Testo dell'articoloVigente
In un licenziamento collettivo il datore non può scegliere liberamente chi licenziare: deve applicare criteri oggettivi previsti dall’accordo sindacale o, in mancanza, i tre criteri di legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive) in concorso tra loro. La violazione dei criteri rende il licenziamento inefficace.
Tabella riepilogativa
| Fonte dei criteri | Criteri applicabili | Gerarchia |
|---|---|---|
| Accordo sindacale | Criteri concordati tra datore e sindacati nella procedura | Prioritari rispetto ai criteri legali |
| Legge (in assenza di accordo) | Carichi di famiglia | In concorso tra loro (tutti e tre) |
| Legge (in assenza di accordo) | Anzianità di servizio | In concorso tra loro |
| Legge (in assenza di accordo) | Esigenze tecnico-produttive e organizzative | In concorso tra loro |
Quando si applica la procedura di licenziamento collettivo
Il licenziamento collettivo si attiva quando il datore, con almeno 15 dipendenti, intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, nella stessa unità produttiva o in più unità della stessa provincia, per riduzione, trasformazione o cessazione di attività (art. 24 L. 223/1991). Il datore deve aprire una procedura formale con comunicazione ai sindacati e all’Ispettorato del Lavoro.
I criteri legali e il loro concorso
In assenza di accordo sindacale che stabilisca criteri diversi, il datore deve individuare i lavoratori da licenziare applicando in concorso i tre criteri: carichi di famiglia (chi ha più familiari a carico tende a essere meno esposto); anzianità di servizio (chi ha meno anni è più esposto); esigenze tecnico-produttive e organizzative (professionalità insostituibili o non riproducibili sul mercato). Il «concorso» significa che nessun criterio prevale sugli altri in modo assoluto: devono essere ponderati insieme.
Conseguenze della violazione dei criteri
Se il datore non rispetta i criteri concordati o legali il licenziamento è inefficace (art. 5, comma 3, L. 223/1991). Il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno (tutela reale analoga a quella dell’art. 18 St. Lav., applicata anche nel regime del Jobs Act per questa specifica ipotesi). L’impugnazione deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.
Casi pratici
L’azienda di Tizio ha 20 dipendenti e deve ridurne 5. Non c’è accordo sindacale. Il datore sceglie Tizio perché ha 2 anni di anzianità: ha applicato correttamente il criterio dell’anzianità in concorso con gli altri. Tizio può verificare se gli altri criteri sono stati adeguatamente ponderati.
Caia ha 3 figli minori a carico e 10 anni di anzianità. Il datore la include nella lista senza motivazione. Caia impugna il licenziamento: il giudice verifica se il criterio dei carichi di famiglia sia stato effettivamente ponderato e se l’inclusione sia giustificata dal concorso degli altri criteri.
L’accordo sindacale prevede un criterio di rotazione tra categorie omogenee. Il datore lo rispetta includ endo Sempronio; il giudice, in caso di impugnazione, verifica solo la corretta applicazione dei criteri concordati, non può sostituirsi alla valutazione aziendale.
Domande frequenti
Il datore può scegliere liberamente chi licenziare in un collettivo?
No. Deve rispettare i criteri stabiliti dall’accordo sindacale o, in mancanza, i tre criteri legali in concorso tra loro.
Entro quanto tempo devo impugnare il licenziamento collettivo?
Entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, con impugnazione scritta stragiudiziale; poi entro 180 giorni dal deposito del ricorso in tribunale.
Cosa ottengo se i criteri sono stati violati?
La reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno (dalla data del licenziamento alla reintegrazione, dedotto aliunde perceptum), ai sensi dell’art. 5, comma 3, L. 223/1991.
I dirigenti rientrano nella procedura di licenziamento collettivo?
I dirigenti non sono computati nel numero minimo di 5 licenziamenti che attiva la procedura collettiva ex L. 223/1991; hanno tutele specifiche regolate dalla contrattazione collettiva dirigenziale.
Se l'accordo sindacale prevede criteri diversi, il lavoratore può contestarli?
Solo se i criteri concordati violano norme imperative o principi di non discriminazione (ad esempio criteri che discriminano per sesso, età, disabilità). Non può contestare scelte di merito sindacale non discriminatorie.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il datore può scegliere liberamente chi licenziare in un collettivo?
No. Deve rispettare i criteri stabiliti dall'accordo sindacale o, in mancanza, i tre criteri legali in concorso tra loro.
Entro quanto tempo devo impugnare il licenziamento collettivo?
Entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, con impugnazione scritta stragiudiziale; poi entro 180 giorni dal deposito del ricorso in tribunale.
Cosa ottengo se i criteri sono stati violati?
La reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno (dalla data del licenziamento alla reintegrazione, dedotto aliunde perceptum), ai sensi dell'art. 5, comma 3, L. 223/1991.
I dirigenti rientrano nella procedura di licenziamento collettivo?
I dirigenti non sono computati nel numero minimo di 5 licenziamenti che attiva la procedura collettiva ex L. 223/1991; hanno tutele specifiche regolate dalla contrattazione collettiva dirigenziale.
Se l'accordo sindacale prevede criteri diversi, il lavoratore può contestarli?
Solo se i criteri concordati violano norme imperative o principi di non discriminazione (ad esempio criteri che discriminano per sesso, età, disabilità). Non può contestare scelte di merito sindacale non discriminatorie.
Vedi anche