Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

In sintesi

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ogni volta che il lavoratore è esposto a rischi specifici (rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi ecc.). Il medico competente effettua visite preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore e al cambio mansione, e rilascia un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Riferimento normativo

D.Lgs. 81/2008, artt. 38-42

Tabella riepilogativa

Tipologie di visita medica (D.Lgs. 81/2008)
Tipo di visita Quando si effettua
Preventiva Prima dell’assunzione o dell’adibizione a mansione a rischio
Periodica Con cadenza stabilita dal medico competente in base al rischio
Su richiesta del lavoratore Quando il lavoratore ritiene che vi sia correlazione tra disturbi e lavoro
Al cambio mansione In caso di passaggio a mansione con diverso profilo di rischio
Prima della ripresa del lavoro Dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi
All’atto della cessazione Per esposizioni a specifici agenti (amianto, cancerogeni ecc.)

Quando scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ogni volta che la normativa lo prevede in funzione del rischio lavorativo specifico: esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici o cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali per più di 20 ore settimanali, lavoro notturno e altri rischi elencati nel D.Lgs. 81/2008 e nei suoi allegati. Non è invece generalizzata a tutti i rapporti di lavoro.

Il ruolo del medico competente

Il medico competente è un professionista con titoli e requisiti definiti dalla legge, nominato dal datore. Non è il medico di base del lavoratore né il medico INAIL: ha un ruolo autonomo e indipendente. Collabora alla valutazione dei rischi, effettua le visite, tiene la cartella sanitaria individuale e informa il lavoratore sullo stato di salute in relazione alla mansione.

Il giudizio di idoneità

Al termine di ogni visita il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può essere: idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Il giudizio è comunicato al datore e al lavoratore; entrambi possono ricorrere all’Organo di Vigilanza competente (ASL/ATS) entro 30 giorni.

Casi pratici

Tizio – addetto al magazzino con movimentazione manuale

Tizio movimenta carichi pesanti ogni giorno. Il datore è tenuto ad attivare la sorveglianza sanitaria con visite periodiche: il medico competente valuterà lo stato della colonna vertebrale e indicherà eventuali limitazioni (es. peso massimo sollevabile).

Caia – 45 giorni di malattia

Caia è rimasta assente 45 giorni per un problema lombare. Rientrando, non è obbligatoria la visita medica (la soglia di legge è 60 giorni); può però richiederla di sua iniziativa se ritiene che i disturbi siano correlati all’attività lavorativa.

Sempronio – assenza di 70 giorni

Sempronio ha superato i 60 giorni di assenza continuativa. Prima di rientrare in servizio il datore deve disporre una visita del medico competente per verificare l’idoneità alla ripresa della mansione specifica.

Domande frequenti

Chi paga la visita del medico competente?

Le spese della sorveglianza sanitaria sono interamente a carico del datore di lavoro; il lavoratore non sostiene alcun costo.

Il lavoratore può rifiutare la visita medica?

Il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi alle visite previste dalla sorveglianza sanitaria. Il rifiuto ingiustificato può avere conseguenze disciplinari; il medico competente non può tuttavia procedere a visita coatta.

Posso vedere la mia cartella sanitaria?

Sì. Il lavoratore ha diritto di consultare la propria cartella sanitaria e di riceverne copia. La cartella è custodita dal medico competente nel rispetto delle norme sulla privacy.

Cosa succede se non sono idoneo alla mansione?

In caso di inidoneità, il datore deve adottare le misure indicate dal medico competente: modifica della mansione, limitazioni operative o, se l’inidoneità è permanente e assoluta, valutazione di mansioni alternative compatibili prima di procedere ad altri provvedimenti.

Con quale frequenza si svolgono le visite periodiche?

