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La guida

Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

In sintesi

Il lavoratore può svolgere straordinario solo con il consenso del datore e, di norma, del lavoratore stesso, entro i limiti fissati dal CCNL o dalla legge. La durata media di lavoro non può superare 48 ore settimanali (compreso lo straordinario) calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi. La maggiorazione retributiva è stabilita dal contratto collettivo applicato (per esempio +15%/+20% nel CCNL Federdistribuzione, +30%/+60% nel CCNL Pubblici Esercizi).

Riferimento normativo

D.Lgs. 66/2003, artt. 4-5

Tabella riepilogativa

Regole chiave sullo straordinario (D.Lgs. 66/2003)
Parametro Regola di legge Note
Orario normale 40 ore settimanali Il CCNL può fissarlo in meno
Limite medio 48 ore Massimo 48 ore/settimana (incluso straordinario), media su 4 mesi Il CCNL può estendere il periodo a 6 o 12 mesi
Condizioni Ammesso se previsto dal CCNL; in difetto, con accordo tra datore e lavoratore entro 250 ore annue (art. 5 D.Lgs. 66/2003) Il rifiuto ingiustificato può essere sanzionabile disciplinarmente
Maggiorazione Definita dal CCNL Esempi: CCNL Federdistribuzione +15% fino alla 48ª ora settimanale, +20% oltre; CCNL Pubblici Esercizi +30% diurno
Straordinario notturno/festivo Secondo il CCNL (+30% festivo e +50% notturno nel CCNL Federdistribuzione; +60% notturno nel CCNL Pubblici Esercizi) Di regola le maggiorazioni non si sommano: si applica la più alta

Cos'è il lavoro straordinario

È straordinario ogni prestazione che supera l’orario normale di lavoro, fissato dalla legge in 40 ore settimanali. Il CCNL può prevedere un orario normale inferiore (ad esempio 36 o 38 ore), nel qual caso le ore eccedenti tale soglia sono già straordinarie. Lo straordinario deve essere autorizzato dal datore e, di regola, richiede il consenso del lavoratore, salvo casi eccezionali disciplinati dal contratto collettivo.

Il limite delle 48 ore medie settimanali

Il D.Lgs. 66/2003 stabilisce che la durata media dell’orario di lavoro, comprensiva dello straordinario, non può superare 48 ore settimanali. La media si calcola su un periodo di riferimento di 4 mesi, che il CCNL può estendere fino a 6 o addirittura 12 mesi per ragioni obiettive o tecniche. Il superamento sistematico del limite è una violazione sanzionata dall’Ispettorato del Lavoro.

Maggiorazioni retributive: le decide il CCNL

La legge non fissa una percentuale di maggiorazione per lo straordinario: l’art. 5 D.Lgs. 66/2003 rinvia ai contratti collettivi, che possono prevedere anche riposi compensativi al posto della maggiorazione. Esempi: nel CCNL Federdistribuzione lo straordinario si paga con +15% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale e +20% oltre la 48ª, +30% se festivo o domenicale, +50% se notturno (art. 132), senza cumulo tra le maggiorazioni e senza possibilità di convertirlo in ROL; nel CCNL Pubblici Esercizi è +30% se diurno e +60% se notturno, con un tetto di 260 ore annue (artt. 125 e 126). In assenza di indicazioni nel CCNL il tetto di legge è di 250 ore annue.

Straordinario nei contratti part-time

Per i lavoratori a tempo parziale esiste una distinzione: le ore svolte oltre quelle contrattuali ma entro l’orario normale a tempo pieno si chiamano lavoro supplementare; solo le ore oltre il limite di 40 ore settimanali costituiscono vero straordinario. Il CCNL regola entrambe le fattispecie con maggiorazioni specifiche.

Casi pratici

Tizio – richiesta urgente oltre le 48 ore medie

Tizio lavora 40 ore settimanali. A fine trimestre il datore lo chiama per 10 ore di straordinario in una settimana, portando il totale a 50 ore. La settimana singola supera le 48 ore, ma la media sul periodo di riferimento di 4 mesi potrebbe rimanere sotto il limite se le settimane precedenti erano di 40 ore. È necessario verificare la media complessiva.

Caia – banca ore al posto della maggiorazione

Caia accumula 12 ore di straordinario autorizzato. Il suo CCNL prevede la banca ore: le 12 ore vengono convertite in riposo compensativo da fruire entro il semestre successivo. Non riceve una maggiorazione in busta, ma guadagna giorni di permesso retribuito.

Sempronio – rifiuto dello straordinario

Il datore chiede a Sempronio di rimanere per 3 ore extra senza preavviso per un’emergenza produttiva. Il CCNL del settore prevede l’obbligo di straordinario in caso di urgenza: il rifiuto di Sempronio può essere contestato disciplinarmente. In assenza di tale previsione contrattuale, il lavoratore avrebbe potuto legittimamente declinare.

Domande frequenti

Quante ore di straordinario si possono fare al giorno?

La legge non fissa un limite giornaliero di straordinario, ma impone il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive: di fatto il numero massimo di ore lavorabili in una giornata è determinato da questo vincolo. Ulteriori limiti giornalieri possono essere fissati dal CCNL.

Il datore può obbligarmi a fare straordinario?

Di norma lo straordinario richiede il consenso del lavoratore. Tuttavia molti CCNL prevedono l’obbligo in caso di comprovata urgenza o esigenze produttive specifiche; in questi casi il rifiuto ingiustificato può essere disciplinarmente rilevante.

Come viene pagato lo straordinario?

La maggiorazione retributiva per lo straordinario è stabilita dal CCNL applicato: per esempio +15% dalla 41ª alla 48ª ora e +20% oltre nel CCNL Federdistribuzione, +30% diurno e +60% notturno nel CCNL Pubblici Esercizi. In alternativa alcuni contratti ammettono la banca ore (riposo compensativo); altri, come il CCNL Federdistribuzione, prevedono solo il pagamento.

Il limite delle 48 ore è settimanale o mensile?

È una media settimanale calcolata su un periodo di riferimento di 4 mesi (estendibile a 6 o 12 mesi dal CCNL). Non è quindi un limite fisso ogni singola settimana, ma una media che non deve essere superata.

Lo straordinario si cumula con l'orario normale ai fini del limite?

Sì. Il limite delle 48 ore medie settimanali comprende sia l’orario normale sia le ore straordinarie: si tratta dell’orario totale prestato.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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