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Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Lo stress lavoro-correlato è un rischio che il datore è obbligato a valutare e inserire nel DVR al pari di tutti gli altri rischi. La valutazione segue un percorso in due fasi: una valutazione preliminare (indicatori oggettivi) e, se necessario, una valutazione approfondita (percezioni dei lavoratori). Se emergono criticità, il datore deve adottare misure correttive.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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In sintesi

Lo stress lavoro-correlato è un rischio che il datore è obbligato a valutare e inserire nel DVR al pari di tutti gli altri rischi. La valutazione segue un percorso in due fasi: una valutazione preliminare (indicatori oggettivi) e, se necessario, una valutazione approfondita (percezioni dei lavoratori). Se emergono criticità, il datore deve adottare misure correttive.

Riferimento normativo

D.Lgs. 81/2008, art. 28; Indicazioni INAIL 2017

Tabella riepilogativa

Fasi della valutazione dello stress lavoro-correlato (Indicazioni INAIL 2017)
Fase Contenuto Chi coinvolge
Valutazione preliminare Indicatori oggettivi: eventi sentinella (infortuni, assenze, turnover), fattori di contenuto (carichi, orari, ambiente) e fattori di contesto (ruoli, autonomia, relazioni) Datore, RSPP, RLS
Valutazione approfondita Solo se la fase preliminare evidenzia criticità: somministrazione di strumenti soggettivi (questionari, focus group) ai lavoratori Datore, RSPP, medico competente, RLS, lavoratori
Piano di misure correttive Interventi organizzativi (carichi, turni, comunicazione) e/o individuali (supporto psicologico) Datore con eventuali esperti

L'obbligo di valutazione nel DVR

Dal 2010 lo stress lavoro-correlato è espressamente incluso nell’obbligo di valutazione di tutti i rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Non si tratta di una valutazione opzionale: il DVR deve contenere l’analisi di questo rischio per ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore. La mancata valutazione espone il datore alle stesse sanzioni previste per l’omissione di altre valutazioni dei rischi.

I fattori di rischio da esaminare

Le indicazioni metodologiche distinguono fattori di contenuto del lavoro (carichi, ritmi, orari, ambiente fisico, autonomia decisionale) e fattori di contesto organizzativo (chiarezza dei ruoli, relazioni con colleghi e superiori, sviluppo di carriera, comunicazione aziendale). Anche gli eventi sentinella — indici di malessere organizzativo come elevato assenteismo, alto turnover, aumento di infortuni o richieste di cambio mansione — sono indicatori da monitorare.

Le misure correttive

Se la valutazione evidenzia criticità, il datore deve elaborare un piano di misure correttive con tempi e responsabili definiti. Le misure possono essere organizzative (riduzione dei carichi, riorganizzazione dei turni, miglioramento della comunicazione interna, formazione dei dirigenti) o di supporto individuale. Il piano va inserito nel DVR e verificato nella sua efficacia dopo l’attuazione.

Casi pratici

Tizio — call center con obiettivi di vendita molto stringenti

Tizio lavora in un call center con target giornalieri elevati e monitoraggio costante delle performance. Il datore, in fase di valutazione preliminare, deve rilevare i fattori di rischio da ritmo e carico di lavoro e da controllo eccessivo; se emergono criticità, deve passare alla fase approfondita e adottare misure (es. revisione degli obiettivi, pause regolamentate).

Caia — manager con reperibilità continua

Caia è una responsabile di progetto raggiungibile 24/7 via smartphone aziendale. Il fattore di rischio principale è il confine lavoro-vita privata. La valutazione deve registrare questo elemento; le misure correttive possono includere una policy aziendale sull’orario di reperibilità e il diritto alla disconnessione.

Sempronio — reparto con alto tasso di assenteismo

Nel reparto di Sempronio l’assenteismo è triplicato nell’ultimo anno. Questo è un «evento sentinella» che deve far scattare la valutazione approfondita dello stress. Il datore non può limitarsi alla valutazione preliminare se gli indicatori oggettivi segnalano criticità rilevanti.

Domande frequenti

Lo stress lavoro-correlato rientra nel DVR?

Sì. Dal 2010 è obbligatorio includere nel DVR la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, al pari di tutti gli altri rischi presenti in azienda.

Cosa sono gli «eventi sentinella»?

Sono indicatori oggettivi di possibile malessere organizzativo: alto tasso di assenteismo, elevato turnover, frequenti richieste di cambio mansione, aumento degli infortuni, segnalazioni di molestie o conflitti. La loro presenza impone un approfondimento della valutazione.

Il lavoratore può segnalare situazioni di stress al datore?

Sì. Il lavoratore può segnalare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), al medico competente o direttamente al datore le situazioni percepite come stressanti. Queste segnalazioni devono essere tenute in considerazione nella valutazione e nel piano di misure.

La valutazione approfondita è sempre obbligatoria?

No. La valutazione approfondita (questionari, focus group) scatta solo se la fase preliminare evidenzia criticità. Se la valutazione preliminare non rileva elementi di rischio significativi, è sufficiente documentarla nel DVR e tenerla aggiornata.

Chi conduce la valutazione dello stress lavoro-correlato?

La valutazione è condotta dal datore con il coinvolgimento del RSPP, del medico competente (ove nominato) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Per la fase approfondita si può ricorrere a esperti in psicologia del lavoro.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Lo stress lavoro-correlato rientra nel DVR?

Sì. Dal 2010 è obbligatorio includere nel DVR la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, al pari di tutti gli altri rischi presenti in azienda.

Cosa sono gli «eventi sentinella»?

Sono indicatori oggettivi di possibile malessere organizzativo: alto tasso di assenteismo, elevato turnover, frequenti richieste di cambio mansione, aumento degli infortuni, segnalazioni di molestie o conflitti. La loro presenza impone un approfondimento della valutazione.

Il lavoratore può segnalare situazioni di stress al datore?

Sì. Il lavoratore può segnalare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), al medico competente o direttamente al datore le situazioni percepite come stressanti. Queste segnalazioni devono essere tenute in considerazione nella valutazione e nel piano di misure.

La valutazione approfondita è sempre obbligatoria?

No. La valutazione approfondita (questionari, focus group) scatta solo se la fase preliminare evidenzia criticità. Se la valutazione preliminare non rileva elementi di rischio significativi, è sufficiente documentarla nel DVR e tenerla aggiornata.

Chi conduce la valutazione dello stress lavoro-correlato?

La valutazione è condotta dal datore con il coinvolgimento del RSPP, del medico competente (ove nominato) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Per la fase approfondita si può ricorrere a esperti in psicologia del lavoro.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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