← Torna a Guide pratiche sul lavoro
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
I lavoratori frontalieri sono residenti in uno Stato che lavorano abitualmente nell'altro Stato confinante e rientrano ogni giorno (o con frequenza) al domicilio. Il regime fiscale è disciplinato da accordi bilaterali specifici: per la Svizzera il nuovo accordo del 2023 ha modificato la tassazione concorrente. Con Francia, Austria e San Marino vigono regole proprie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

In sintesi

I lavoratori frontalieri sono residenti in uno Stato che lavorano abitualmente nell’altro Stato confinante e rientrano ogni giorno (o con frequenza) al domicilio. Il regime fiscale è disciplinato da accordi bilaterali specifici: per la Svizzera il nuovo accordo del 2023 ha modificato la tassazione concorrente. Con Francia, Austria e San Marino vigono regole proprie.

Riferimento normativo

Accordo Italia-Svizzera 2023 (L. 83/2023); Conv. OCSE

Tabella riepilogativa

Regime fiscale dei frontalieri per Stato di lavoro
Stato di lavoro Regime fiscale principale Note
Svizzera (nuovo accordo 2023) Tassazione concorrente: imposta alla fonte in CH + IRPEF ridotta in Italia Rilevante per i «nuovi» frontalieri dal 2024
Francia Tassazione solo in Francia (zona frontaliera) Accordo bilaterale specifico per zone di confine
Austria Tassazione nel Paese di residenza (Italia) Convenzione OCSE standard
San Marino Accordo specifico; tassazione mista Convenzione bilaterale

Chi è il lavoratore frontaliero

Il lavoratore frontaliero è la persona residente in uno Stato che svolge attività lavorativa dipendente nell’altro Stato confinante e rientra normalmente al proprio domicilio ogni giorno o, almeno, una volta a settimana. La definizione esatta varia in base all’accordo bilaterale applicabile: ad esempio, l’accordo Italia-Svizzera (sia il precedente del 1974 sia il nuovo del 2023) delimita precise zone geografiche di residenza e di lavoro ammesse per beneficiare del regime frontaliero.

Il nuovo accordo Italia-Svizzera del 2023

La L. 83/2023 ha ratificato il nuovo accordo Italia-Svizzera sui frontalieri, in vigore dal 2024. I vecchi frontalieri (residenti nelle zone di confine che lavoravano in Svizzera prima del 17 luglio 2023) mantengono il vecchio regime con tassazione esclusiva in Svizzera fino al 2033. I nuovi frontalieri (dopo tale data) sono soggetti a una tassazione concorrente: la Svizzera applica un’imposta alla fonte (fino all’80% dell’imposta dovuta), mentre l’Italia tassa il reddito in via residuale, garantendo un credito per l’imposta estera.

Previdenza e obblighi dichiarativi in Italia

Il lavoratore frontaliero residente in Italia è di norma assicurato nel Paese di lavoro (es. Svizzera) per la previdenza, in base ai regolamenti UE o agli accordi bilaterali. L’obbligo di dichiarazione in Italia dipende dal regime fiscale applicabile: i nuovi frontalieri svizzeri devono includere il reddito estero nel modello 730 o Redditi PF, indicando le imposte pagate all’estero per il credito d’imposta. Il mancato adempimento comporta sanzioni per infedele dichiarazione.

Casi pratici

Tizio — vecchio frontaliero in Svizzera fino al 2033

Tizio risiede a Como e lavora a Lugano da 2010: è un «vecchio» frontaliero. Fino al 2033 mantiene il regime previgente: tassazione esclusiva in Svizzera con imposta alla fonte; in Italia non paga IRPEF sul reddito svizzero ma beneficia di servizi pubblici finanziati anche dalle ristorni cantonali svizzere ai Comuni italiani di confine.

