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La guida

Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

In sintesi

Il contratto di rioccupazione è un contratto a tempo indeterminato con un periodo di inserimento di sei mesi, durante il quale il datore beneficia di uno sgravio contributivo del 100% (nei limiti di legge). L’assunzione deve riguardare un lavoratore in stato di disoccupazione. La misura è stata reintrodotta e prorogata più volte; verificare la vigenza al momento dell’assunzione.

Riferimento normativo

Art. 41-bis D.L. 73/2021 (conv. L. 106/2021); proroghe successive

Tabella riepilogativa

Caratteristiche principali del contratto di rioccupazione
Elemento Regola
Tipo di contratto Tempo indeterminato
Periodo di inserimento 6 mesi
Sgravio contributivo 100% dei contributi datoriali nei limiti di legge
Requisito del lavoratore Stato di disoccupazione (ai sensi del D.Lgs. 150/2015)
Obbligo di mantenimento Almeno 6 mesi dopo il periodo di inserimento
Decadenza Recesso senza giusta causa entro i 6 mesi di mantenimento → restituzione sgravio

Requisiti e come si attiva

Il contratto di rioccupazione è stipulato a tempo indeterminato e prevede un periodo di inserimento di sei mesi durante il quale il datore e il lavoratore definiscono un progetto individuale di inserimento, con obiettivi condivisi. Per poterne beneficiare, il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015, ovvero aver perso il lavoro o essere alla ricerca di prima occupazione e aver dichiarato l’immediata disponibilità (DID) al CPI.

Lo sgravio contributivo

Per i sei mesi del periodo di inserimento il datore è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico (fatte salve alcune voci non sgravabili, come i premi INAIL) nel limite massimo fissato dalla legge istitutiva e dai successivi provvedimenti. L’incentivo è riconosciuto dall’INPS, al quale il datore deve preventivamente comunicare l’assunzione tramite i canali telematici ordinari.

Obbligo di mantenimento e decadenza

Dopo il periodo di inserimento il datore deve mantenere il lavoratore in forza per almeno ulteriori sei mesi. In caso di recesso ingiustificato entro tale periodo, l’incentivo decade e il datore deve restituire le somme ricevute, maggiorate. Il recesso per giusta causa o giustificato motivo, o le dimissioni del lavoratore, non determinano decadenza.

Casi pratici

Tizio – assunzione di un disoccupato con contratto di rioccupazione

Tizio gestisce una PMI e vuole assumere un lavoratore che ha perso il lavoro sei mesi fa. Stipula un contratto di rioccupazione a tempo indeterminato: per i primi sei mesi non paga i contributi datoriali (nei limiti di legge), poi mantiene il lavoratore in servizio per altri sei mesi. Il costo netto dell’assunzione si riduce significativamente.

Caia – recesso anticipato e restituzione dello sgravio

Caia assuma con contratto di rioccupazione e, dopo quattro mesi dalla fine del periodo di inserimento, licenzia il lavoratore senza giusta causa. L’INPS notifica la decadenza dall’incentivo: Caia deve restituire tutti i contributi sgravati nei sei mesi di inserimento.

Sempronio – lavoratore che si dimette durante il mantenimento

Sempronio ha assunto tramite contratto di rioccupazione; il lavoratore si dimette spontaneamente nel settimo mese. Le dimissioni volontarie non causano la decadenza dallo sgravio: Sempronio conserva l’incentivo già goduto.

Domande frequenti

Chi può essere assunto con il contratto di rioccupazione?

Solo lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015, cioè che hanno rilasciato la DID e sono registrati come disoccupati al Centro per l’Impiego.

Quanto dura lo sgravio contributivo?

Sei mesi, corrispondenti al periodo di inserimento previsto dal contratto.

Il contratto di rioccupazione è cumulabile con altri incentivi?

Di norma gli incentivi contributivi non sono cumulabili tra loro, salvo espressa previsione di legge. È necessario verificare caso per caso con l’INPS e il consulente del lavoro.

Cosa succede se il datore licenzia il lavoratore senza giusta causa?

Decade dall’incentivo e deve restituire all’INPS i contributi sgravati, maggiorati delle somme previste dalla normativa.

Il contratto di rioccupazione è ancora in vigore nel 2026?

La misura è stata prorogata più volte dalla sua introduzione nel 2021. Prima di procedere è indispensabile verificare la vigenza aggiornata sul sito INPS e con un consulente del lavoro.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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