La periodicità è stabilita dal medico competente in base al tipo di rischio e alle condizioni di salute del lavoratore. La legge fissa alcuni intervalli minimi per specifici rischi, ma il medico può ridurli se lo ritiene necessario.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La sorveglianza sanitaria e obbligatoria quando il lavoratore e esposto a rischi specifici previsti dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 38-42).
  • Il medico competente, nominato dal datore, e figura autonoma rispetto al medico di base e al medico INAIL.
  • Le visite possono essere preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, al cambio mansione e prima della ripresa dopo lunghe assenze.
  • Al termine di ogni visita il medico esprime un giudizio di idoneita alla mansione specifica, impugnabile entro 30 giorni.
  • I costi della sorveglianza sono interamente a carico del datore di lavoro.
Indice dei contenuti

La sorveglianza sanitaria e uno degli strumenti centrali del sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro disegnato dal D.Lgs. 81/2008. Non e un controllo generalizzato su tutti i lavoratori, ma una misura mirata che scatta in presenza di rischi specifici: comprenderne i presupposti aiuta a distinguere quando la visita e dovuta e quale valore ha il giudizio del medico competente.

Quando la sorveglianza e obbligatoria

L'obbligo sorge ogni volta che la normativa lo prevede in funzione del rischio: esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici o cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, uso prolungato di videoterminali, lavoro notturno e altri rischi elencati negli allegati al decreto. Dove non vi e un rischio normativamente individuato, la sorveglianza non e dovuta: e la valutazione dei rischi a determinarne il perimetro.

Il ruolo del medico competente

Il medico competente e un professionista con titoli e requisiti di legge, nominato dal datore ma dotato di autonomia e indipendenza tecnica. Non coincide con il medico di base del lavoratore ne con il medico dell'INAIL: collabora alla valutazione dei rischi, effettua le visite, tiene la cartella sanitaria individuale e informa il lavoratore sul proprio stato di salute in relazione alla mansione.

Le tipologie di visita

Il decreto prevede piu tipi di visita: preventiva, prima dell'adibizione alla mansione a rischio; periodica, con cadenza stabilita dal medico in base al rischio; su richiesta del lavoratore, quando ipotizza un nesso tra disturbi e attivita; al cambio mansione; prima della ripresa del lavoro dopo assenze per malattia superiori a sessanta giorni continuativi; e, per specifiche esposizioni, alla cessazione del rapporto.

Il giudizio di idoneita

Al termine di ogni visita il medico esprime un giudizio di idoneita alla mansione specifica, che puo essere di idoneita piena, idoneita con prescrizioni o limitazioni, inidoneita temporanea o inidoneita permanente. Il giudizio e comunicato sia al datore sia al lavoratore. E un atto vincolante: il datore deve conformarvisi adottando le misure indicate.

Il ricorso contro il giudizio

Sia il datore sia il lavoratore possono contestare il giudizio di idoneita presentando ricorso all'organo di vigilanza competente, di norma la struttura sanitaria territoriale, entro trenta giorni dalla comunicazione. E una garanzia importante: il giudizio non e insindacabile e puo essere riesaminato, con possibile conferma, modifica o revoca.

Diritti e obblighi del lavoratore

Il lavoratore ha l'obbligo di sottoporsi alle visite previste; il rifiuto ingiustificato puo avere rilievo disciplinare, fermo restando che il medico non puo procedere a visita coatta. Ha inoltre diritto di consultare la propria cartella sanitaria e di riceverne copia. I costi della sorveglianza sono interamente a carico del datore: il lavoratore non sostiene alcuna spesa.

Domande frequenti

Chi paga la visita del medico competente?

Le spese della sorveglianza sanitaria sono interamente a carico del datore di lavoro. Il lavoratore non sostiene alcun costo.

Il lavoratore puo rifiutare la visita?

Ha l'obbligo di sottoporsi alle visite previste. Il rifiuto ingiustificato puo avere rilievo disciplinare, ma il medico non puo procedere a visita coatta.

Posso consultare la mia cartella sanitaria?

Si. Il lavoratore ha diritto di consultare la propria cartella sanitaria e di riceverne copia. La cartella e custodita dal medico competente nel rispetto della privacy.

Quando serve la visita dopo una malattia?

La visita di ripresa e obbligatoria dopo un'assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi, per verificare l'idoneita alla mansione specifica prima del rientro.

Si puo contestare il giudizio di idoneita?

Si. Sia il datore sia il lavoratore possono ricorrere all'organo di vigilanza competente entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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