Caia — nuovo frontaliero in Svizzera dal 2024

Caia si trasferisce a Varese nel 2024 e inizia a lavorare a Zurigo in regime di frontaliero. È soggetta al nuovo accordo: la Svizzera trattiene un’imposta alla fonte; Caia deve dichiarare il reddito in Italia nel 730, indicare le imposte pagate in Svizzera e calcolare il credito d’imposta per evitare la doppia imposizione.

Sempronio — frontaliero con la Francia in zona di confine

Sempronio vive a Ventimiglia e lavora a Nizza: beneficia dell’accordo bilaterale Italia-Francia per i frontalieri delle zone di confine, che prevede la tassazione esclusiva in Francia. In Italia non dichiara il reddito francese come imponibile ma lo indica come reddito esente.

Domande frequenti

Cosa cambia per i frontalieri italiani in Svizzera con il nuovo accordo 2023?

I nuovi frontalieri (che iniziano a lavorare in Svizzera dopo il 17 luglio 2023) sono soggetti a tassazione concorrente: imposta alla fonte in Svizzera e IRPEF residuale in Italia con credito per le imposte estere. I vecchi frontalieri mantengono il vecchio regime (tassazione solo in Svizzera) fino al 2033.

Il frontaliero deve dichiarare i redditi esteri in Italia?

Dipende dal regime: i nuovi frontalieri svizzeri sì, inserendo il reddito nel 730 o nel modello Redditi e indicando le imposte estere per il credito. I vecchi frontalieri svizzeri e quelli con la Francia no (reddito esente in Italia).

I frontalieri versano i contributi previdenziali in Italia?

No, di norma versano i contributi nel Paese di lavoro (es. AVS/AI in Svizzera, sécu in Francia) in base ai regolamenti UE o agli accordi bilaterali. Non maturano contributi INPS salvo eccezioni.

Un frontaliero ha diritto alla pensione italiana?

Può totalizzare i periodi assicurativi esteri con quelli italiani eventualmente maturati in base ai regolamenti UE (per Svizzera inclusa) o agli accordi bilaterali, richiedendo la pensione all’ente del Paese competente per ciascun periodo.

Cosa si intende per «zona di confine» nel regime frontaliero?

Ciascun accordo bilaterale delimita le zone: per l’accordo Italia-Svizzera si tratta dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese per la parte svizzera, e delle Province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola e Valle d’Aosta per la parte italiana.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Cosa cambia per i frontalieri italiani in Svizzera con il nuovo accordo 2023?

I nuovi frontalieri (che iniziano a lavorare in Svizzera dopo il 17 luglio 2023) sono soggetti a tassazione concorrente: imposta alla fonte in Svizzera e IRPEF residuale in Italia con credito per le imposte estere. I vecchi frontalieri mantengono il vecchio regime (tassazione solo in Svizzera) fino al 2033.

Il frontaliero deve dichiarare i redditi esteri in Italia?

Dipende dal regime: i nuovi frontalieri svizzeri sì, inserendo il reddito nel 730 o nel modello Redditi e indicando le imposte estere per il credito. I vecchi frontalieri svizzeri e quelli con la Francia no (reddito esente in Italia).

I frontalieri versano i contributi previdenziali in Italia?

No, di norma versano i contributi nel Paese di lavoro (es. AVS/AI in Svizzera, sécu in Francia) in base ai regolamenti UE o agli accordi bilaterali. Non maturano contributi INPS salvo eccezioni.

Un frontaliero ha diritto alla pensione italiana?

Può totalizzare i periodi assicurativi esteri con quelli italiani eventualmente maturati in base ai regolamenti UE (per Svizzera inclusa) o agli accordi bilaterali, richiedendo la pensione all'ente del Paese competente per ciascun periodo.

Cosa si intende per «zona di confine» nel regime frontaliero?

Ciascun accordo bilaterale delimita le zone: per l'accordo Italia-Svizzera si tratta dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese per la parte svizzera, e delle Province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola e Valle d'Aosta per la parte italiana.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.