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La guida
I genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi per assistere il figlio malato senza limiti di giorni fino ai 3 anni di età del bambino (senza retribuzione ma con contribuzione figurativa). Da 3 a 14 anni (dal 1° gennaio 2026, L. 199/2025) il congedo è di 10 giorni lavorativi l’anno per genitore. Il CCNL può prevedere condizioni migliori.
Tabella riepilogativa
| Età del figlio | Durata | Retribuzione | Contribuzione |
|---|---|---|---|
| Fino a 3 anni | Illimitata (intera durata della malattia) | Non retribuito | Figurativa (copre periodi illimitati) |
| Da 3 a 14 anni | Max 10 giorni lavorativi per genitore per anno | Non retribuito | Copertura contributiva calcolata ai sensi dell’art. 35, c. 2, fino agli 8 anni (art. 49, c. 2) |
Fino ai 3 anni: congedo illimitato
Entrambi i genitori (anche alternandosi) hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata della malattia del figlio che non abbia compiuto 3 anni. Non è previsto un tetto di giorni: il congedo dura quanto la malattia certificata. Il periodo non è retribuito ma è coperto da contribuzione figurativa utile per la pensione. Il lavoratore deve esibire il certificato del pediatra o del medico curante.
Da 3 a 14 anni: dieci giorni lavorativi l'anno
Una volta che il figlio ha compiuto 3 anni e fino ai 14, ciascun genitore ha diritto a 10 giorni lavorativi l’anno di congedo non retribuito per malattia del figlio (art. 47, comma 2, D.Lgs. 151/2001, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2026: fino al 31 dicembre 2025 erano 5 giorni l’anno e il limite di età era di 8 anni). Anche in questo caso è richiesto il certificato medico. I 10 giorni sono per genitore e per ogni figlio, non per coppia, e i genitori ne fruiscono in alternativa: non possono assentarsi insieme per lo stesso evento di malattia. Per la contribuzione, l’art. 49 prevede la copertura figurativa fino ai 3 anni e una copertura contributiva calcolata con le modalità dell’art. 35, comma 2, dai 3 agli 8 anni: l’articolo non risulta modificato dalla L. 199/2025, quindi per le assenze dopo gli 8 anni conviene verificare con l’INPS.
Documenti e procedure
Per fruire del congedo occorre: (1) certificato medico del pediatra o del medico curante del figlio; (2) comunicazione al datore prima o contestualmente all’assenza; (3) per il congedo oltre i 3 anni, indicare che si rientra nei 10 giorni lavorativi annui. Alcuni CCNL prevedono una parziale retribuzione o un numero di giorni superiore ai minimi di legge: verificare il proprio contratto.
Casi pratici
Tizio ha un figlio di 2 anni. Può assentarsi per tutti i 4 giorni di malattia del bambino senza limite legale. L’assenza non è retribuita ma coperta da contribuzione figurativa.
La figlia di Caia ha 5 anni. Caia ha già usato 3 dei 10 giorni lavorativi annui: le restano 7 giorni per l’anno. Se la malattia dura più a lungo, dovrà concordare con il datore altre soluzioni (permessi, ferie).
Il CCNL di Sempronio prevede 3 giorni retribuiti per malattia del figlio: una condizione migliorativa rispetto alla legge. Sempronio fruisce di quei 3 giorni retribuiti prima di utilizzare i 10 giorni lavorativi non retribuiti di legge.
Domande frequenti
Quanti giorni di congedo ho per la malattia del figlio?
Fino ai 3 anni del bambino: illimitati (durata della malattia). Da 3 a 14 anni: 10 giorni lavorativi per genitore per anno. Il CCNL può prevedere condizioni migliori.
Il congedo per malattia del figlio è retribuito?
Per legge no. Alcuni CCNL prevedono però una retribuzione parziale o totale per un numero determinato di giorni.
Serve il certificato medico del bambino?
Sì. Il certificato del pediatra o del medico curante del bambino è obbligatorio per fruire del congedo.
Entrambi i genitori possono assentarsi contemporaneamente?
No. La legge non consente che entrambi i genitori si assentino contemporaneamente per lo stesso evento di malattia del figlio.
Il congedo vale anche per i figli adottivi?
Sì. Le stesse tutele si applicano ai figli adottivi e affidatari, con i medesimi limiti di età.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.