Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

In sintesi

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio retribuito al 100% da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. I giorni sono non cumulabili con il congedo parentale e vanno comunicati al datore con congruo anticipo.

Riferimento normativo

art. 27-bis D.Lgs. 151/2001

Tabella riepilogativa

Congedo di paternità – schema riepilogativo 2026
Tipo Durata Indennità Termine di fruizione
Obbligatorio 10 giorni (non frazionabili in ore) 100% della retribuzione, a carico INPS Da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto
Adozione/affidamento Stesse regole 100% Entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia

I 10 giorni obbligatori: come e quando

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio, fruibili anche non consecutivamente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. I giorni si contano come giorni di lavoro effettivo (non di calendario), quindi escludono le domeniche se il lavoratore non lavora nel weekend. L’indennità è pari al 100% della retribuzione, a carico INPS.

Come si comunica e si chiede all'INPS

Il padre deve comunicare al datore di lavoro con almeno 5 giorni di preavviso la data in cui intende fruire del congedo, salvo urgenze. La domanda all’INPS va presentata in anticipo tramite portale telematico, patronato o contact center. Il datore non può opporsi: il congedo obbligatorio è un diritto non soggetto a valutazione discrezionale.

Casi pratici

Tizio – 10 giorni presi non consecutivi

Davide decide di prendere i 10 giorni di congedo in due blocchi: 5 giorni subito dopo la nascita e altri 5 al terzo mese per coprire un periodo di necessità familiare. Presenta due comunicazioni al datore (5 giorni di preavviso ciascuna) e due domande all’INPS. Percepisce il 100% della retribuzione per tutti e 10 i giorni.

Sempronio – adozione internazionale

Luigi e la moglie accolgono un bambino tramite adozione internazionale. Luigi ha diritto ai 10 giorni di congedo obbligatorio entro 5 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia in Italia, con le stesse regole dei genitori biologici.

Domande frequenti

Quanti giorni di congedo ha il padre nel 2026?

10 giorni obbligatori retribuiti al 100%.

I 10 giorni del padre possono essere presi prima del parto?

Sì. Il congedo obbligatorio del padre si può fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), anche in giorni non consecutivi. In caso di adozione la finestra decorre dall’ingresso in famiglia.

Il datore può rifiutare il congedo di paternità?

No. Il congedo obbligatorio è un diritto del lavoratore che non richiede il consenso del datore. È sufficiente la comunicazione con 5 giorni di preavviso.

Il congedo del padre si aggiunge al congedo parentale?

Sì. Il congedo obbligatorio di 10 giorni è distinto e separato dal congedo parentale. I due istituti non si compensano.

L'indennità del congedo di paternità chi la eroga?

L’INPS, a carico del bilancio dell’istituto. Il datore anticipa di norma il pagamento in busta paga e poi recupera in sede di conguaglio contributivo.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.