La guida

Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

In sintesi

I tre giorni mensili di permesso retribuito ex L. 104/1992 spettano al lavoratore disabile grave e a chi assiste un familiare in tale condizione. Si chiedono all’INPS con apposita domanda telematica. Non si cumulano di mese in mese e sono coperti da contribuzione figurativa.

Riferimento normativo

L. 104/1992, art. 33, comma 3

Tabella riepilogativa

I 3 giorni di permesso 104: caratteristiche principali
Caratteristica Regola
Quantum 3 giorni per mese di calendario
Alternativa oraria 2 ore/giorno (1 ora se orario < 6 h)
Retribuzione Sì, a carico INPS con contribuzione figurativa
Cumulabilità No: i giorni non utilizzati non si trasferiscono al mese successivo
Frazionabilità A giornata intera o a ore, a scelta del lavoratore
Autorizzazione Domanda telematica INPS preventiva obbligatoria

Modalità di fruizione: giorni o ore

Il lavoratore può scegliere di usare i tre giorni mensili come giornate intere oppure come ore giornaliere: due ore al giorno per chi ha un orario pari o superiore a sei ore, un’ora al giorno per chi lavora meno di sei ore. La scelta tra giornate e ore non è permanente: può variare di mese in mese, comunicandolo all’INPS e al datore.

Preavviso e comunicazione al datore

La legge non impone un termine di preavviso rigido, ma il CCNL o il regolamento aziendale possono richiedere una comunicazione preventiva (di norma 24-48 ore). Il datore è tenuto ad accordare il permesso; può chiedere di spostare la data solo per eccezionali esigenze produttive e comunque entro lo stesso mese, senza che il giorno vada perduto.

Cosa non si può fare con i permessi 104

I permessi 104 devono essere utilizzati per finalità di assistenza o cura connesse alla disabilità. Non possono essere usati per altre esigenze personali. L’INPS e l’ispettorato del lavoro possono verificare il corretto utilizzo; l’uso improprio può comportare il licenziamento per giusta causa.

Casi pratici

Tizio – sceglie i permessi a ore per uscire prima dall'ufficio

Tizio lavora 8 ore al giorno e assiste la madre con handicap grave. Preferisce fruire dei permessi come due ore giornaliere per i primi 10 giorni del mese, così da uscire prima e accompagnare la madre alle visite mediche. Comunica la scelta all’INPS e al datore a inizio mese.

Caia – dimentica di usare 2 giorni a fine mese

A Caia rimangono inutilizzati 2 giorni di permesso 104 a fine ottobre. Quei giorni non si trasferiscono a novembre: scadono senza possibilità di recupero. Caia dovrà pianificare meglio la fruizione nel mese successivo.

Sempronio – datore vorrebbe spostare il permesso a data successiva

Sempronio chiede il permesso per mercoledì, ma il datore lo vuole rimandare alla settimana dopo per un impegno aziendale urgente. Può farlo, purché il permesso sia garantito entro lo stesso mese di calendario. Non può però farlo scadere.

Domande frequenti

I 3 giorni di permesso 104 si sommano ai giorni non usati del mese prima?

No. I tre giorni mensili scadono a fine mese se non utilizzati e non si trasferiscono al mese successivo.

Posso usare i permessi 104 per appuntamenti non medici?

I permessi devono essere correlati all’assistenza del disabile. Usi impropri possono portare a contestazioni disciplinari fino al licenziamento.

Il datore può rifiutare i permessi 104?

No. Una volta ottenuta l’autorizzazione INPS il diritto è opponibile al datore, che può solo chiedere un ragionevole preavviso o, in casi eccezionali, spostare la data entro lo stesso mese.

I permessi 104 sono compatibili con il part-time?

Sì. Anche i lavoratori a tempo parziale hanno diritto ai tre giorni mensili (o alla misura oraria alternativa), proporzionata all’orario effettivo.

Il periodo di permesso 104 incide sulla maturazione delle ferie?

No. I giorni di permesso 104, essendo retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, non interrompono la maturazione delle ferie.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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