Testo dell'articoloVigente
Durante la gravidanza e l’allattamento alcune mansioni sono vietate per legge (lavori pesanti, esposizione a sostanze nocive, turni notturni). Il datore è obbligato a modificare le mansioni o, in mancanza, a spostare la lavoratrice a compiti alternativi; se nessuna alternativa è praticabile, scatta l’astensione anticipata retribuita.
Tabella riepilogativa
| Categoria | Esempi |
|---|---|
| Agenti fisici | Rumore elevato, vibrazioni, radiazioni ionizzanti, lavoro in ambienti iperbarici |
| Agenti chimici | Solventi organici, pesticidi, piombo, mercurio, chemioterapici |
| Agenti biologici | Microrganismi dei gruppi di rischio 2-4 (es. lavoro in laboratorio diagnostico) |
| Lavori fisicamente gravosi | Sollevamento carichi pesanti, posture mantenute prolungate, lavori in miniera |
| Turni notturni | Dalle 24:00 alle 06:00; vietati dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di 1 anno del bambino |
L'obbligo di valutazione del rischio
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la valutazione del rischio specifica per le lavoratrici in gravidanza, post-parto e in allattamento (art. 28, D.Lgs. 81/2008, in combinato con D.Lgs. 151/2001). Se dalla valutazione emergono rischi, il datore deve modificare le condizioni o l’orario di lavoro; se ciò non è possibile, deve adibire la lavoratrice a mansioni alternative equivalenti o inferiori (con conservazione della retribuzione).
Il divieto di lavoro notturno
Le lavoratrici in gravidanza non possono essere adibite al lavoro notturno (dalle ore 24 alle 6) dall’accertamento della gravidanza fino al compimento del primo anno del bambino. Il divieto si estende anche al padre lavoratore notturno, in caso di affidamento esclusivo del figlio. La violazione del divieto è sanzionata penalmente.
L'astensione anticipata come rimedio finale
Se il datore non può modificare le mansioni né adibire la lavoratrice a compiti alternativi, o se le condizioni di salute lo richiedono, scatta l’astensione anticipata disciplinata dall’art. 17: la lavoratrice si astiene dal lavoro con l’indennità INPS all’80%, previo provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il rimedio è eccezionale e residuale rispetto all’obbligo prioritario di ricollocazione.
Casi pratici
Alessandra lavora come magazziniera e solleva quotidianamente carichi superiori ai 10 kg. Appena comunica la gravidanza, il datore è obbligato a modificare le sue mansioni: viene adibita a compiti di inventario e registrazione, senza oneri aggiuntivi per la lavoratrice.
Claudia è infermiera in un laboratorio diagnostico dove maneggia agenti biologici di gruppo 3. Il datore valuta che non esistono mansioni alternative sicure: presenta istanza all’ITL per l’astensione anticipata, che viene autorizzata. Claudia percepisce l’indennità INPS dall’inizio dell’astensione.
Dopo il parto, il datore di Lucia tenta di reintrodurla ai turni notturni quando il bambino ha 8 mesi. Il divieto dura fino a un anno del bambino: Lucia può rifiutare il turno notturno senza conseguenze disciplinari e il datore è obbligato a organizzarsi diversamente.
Domande frequenti
Chi decide se una mansione è a rischio in gravidanza?
Il datore di lavoro, tramite la valutazione del rischio (spesso con il medico competente aziendale). La lavoratrice può anche richiedere la verifica al proprio medico e, in caso di controversia, all’ITL.
Il datore può abbassare la retribuzione se cambia le mansioni?
No. Il passaggio a mansioni equivalenti o inferiori per gravidanza non comporta riduzione della retribuzione: la lavoratrice conserva il trattamento economico della mansione di partenza.
Il divieto di lavoro notturno vale anche dopo il parto?
Sì. Il divieto si estende fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
Cosa fare se il datore non rispetta il divieto di mansioni a rischio?
La lavoratrice può rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o al proprio rappresentante sindacale. Il datore è soggetto a sanzioni amministrative e penali.
Il rischio va valutato anche durante l'allattamento?
Sì. L’obbligo di valutazione del rischio e di adibizione a mansioni alternative si estende al periodo di allattamento, fino a sette mesi dal parto.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Chi decide se una mansione è a rischio in gravidanza?
Il datore di lavoro, tramite la valutazione del rischio (spesso con il medico competente aziendale). La lavoratrice può anche richiedere la verifica al proprio medico e, in caso di controversia, all'ITL.
Il datore può abbassare la retribuzione se cambia le mansioni?
No. Il passaggio a mansioni equivalenti o inferiori per gravidanza non comporta riduzione della retribuzione: la lavoratrice conserva il trattamento economico della mansione di partenza.
Il divieto di lavoro notturno vale anche dopo il parto?
Sì. Il divieto si estende fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
Cosa fare se il datore non rispetta il divieto di mansioni a rischio?
La lavoratrice può rivolgersi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o al proprio rappresentante sindacale. Il datore è soggetto a sanzioni amministrative e penali.
Il rischio va valutato anche durante l'allattamento?
Sì. L'obbligo di valutazione del rischio e di adibizione a mansioni alternative si estende al periodo di allattamento, fino a sette mesi dal parto.
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