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  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

In sintesi

I genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi per assistere il figlio malato senza limiti di giorni fino ai 3 anni di età del bambino (senza retribuzione ma con contribuzione figurativa). Da 3 a 14 anni (dal 1° gennaio 2026, L. 199/2025) il congedo è di 10 giorni lavorativi l’anno per genitore. Il CCNL può prevedere condizioni migliori.

Riferimento normativo

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 47

Tabella riepilogativa

Congedo per malattia del figlio (art. 47 D.Lgs. 151/2001)
Età del figlio Durata Retribuzione Contribuzione
Fino a 3 anni Illimitata (intera durata della malattia) Non retribuito Figurativa (copre periodi illimitati)
Da 3 a 14 anni Max 10 giorni lavorativi per genitore per anno Non retribuito Copertura contributiva calcolata ai sensi dell’art. 35, c. 2, fino agli 8 anni (art. 49, c. 2)

Fino ai 3 anni: congedo illimitato

Entrambi i genitori (anche alternandosi) hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata della malattia del figlio che non abbia compiuto 3 anni. Non è previsto un tetto di giorni: il congedo dura quanto la malattia certificata. Il periodo non è retribuito ma è coperto da contribuzione figurativa utile per la pensione. Il lavoratore deve esibire il certificato del pediatra o del medico curante.

Da 3 a 14 anni: dieci giorni lavorativi l'anno

Una volta che il figlio ha compiuto 3 anni e fino ai 14, ciascun genitore ha diritto a 10 giorni lavorativi l’anno di congedo non retribuito per malattia del figlio (art. 47, comma 2, D.Lgs. 151/2001, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2026: fino al 31 dicembre 2025 erano 5 giorni l’anno e il limite di età era di 8 anni). Anche in questo caso è richiesto il certificato medico. I 10 giorni sono per genitore e per ogni figlio, non per coppia, e i genitori ne fruiscono in alternativa: non possono assentarsi insieme per lo stesso evento di malattia. Per la contribuzione, l’art. 49 prevede la copertura figurativa fino ai 3 anni e una copertura contributiva calcolata con le modalità dell’art. 35, comma 2, dai 3 agli 8 anni: l’articolo non risulta modificato dalla L. 199/2025, quindi per le assenze dopo gli 8 anni conviene verificare con l’INPS.

Documenti e procedure

Per fruire del congedo occorre: (1) certificato medico del pediatra o del medico curante del figlio; (2) comunicazione al datore prima o contestualmente all’assenza; (3) per il congedo oltre i 3 anni, indicare che si rientra nei 10 giorni lavorativi annui. Alcuni CCNL prevedono una parziale retribuzione o un numero di giorni superiore ai minimi di legge: verificare il proprio contratto.

Casi pratici

Tizio – figlio di 2 anni con bronchite da 4 giorni

Tizio ha un figlio di 2 anni. Può assentarsi per tutti i 4 giorni di malattia del bambino senza limite legale. L’assenza non è retribuita ma coperta da contribuzione figurativa.

Caia – figlia di 5 anni, già usati 3 giorni l'anno

La figlia di Caia ha 5 anni. Caia ha già usato 3 dei 10 giorni lavorativi annui: le restano 7 giorni per l’anno. Se la malattia dura più a lungo, dovrà concordare con il datore altre soluzioni (permessi, ferie).

Sempronio – CCNL prevede 3 giorni retribuiti

Il CCNL di Sempronio prevede 3 giorni retribuiti per malattia del figlio: una condizione migliorativa rispetto alla legge. Sempronio fruisce di quei 3 giorni retribuiti prima di utilizzare i 10 giorni lavorativi non retribuiti di legge.

Domande frequenti

Quanti giorni di congedo ho per la malattia del figlio?

Fino ai 3 anni del bambino: illimitati (durata della malattia). Da 3 a 14 anni: 10 giorni lavorativi per genitore per anno. Il CCNL può prevedere condizioni migliori.

Il congedo per malattia del figlio è retribuito?

Per legge no. Alcuni CCNL prevedono però una retribuzione parziale o totale per un numero determinato di giorni.

Serve il certificato medico del bambino?

Sì. Il certificato del pediatra o del medico curante del bambino è obbligatorio per fruire del congedo.

Entrambi i genitori possono assentarsi contemporaneamente?

No. La legge non consente che entrambi i genitori si assentino contemporaneamente per lo stesso evento di malattia del figlio.

Il congedo vale anche per i figli adottivi?

Sì. Le stesse tutele si applicano ai figli adottivi e affidatari, con i medesimi limiti di età.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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