Testo dell'articoloVigente
Il D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023, ha ridefinito il lavoro sportivo: atleti, allenatori, istruttori e direttori sportivi possono essere lavoratori subordinati, co.co.co. o autonomi. I compensi fino a una soglia annua rientrano in una franchigia contributiva. Il dilettantismo puro è limitato all’attività volontaristica senza compenso.
Tabella riepilogativa
| Qualifica | Tipologia contrattuale possibile | Note principali |
|---|---|---|
| Atleta professionista | Lavoro subordinato sportivo | CCNL federale; tutele full Labour |
| Atleta dilettante retribuito | Co.co.co. / autonomo | Franchigia contributiva fino alla soglia di legge |
| Allenatore / istruttore | Subordinato, co.co.co. o autonomo | Iscrizione al registro CONI/FSN richiesta |
| Direttore tecnico / sportivo | Subordinato o co.co.co. | Come sopra |
| Volontario sportivo | Non è un rapporto di lavoro | Solo rimborso spese documentate |
Chi è «lavoratore sportivo» dopo la riforma
Il D.Lgs. 36/2021 definisce lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo in modo continuativo, nell’ambito delle organizzazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Chi svolge attività sportiva senza corrispettivo (o solo con rimborso spese documentato nei limiti di legge) rimane volontario sportivo e non instaura un rapporto di lavoro.
Inquadramento contrattuale e franchigia contributiva
Il lavoro sportivo può essere svolto come lavoro subordinato (con le tutele piene del diritto del lavoro), come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o come lavoro autonomo. Per i lavoratori sportivi con co.co.co. nelle ASD e SSD è prevista una franchigia contributiva: i compensi entro la soglia annuale stabilita dalla legge non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Al superamento della soglia si applica la contribuzione ordinaria sulla parte eccedente.
Obblighi di registrazione e adempimenti
Le società e associazioni sportive devono registrare i contratti di lavoro sportivo sul portale del Registro Nazionale delle Attività Sportive (CONI/Sport e Salute). I lavoratori sportivi subordinati devono essere iscritti all’INPS con la specifica gestione; i co.co.co. con compensi sopra franchigia devono anch’essi essere comunicati all’INPS. L’INAIL copre gli infortuni sportivi.
Casi pratici
Tizio insegna nuoto in una ASD per 15 ore settimanali e riceve un compenso mensile. Dopo la riforma è qualificato lavoratore sportivo: il contratto è co.co.co., registrato sul portale sportivo. Se il compenso annuo non supera la franchigia non sono dovuti contributi; oltre soglia si versa contribuzione sulla parte eccedente.
Caia è calciatrice in una società di Serie A femminile: ha un contratto di lavoro subordinato sportivo regolato dal CCNL della FIGC. Ha diritto a TFR, ferie, malattia e maternità come qualsiasi lavoratrice dipendente, oltre alle tutele specifiche del settore.
Sempronio aiuta l’associazione come «volontario» ma riceve 800 € al mese fissi. Dopo la riforma, questa situazione configura un rapporto di lavoro sportivo (co.co.co.) che deve essere registrato e regolarizzato, pena le sanzioni previste per lavoro irregolare nello sport.
Domande frequenti
Dal quando è in vigore la riforma del lavoro sportivo?
Dal 1° luglio 2023, data di piena entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 e dei decreti correttivi collegati.
Il volontario sportivo può ricevere rimborsi?
Sì, ma solo rimborsi di spese documentate e nei limiti di legge. Un compenso fisso mensile trasforma il rapporto in lavoro sportivo, con i relativi obblighi.
Come funziona la franchigia contributiva?
I compensi co.co.co. del lavoratore sportivo non professionista entro la soglia annuale prevista dalla legge sono esenti da contribuzione. Sulla parte che supera la soglia si versano i contributi nella misura ordinaria.
L'allenatore amatoriale ha obblighi previdenziali?
Se riceve un compenso (anche modesto) e supera la soglia di franchigia, sì: deve essere regolarizzato con co.co.co. sportivo e la società deve versare i contributi INPS sulla parte eccedente la franchigia.
Quali sanzioni per chi non registra il contratto sportivo?
Sanzioni amministrative analoghe a quelle per il lavoro irregolare ordinario, oltre all’obbligo di regolarizzare il rapporto e versare i contributi omessi.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Dal quando è in vigore la riforma del lavoro sportivo?
Dal 1° luglio 2023, data di piena entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 e dei decreti correttivi collegati.
Il volontario sportivo può ricevere rimborsi?
Sì, ma solo rimborsi di spese documentate e nei limiti di legge. Un compenso fisso mensile trasforma il rapporto in lavoro sportivo, con i relativi obblighi.
Come funziona la franchigia contributiva?
I compensi co.co.co. del lavoratore sportivo non professionista entro la soglia annuale prevista dalla legge sono esenti da contribuzione. Sulla parte che supera la soglia si versano i contributi nella misura ordinaria.
L'allenatore amatoriale ha obblighi previdenziali?
Se riceve un compenso (anche modesto) e supera la soglia di franchigia, sì: deve essere regolarizzato con co.co.co. sportivo e la società deve versare i contributi INPS sulla parte eccedente la franchigia.
Quali sanzioni per chi non registra il contratto sportivo?
Sanzioni amministrative analoghe a quelle per il lavoro irregolare ordinario, oltre all'obbligo di regolarizzare il rapporto e versare i contributi omessi.
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