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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

In sintesi

Il D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023, ha ridefinito il lavoro sportivo: atleti, allenatori, istruttori e direttori sportivi possono essere lavoratori subordinati, co.co.co. o autonomi. I compensi fino a una soglia annua rientrano in una franchigia contributiva. Il dilettantismo puro è limitato all’attività volontaristica senza compenso.

Riferimento normativo

D.Lgs. 36/2021 (riforma sport); circolari INPS 2023

Tabella riepilogativa

Forme di lavoro sportivo dopo la riforma 2023
Qualifica Tipologia contrattuale possibile Note principali
Atleta professionista Lavoro subordinato sportivo CCNL federale; tutele full Labour
Atleta dilettante retribuito Co.co.co. / autonomo Franchigia contributiva fino alla soglia di legge
Allenatore / istruttore Subordinato, co.co.co. o autonomo Iscrizione al registro CONI/FSN richiesta
Direttore tecnico / sportivo Subordinato o co.co.co. Come sopra
Volontario sportivo Non è un rapporto di lavoro Solo rimborso spese documentate

Chi è «lavoratore sportivo» dopo la riforma

Il D.Lgs. 36/2021 definisce lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo in modo continuativo, nell’ambito delle organizzazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Chi svolge attività sportiva senza corrispettivo (o solo con rimborso spese documentato nei limiti di legge) rimane volontario sportivo e non instaura un rapporto di lavoro.

Inquadramento contrattuale e franchigia contributiva

Il lavoro sportivo può essere svolto come lavoro subordinato (con le tutele piene del diritto del lavoro), come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o come lavoro autonomo. Per i lavoratori sportivi con co.co.co. nelle ASD e SSD è prevista una franchigia contributiva: i compensi entro la soglia annuale stabilita dalla legge non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Al superamento della soglia si applica la contribuzione ordinaria sulla parte eccedente.

Obblighi di registrazione e adempimenti

Le società e associazioni sportive devono registrare i contratti di lavoro sportivo sul portale del Registro Nazionale delle Attività Sportive (CONI/Sport e Salute). I lavoratori sportivi subordinati devono essere iscritti all’INPS con la specifica gestione; i co.co.co. con compensi sopra franchigia devono anch’essi essere comunicati all’INPS. L’INAIL copre gli infortuni sportivi.

Casi pratici

Tizio – istruttore di nuoto in ASD con co.co.co.

Tizio insegna nuoto in una ASD per 15 ore settimanali e riceve un compenso mensile. Dopo la riforma è qualificato lavoratore sportivo: il contratto è co.co.co., registrato sul portale sportivo. Se il compenso annuo non supera la franchigia non sono dovuti contributi; oltre soglia si versa contribuzione sulla parte eccedente.

Caia – calciatrice professionista

Caia è calciatrice in una società di Serie A femminile: ha un contratto di lavoro subordinato sportivo regolato dal CCNL della FIGC. Ha diritto a TFR, ferie, malattia e maternità come qualsiasi lavoratrice dipendente, oltre alle tutele specifiche del settore.

Sempronio – volontario sportivo che riceve un compenso fisso

Sempronio aiuta l’associazione come «volontario» ma riceve 800 € al mese fissi. Dopo la riforma, questa situazione configura un rapporto di lavoro sportivo (co.co.co.) che deve essere registrato e regolarizzato, pena le sanzioni previste per lavoro irregolare nello sport.

Domande frequenti

Dal quando è in vigore la riforma del lavoro sportivo?

Dal 1° luglio 2023, data di piena entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 e dei decreti correttivi collegati.

Il volontario sportivo può ricevere rimborsi?

Sì, ma solo rimborsi di spese documentate e nei limiti di legge. Un compenso fisso mensile trasforma il rapporto in lavoro sportivo, con i relativi obblighi.

Come funziona la franchigia contributiva?

I compensi co.co.co. del lavoratore sportivo non professionista entro la soglia annuale prevista dalla legge sono esenti da contribuzione. Sulla parte che supera la soglia si versano i contributi nella misura ordinaria.

L'allenatore amatoriale ha obblighi previdenziali?

Se riceve un compenso (anche modesto) e supera la soglia di franchigia, sì: deve essere regolarizzato con co.co.co. sportivo e la società deve versare i contributi INPS sulla parte eccedente la franchigia.

Quali sanzioni per chi non registra il contratto sportivo?

