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Il contratto di solidarietà è uno degli interventi CIGS: riduce l’orario di tutto il personale (o di parte di esso) per evitare licenziamenti collettivi. Il lavoratore percepisce l’integrazione INPS per le ore ridotte (80% fino al massimale). Richiede un accordo sindacale.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Causale | Evitare in tutto o in parte licenziamenti collettivi (solidarietà difensiva) |
| Strumento | Accordo sindacale che stabilisce riduzione orario e numero di lavoratori coinvolti |
| Integrazione salariale | 80% della retribuzione persa nelle ore ridotte, fino al massimale INPS |
| Durata massima | 24 mesi nel quinquennio mobile (prorogabile fino a 36 mesi con accordo) |
| Divieto di licenziamento | Per la durata del contratto non si possono licenziare per GMO i lavoratori coinvolti |
Cosa è e quando si usa
Il contratto di solidarietà difensivo (il più diffuso) si attiva quando il datore vuole evitare i licenziamenti collettivi distribuendo la riduzione di orario su un numero più ampio di lavoratori. È una causale CIGS: richiede quindi che l’impresa abbia almeno 15 dipendenti e rispetti la procedura di attivazione della cassa straordinaria. La riduzione oraria può riguardare tutti i dipendenti o una parte di essi, nei reparti o nelle unità produttive interessate dalla crisi.
L'accordo sindacale: un requisito imprescindibile
Il contratto di solidarietà deve essere stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o con le RSA/RSU. L’accordo definisce la percentuale di riduzione oraria, le unità coinvolte e la durata. Viene poi depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro e allegato alla domanda INPS. Senza accordo sindacale valido la CIGS per solidarietà non può essere autorizzata.
Effetti sul rapporto di lavoro e sul TFR
Per tutta la durata del contratto il datore non può licenziare per giustificato motivo oggettivo i lavoratori coinvolti nella solidarietà. L’anzianità di servizio continua a decorrere. Il TFR matura sulla retribuzione effettivamente percepita (orario ridotto + integrazione INPS), salvo previsioni di miglior favore del CCNL. I periodi di integrazione salariale per solidarietà sono coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Casi pratici
La fabbrica di Tizio deve ridurre la forza lavoro di 20 unità. Invece di procedere al licenziamento collettivo, il datore e i sindacati firmano un contratto di solidarietà: tutti i 100 lavoratori riducono l’orario del 20% per 18 mesi. Tizio percepisce l’integrazione INPS sull’orario ridotto.
Solo il reparto produzione dell’azienda di Caia è in crisi. L’accordo di solidarietà coinvolge 30 dei 120 dipendenti dell’azienda, con riduzione del 30% dell’orario per 12 mesi; il resto del personale lavora a regime normale.
Al termine dei 24 mesi la crisi dell’azienda di Sempronio non si è risolta. Il datore può attivare la CIGS per una causale diversa (ristrutturazione) o, al termine di tutti gli ammortizzatori, procedere al licenziamento collettivo con le procedure della L. 223/1991.
Domande frequenti
Il contratto di solidarietà protegge dal licenziamento?
Sì: per la durata del contratto il datore non può licenziare per giustificato motivo oggettivo i lavoratori coinvolti nella solidarietà.
Quanto può ridursi l'orario nel contratto di solidarietà?
La legge non fissa un limite minimo di riduzione; l’accordo sindacale deve stabilire una riduzione concretamente idonea ad evitare i licenziamenti. Riduzioni simboliche potrebbero non essere autorizzate dall’INPS.
Il contratto di solidarietà si può prorogare?
Sì, fino a un massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, con apposito accordo sindacale e autorizzazione INPS/Ministero del Lavoro.
Cosa succede al TFR durante il contratto di solidarietà?
Il TFR matura sulla retribuzione effettiva percepita (paga ridotta + integrazione INPS); il CCNL può prevedere una base di calcolo più favorevole.
Il contratto di solidarietà vale anche per le piccole imprese?
No. Essendo una causale CIGS richiede una dimensione minima di 15 dipendenti. Le imprese più piccole possono ricorrere al FIS o a fondi bilaterali specifici per causali simili.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il contratto di solidarietà protegge dal licenziamento?
Sì: per la durata del contratto il datore non può licenziare per giustificato motivo oggettivo i lavoratori coinvolti nella solidarietà.
Quanto può ridursi l'orario nel contratto di solidarietà?
La legge non fissa un limite minimo di riduzione; l'accordo sindacale deve stabilire una riduzione concretamente idonea ad evitare i licenziamenti. Riduzioni simboliche potrebbero non essere autorizzate dall'INPS.
Il contratto di solidarietà si può prorogare?
Sì, fino a un massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, con apposito accordo sindacale e autorizzazione INPS/Ministero del Lavoro.
Cosa succede al TFR durante il contratto di solidarietà?
Il TFR matura sulla retribuzione effettiva percepita (paga ridotta + integrazione INPS); il CCNL può prevedere una base di calcolo più favorevole.
Il contratto di solidarietà vale anche per le piccole imprese?
No. Essendo una causale CIGS richiede una dimensione minima di 15 dipendenti. Le imprese più piccole possono ricorrere al FIS o a fondi bilaterali specifici per causali simili.
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