- La Legge 92/2012 (Riforma Fornero del lavoro) è in vigore dal 18 luglio 2012.
- Interviene su quattro fronti: flessibilità in entrata, licenziamenti, ammortizzatori (ASpI), contrasto agli abusi.
- Molti istituti sono stati superati dal Jobs Act 2015 (ASpI→NASpI, articolo 18→tutele crescenti).
- Restano la convalida delle dimissioni e il ticket di licenziamento.
- Da non confondere con la riforma delle pensioni Fornero (L. 214/2011).
Testo dell'articoloVigente
La Legge 28 giugno 2012, n. 92 — nota come Riforma Fornero del lavoro, dal nome del ministro del Governo Monti Elsa Fornero — ha riscritto in profondità il mercato del lavoro italiano. È entrata in vigore il 18 luglio 2012 con l’obiettivo dichiarato di rendere il mercato più dinamico e inclusivo: meno precariato in ingresso, regole più flessibili per i licenziamenti, un sistema di ammortizzatori sociali più universale. Molti dei suoi istituti sono stati poi superati dal Jobs Act (2015), ma capire la Fornero resta indispensabile per leggere le regole attuali.
Una riforma su quattro fronti
La legge è intervenuta contemporaneamente su quattro versanti, secondo la logica della cosiddetta flexicurity: rendere il mercato più flessibile, ma allo stesso tempo offrire maggiori tutele a chi perde il lavoro.
- Flessibilità in entrata: stretta sull’uso improprio dei contratti precari (collaborazioni a progetto, partite IVA, associazione in partecipazione) e rilancio dell’apprendistato come canale privilegiato di ingresso dei giovani.
- Flessibilità in uscita: revisione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con un sistema di tutele differenziate a seconda del tipo di vizio del licenziamento.
- Ammortizzatori sociali: introduzione dell’ASpI e della mini-ASpI, destinate a sostituire progressivamente la vecchia indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità.
- Politiche attive e contrasto agli abusi: misure contro le dimissioni in bianco, incentivi all’occupazione femminile e degli over 50, riordino dei tirocini.
La stretta sui contratti precari
Sul fronte dell’ingresso nel lavoro, la Fornero ha cercato di scoraggiare le forme contrattuali usate per mascherare rapporti di lavoro subordinato. Ha introdotto presunzioni e requisiti più stringenti per le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e per le partite IVA, prevedendo che, in mancanza dei requisiti di genuina autonomia, il rapporto potesse essere riqualificato come lavoro subordinato.
Allo stesso tempo ha valorizzato il contratto a tempo determinato consentendo, per il primo contratto e per una durata limitata, l’assenza della causale (la cosiddetta acausalità), e ha rilanciato l’apprendistato come modalità ordinaria di assunzione dei giovani.
L'articolo 18 e i licenziamenti
Il punto più discusso è stato la riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970). La reintegrazione nel posto di lavoro, prima automatica per le aziende sopra i 15 dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, è diventata solo una delle possibili conseguenze: nei casi meno gravi al lavoratore spetta un’indennità economica anziché il rientro in azienda. Si è così passati da una tutela unica a un sistema a più livelli, che abbiamo approfondito in una guida dedicata.
ASpI, mini-ASpI e ciò che è venuto dopo
La Fornero ha unificato il sistema delle indennità di disoccupazione creando l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e la mini-ASpI per i rapporti più brevi, destinate a sostituire la vecchia indennità di disoccupazione e, gradualmente, l’indennità di mobilità. Pochi anni dopo, il Jobs Act ha sostituito l’ASpI con la NASpI (D.Lgs. 22/2015), in vigore dal 1° maggio 2015, e ha introdotto le tutele crescenti per i nuovi assunti, ridisegnando ancora una volta sia gli ammortizzatori sia la disciplina dei licenziamenti.
Cosa resta oggi della Riforma Fornero
Sul piano formale molti istituti della Fornero sono stati superati: l’ASpI è diventata NASpI, l’articolo 18 è stato di nuovo riscritto per i nuovi assunti dalle tutele crescenti. Restano però l’impianto di fondo — la logica della flexicurity — e alcune innovazioni durature, come la procedura di convalida delle dimissioni a contrasto delle dimissioni in bianco e il contributo di licenziamento (il cosiddetto ticket) a carico del datore. Conoscere la riforma del 2012 aiuta quindi a capire perché oggi le regole sono come sono.
Articoli di legge e risorse da consultare
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 (testo su Normattiva) — il testo integrale della riforma
- Disciplina della NASpI — l’attuale indennità di disoccupazione
- Ammortizzatori sociali e cassa integrazione — il quadro vigente
Domande frequenti
Chi era il ministro Fornero?
Elsa Fornero è stata Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Governo Monti (2011-2013). Alla sua firma sono legate due riforme distinte: la riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) e, prima, la riforma delle pensioni contenuta nel decreto «Salva Italia» (D.L. 201/2011).
La Legge Fornero è ancora in vigore?
In parte. Diversi suoi istituti sono stati sostituiti dal Jobs Act del 2015 (ASpI diventata NASpI, articolo 18 superato dalle tutele crescenti per i nuovi assunti). Altre innovazioni, come la convalida delle dimissioni e il ticket di licenziamento, sono invece rimaste.
Che differenza c'è tra Riforma Fornero del lavoro e delle pensioni?
Sono due provvedimenti diversi. La riforma del lavoro è la L. 92/2012; la riforma delle pensioni è l’articolo 24 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011. Spesso vengono confuse perché portano lo stesso nome.
La Fornero ha eliminato l'articolo 18?
No. Lo ha modificato, sostituendo la reintegrazione automatica con un sistema di tutele differenziate a seconda della gravità del vizio del licenziamento. Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 si applicano invece le tutele crescenti del Jobs Act.
Risorse correlate
- NASpI: la disoccupazione che ha sostituito l'ASpI
- Ammortizzatori sociali e CIG (D.Lgs. 148/2015)
- Tutele crescenti: il regime per gli assunti dal 2015
- Reintegra nel posto di lavoro: quando spetta
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato giuslavorista.