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Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi automatici legati alla durata del rapporto di lavoro con lo stesso datore. Non sono fissati dalla legge ma dai CCNL: la periodicità (di solito ogni 2-3 anni), l’importo e il numero massimo variano da settore a settore. Maturano dalla data di assunzione e si accumulano fino al limite contrattuale.
Tabella riepilogativa
| Settore (CCNL) | Periodicità | Importo indicativo per scatto | N. max scatti |
|---|---|---|---|
| Metalmeccanici Industria | Ogni 2 anni | Variabile per livello (tabella CCNL) | 5 scatti |
| Commercio / Terziario | Ogni 2 anni | Variabile per livello | 6 scatti |
| Edilizia Industria | Ogni 2 anni | Percentuale sulla paga base | 5 scatti |
| Pubblica Amministrazione | Ogni 3 anni (fasce retributive) | Incremento tabellare | Fino a 9 fasce |
| Studi professionali | Ogni 2 anni | Variabile per livello | 5 scatti |
Come funzionano e da quando maturano
Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici automatici della retribuzione, disciplinati esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Maturano dalla data di assunzione (o, per i passaggi di livello, dalla data del nuovo inquadramento, a seconda del CCNL). Non è necessaria alcuna richiesta: il datore è tenuto ad applicarli d’ufficio alla scadenza prevista.
Cambiando datore di lavoro, l’anzianità matura ex novo presso il nuovo datore: gli scatti accumulati con il precedente non si trasferiscono automaticamente, salvo accordo tra le parti o previsione specifica del CCNL.
Differenze tra settori e CCNL
Non esiste una disciplina legale unitaria: ogni CCNL fissa il proprio regime. I parametri che variano sono: la periodicità (ogni 2 o 3 anni nella maggioranza dei contratti); l’importo (fisso in euro, percentuale sulla paga base o sulla retribuzione di livello); il numero massimo di scatti conseguibili; le eventuali date fisse di decorrenza (in alcuni CCNL lo scatto decorre dal mese successivo al maturare dei requisiti). È quindi indispensabile consultare il CCNL applicato dal proprio datore.
Cosa succede se il datore non li applica
Gli scatti di anzianità sono un diritto contrattuale: se il datore non li eroga, il lavoratore può rivendicarli con una formale richiesta scritta, con l’assistenza del sindacato o, in mancanza di accordo, per via giudiziale. Il credito si prescrive in 5 anni (in costanza di rapporto non decorre la prescrizione per i diritti derivanti dal contratto collettivo, salvo rinunce). Verificare la busta paga periodicamente è il primo passo per accorgersi di eventuali omissioni.
Casi pratici
Tizio lavora dal 1° gennaio 2022. Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede uno scatto ogni 2 anni: il primo scatta il 1° gennaio 2024, il secondo il 1° gennaio 2026. Tizio non deve fare nulla: il datore lo applica automaticamente in busta paga.
Caia aveva maturato 4 scatti con il vecchio datore. Quando passa a un nuovo datore nel settore commercio, riparte da zero: il conteggio degli scatti ricomincia dalla data della nuova assunzione, salvo accordo contrattuale che riconosca l’anzianità pregressa.
Sempronio si accorge che dopo 2 anni non compare in busta paga lo scatto previsto dal CCNL. Chiede chiarimenti all’ufficio paghe: in assenza di risposta, invia una diffida scritta. Se il datore continua a non erogarlo, Sempronio può agire per il recupero con 5 anni di prescrizione.
Domande frequenti
Gli scatti di anzianità sono previsti per legge?
No, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva (CCNL). La legge non li impone direttamente; sono un diritto contrattuale.
Cambio azienda: perdo gli scatti accumulati?
Sì, in genere l’anzianità matura ex novo presso il nuovo datore. Solo accordi specifici tra le parti o previsioni del CCNL possono consentire il riconoscimento dell’anzianità pregressa.
Quanti scatti posso maturare?
Dipende dal CCNL: di solito da 5 a 9 scatti massimi. Una volta raggiunto il tetto, non ne maturano ulteriori per anzianità (possono però esserci progressioni per passaggi di livello).
Lo scatto di anzianità si mantiene se cambio livello o mansione?
In genere sì: gli scatti già maturati non si perdono con il cambio di livello; il conteggio per i futuri scatti può però ripartire dalla data del nuovo inquadramento, a seconda del CCNL.
Come si calcola il valore economico di uno scatto?
Consultando le tabelle retributive del proprio CCNL: l’importo può essere fisso in euro per livello o una percentuale della paga base. I valori variano sensibilmente tra settori.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Gli scatti di anzianità sono previsti per legge?
No, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva (CCNL). La legge non li impone direttamente; sono un diritto contrattuale.
Cambio azienda: perdo gli scatti accumulati?
Sì, in genere l'anzianità matura ex novo presso il nuovo datore. Solo accordi specifici tra le parti o previsioni del CCNL possono consentire il riconoscimento dell'anzianità pregressa.
Quanti scatti posso maturare?
Dipende dal CCNL: di solito da 5 a 9 scatti massimi. Una volta raggiunto il tetto, non ne maturano ulteriori per anzianità (possono però esserci progressioni per passaggi di livello).
Lo scatto di anzianità si mantiene se cambio livello o mansione?
In genere sì: gli scatti già maturati non si perdono con il cambio di livello; il conteggio per i futuri scatti può però ripartire dalla data del nuovo inquadramento, a seconda del CCNL.
Come si calcola il valore economico di uno scatto?
Consultando le tabelle retributive del proprio CCNL: l'importo può essere fisso in euro per livello o una percentuale della paga base. I valori variano sensibilmente tra settori.
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