensili previsti dall’art. 33 L. 104/1992 (3 giorni al mese, o 2 ore al giorno per il lavoratore con disabilità grave) sono un diritto soggettivo: il datore non può negarli in modo assoluto. Può però organizzarne la fruizione concordando le date per esigenze aziendali, ma non può imporre un diniego definitivo né adottare misure ritorsive.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Beneficiari | Lavoratore con disabilità grave; coniuge/convivente, parenti/affini entro il 2° grado (3° grado in certi casi) |
| Quantità | 3 giorni al mese (frazionabili in ore se previsto da CCNL) oppure 2 ore/giorno per il lavoratore stesso |
| Retribuzione | A carico INPS; il datore anticipa e viene rimborsato |
| Richiesta | Domanda INPS online; il datore riceve la comunicazione di autorizzazione |
| Diniego del datore | Non ammesso in modo assoluto; può concordare le date ma non rifiutare strutturalmente |
| Tutela antidiscriminatoria | Sì: eventuali ritorsioni sono illecite e impugnabili |
Il diritto ai permessi è inderogabile
I permessi previsti dall’art. 33 L. 104/1992 sono un diritto soggettivo del lavoratore: una volta ottenuta l’autorizzazione INPS, il datore non può negarli in via assoluta. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il diniego sistematico o il mancato riconoscimento configura una condotta illecita, potenzialmente discriminatoria.
Il datore può però chiedere che la fruizione venga programmata con un ragionevole preavviso (di solito indicato nel CCNL o nel regolamento aziendale), per organizzare la sostituzione del dipendente assente.
Come richiedere i permessi: la procedura
Il lavoratore presenta domanda all’INPS tramite il portale online (o attraverso il proprio patronato), allegando il verbale di accertamento della disabilità grave rilasciato dalla Commissione medica. Una volta autorizzato dall’INPS, comunica al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire dei permessi, rispettando i tempi di preavviso aziendali. Il datore anticipa la retribuzione e recupera il rimborso dall’INPS.
Cosa fare se il datore nega o ostacola i permessi
In caso di diniego o di ostacoli, il lavoratore può: inviare una comunicazione scritta al datore richiamando il diritto sancito dall’art. 33 L. 104/1992; rivolgersi al sindacato o al proprio patronato; presentare un esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che ha il potere di intervenire. Se il diniego è accompagnato da misure ritorsive (trasferimento, demansionamento), si configura una discriminazione impugnabile anche in via d’urgenza ex art. 44 D.Lgs. 286/1998.
Casi pratici
Tizio è figlio di un genitore con disabilità certificata grave. Ha ottenuto l’autorizzazione INPS per 3 giorni mensili. Il responsabile gli dice che «in questo periodo non è possibile». Tizio invia email formale richiamando l’art. 33 L. 104/1992 e fissa le date: il datore è tenuto a organizzarsi per coprire la sua assenza.
Caia ha una disabilità grave certificata e opta per i permessi di 2 ore al giorno anziché 3 giorni mensili. Il datore non può opporsi; può solo concordare con lei l’orario di ingresso o uscita per i giorni di fruizione, nel rispetto delle necessità di servizio.
Sempronio richiede i permessi con regolare autorizzazione INPS ma il datore continua a rinviare il nulla osta interno. Sempronio segnala il comportamento all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che invita il datore ad applicare la norma. Il ritardo reiterato può essere qualificato come condotta discriminatoria.
Domande frequenti
Il datore può rifiutare i permessi L. 104 per motivi organizzativi?
Può chiedere un preavviso ragionevole e programmare la fruizione, ma non può negarli in modo assoluto o strutturale. Il diritto del lavoratore è inderogabile.
I permessi L. 104 si possono frazionare in ore?
Sì, se il CCNL lo prevede o se datore e lavoratore lo concordano. In alternativa il lavoratore con disabilità grave può scegliere 2 ore giornaliere al posto dei 3 giorni mensili.
Chi paga i permessi L. 104?
L’INPS: la retribuzione durante i permessi è a carico dell’istituto, che rimborsa il datore che ha anticipato il pagamento.
I permessi L. 104 si cumulano di mese in mese?
No, i 3 giorni mensili non sono cumulabili con quelli del mese precedente: se non fruiti, si perdono.
Il datore può trasferirmi perché fruisco dei permessi L. 104?
No. Eventuali trasferimenti o misure peggiorative adottate in concomitanza con la fruizione dei permessi possono configurare condotta discriminatoria, impugnabile anche in via d’urgenza.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il datore può rifiutare i permessi L. 104 per motivi organizzativi?
Può chiedere un preavviso ragionevole e programmare la fruizione, ma non può negarli in modo assoluto o strutturale. Il diritto del lavoratore è inderogabile.
I permessi L. 104 si possono frazionare in ore?
Sì, se il CCNL lo prevede o se datore e lavoratore lo concordano. In alternativa il lavoratore con disabilità grave può scegliere 2 ore giornaliere al posto dei 3 giorni mensili.
Chi paga i permessi L. 104?
L'INPS: la retribuzione durante i permessi è a carico dell'istituto, che rimborsa il datore che ha anticipato il pagamento.
I permessi L. 104 si cumulano di mese in mese?
No, i 3 giorni mensili non sono cumulabili con quelli del mese precedente: se non fruiti, si perdono.
Il datore può trasferirmi perché fruisco dei permessi L. 104?
No. Eventuali trasferimenti o misure peggiorative adottate in concomitanza con la fruizione dei permessi possono configurare condotta discriminatoria, impugnabile anche in via d'urgenza.
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