Sanzioni amministrative analoghe a quelle per il lavoro irregolare ordinario, oltre all’obbligo di regolarizzare il rapporto e versare i contributi omessi.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023, ha riscritto il lavoro sportivo unificandone le qualifiche (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico/sportivo, preparatore, direttore di gara).
  • Il lavoro sportivo può essere subordinato, co.co.co. o autonomo, con tutele commisurate alla forma.
  • Per i co.co.co. di ASD e SSD opera una franchigia contributiva entro la soglia annua fissata dalla legge.
  • Il volontario sportivo non instaura un rapporto di lavoro: ammessi solo rimborsi spese documentati.
  • Obbligo di registrazione dei contratti sul Registro Nazionale delle Attivita Sportive.
  • Copertura INAIL per gli infortuni e iscrizione INPS secondo la qualifica.
Indice dei contenuti

La riforma dello sport ha messo ordine in una materia a lungo affidata a prassi e finzioni, dove il compenso al dilettante viaggiava spesso senza inquadramento. Il D.Lgs. 36/2021, operativo dal 1° luglio 2023, costruisce una figura unitaria di lavoratore sportivo e la inserisce nel diritto del lavoro comune, pur con adattamenti. Le soglie di franchigia sono fissate dalla legge e aggiornate nel tempo: la guida ne descrive il funzionamento rinviando ai valori vigenti e alle circolari INPS.

Chi è il lavoratore sportivo

La norma qualifica come lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico e sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che svolgono l'attivita verso corrispettivo, in modo continuativo, nell'ambito di organizzazioni affiliate a Federazioni, Discipline associate o enti di promozione riconosciuti dal CONI. È il corrispettivo, unito alla continuita, a segnare il confine con il volontariato.

Le tre vesti contrattuali

Il rapporto può atteggiarsi come lavoro subordinato, con le tutele piene del Titolo del codice civile e dello Statuto dei lavoratori; come collaborazione coordinata e continuativa, forma tipica nel mondo dilettantistico; o come lavoro autonomo. La scelta non è libera in astratto: deve riflettere le modalita reali della prestazione, pena la riqualificazione.

La franchigia contributiva

Per i co.co.co. sportivi di ASD e SSD i compensi entro la soglia annua stabilita dalla legge non scontano contribuzione previdenziale; oltre soglia si applica la contribuzione ordinaria sulla sola parte eccedente. Il meccanismo alleggerisce il dilettantismo retribuito senza lasciarlo privo di copertura. L'importo della soglia e le aliquote vanno letti nella normativa vigente e nelle circolari INPS dell'anno.

Il volontario sportivo e il confine con il lavoro

Chi opera senza corrispettivo, ricevendo al più rimborsi di spese effettivamente documentate nei limiti di legge, resta volontario e non instaura rapporto di lavoro. Attenzione però: un compenso fisso mensile, anche modesto, fa scivolare la posizione nel lavoro sportivo, con i relativi obblighi di registrazione, contribuzione e regolarizzazione.

Registrazione e adempimenti

Le societa e associazioni devono registrare i contratti sul Registro Nazionale delle Attivita Sportive gestito da Sport e Salute. I subordinati vanno iscritti all'INPS nella gestione dedicata; i co.co.co. sopra franchigia vanno comunicati. L'omessa registrazione espone a sanzioni amministrative e all'obbligo di regolarizzare il rapporto versando i contributi omessi.

Tutele assicurative e previdenziali

Gli infortuni sportivi sono coperti dall'INAIL secondo le regole della riforma; la posizione previdenziale segue la qualifica. Per i subordinati operano gli istituti pieni (TFR, ferie, malattia, maternita); per i co.co.co. le tutele sono modulate, con accesso progressivo agli ammortizzatori secondo la disciplina vigente.

Il rischio di riqualificazione

Etichettare come volontario o autonomo un rapporto che in concreto è subordinato espone alla riqualificazione giudiziale e alle sanzioni del lavoro irregolare. Conviene quindi far coincidere la forma contrattuale con le modalita effettive della prestazione e documentare correttamente compensi e rimborsi.

Domande frequenti

Da quando è in vigore la riforma del lavoro sportivo?

Dal 1° luglio 2023, data di piena entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 e dei decreti correttivi collegati.

Il volontario sportivo può ricevere compensi?

No, solo rimborsi di spese documentate nei limiti di legge. Un compenso fisso, anche mensile e modesto, trasforma il rapporto in lavoro sportivo con i relativi obblighi.

Come funziona la franchigia contributiva?

I compensi co.co.co. del lavoratore sportivo non professionista entro la soglia annua fissata dalla legge sono esenti da contribuzione; sulla parte eccedente si versano i contributi ordinari. Soglia e aliquote vanno verificate nelle circolari INPS vigenti.

L'allenatore amatoriale ha obblighi previdenziali?

Se riceve un compenso e supera la franchigia, sì: va regolarizzato con co.co.co. sportivo e la societa versa i contributi sulla parte eccedente.

Cosa si rischia se non si registra il contratto sportivo?

Sanzioni amministrative analoghe a quelle del lavoro irregolare, oltre all'obbligo di regolarizzare il rapporto e versare i contributi omessi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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