Testo dell'articoloVigente
Il datore può licenziare il lavoratore malato solo dopo il superamento del periodo di comporto stabilito dal CCNL. Prima di quel termine il licenziamento è nullo. Il comporto può essere semplice (unica malattia) o per sommatoria (più malattie nell’arco di un periodo): la distinzione è fondamentale per contare correttamente i giorni.
Tabella riepilogativa
| Tipo di comporto | Descrizione | Fonte |
|---|---|---|
| Comporto semplice | Unica malattia continuativa; si computa dalla data di inizio | Art. 2110 c.c. + CCNL |
| Comporto per sommatoria | Somma di più assenze per malattia in un arco di tempo (es. 12 mesi) | CCNL (varia per settore) |
| Durata minima | Stabilita dal CCNL; in assenza, criteri equitativi del giudice | Art. 2110, co. 2, c.c. |
| Preavviso | Non spetta se il lavoratore è ancora malato; si può sostituire con indennità sostitutiva | Art. 2110, co. 1, c.c. |
| Impugnazione | 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento | L. 604/1966 |
Cos'è il periodo di comporto e come si conta
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore in malattia non può essere licenziato. È fissato dal CCNL e varia considerevolmente da settore a settore. Il comporto semplice conta i giorni di una singola malattia continuativa. Il comporto per sommatoria somma le assenze per malattia (anche di pochi giorni ciascuna) verificatesi nell’arco di un periodo di riferimento (ad es. 12 o 18 mesi), che il CCNL può far scorrere o fissare su base solare.
Quando il licenziamento è valido e quando è nullo
Il licenziamento intimato prima del superamento del comporto è nullo: il lavoratore ha diritto alla reintegra e al risarcimento, indipendentemente dal regime di tutela applicabile (art. 18 o D.Lgs. 23/2015). Il licenziamento è invece legittimo se intimato dopo il superamento, ma il datore deve aver correttamente contato i giorni secondo le regole del CCNL. Eventuali giorni di malattia dovuti a causa di servizio o infortuni sul lavoro non si computano nel comporto.
Il preavviso e le altre conseguenze
Se al momento del licenziamento il lavoratore è ancora malato, il preavviso non decorre: il datore può corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso. Il TFR e le altre spettanze di fine rapporto maturano normalmente. I giorni di malattia durante il comporto sono retribuiti o indennizzati secondo le regole del CCNL e dell’INPS (indennità di malattia dal 4° giorno per i lavoratori del settore privato).
Casi pratici
Tizio raggiunge esattamente il 180° giorno di malattia. Il datore può intimare il licenziamento il giorno dopo il superamento. Se lo fa prima, il licenziamento è nullo.
Caia è assente 10 giorni ad aprile, 8 a giugno e 15 ad agosto per patologie diverse. Il suo CCNL prevede comporto per sommatoria di 90 giorni in 12 mesi mobili. Alla 91ª giornata il datore può legittimamente licenziarla se il comporto è esaurito.
Sempronio è assente per 60 giorni a seguito di un infortunio sul lavoro. Quei giorni non si computano nel comporto: il datore non può includerli nel conteggio per arrivare al superamento del limite.
Domande frequenti
Prima del superamento del comporto si può licenziare?
No. Il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegra, a prescindere dalla data di assunzione.
Dove trovo la durata del mio periodo di comporto?
Nel CCNL applicato al rapporto di lavoro. Cerca le sezioni dedicate a malattia e comporto; il valore varia molto da settore a settore (da 90 a 365 giorni o più).
I giorni di infortunio sul lavoro contano nel comporto?
No. Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computano nel periodo di comporto.
Se vengo licenziato durante la malattia, ho diritto al TFR?
Sì. Il TFR e le altre spettanze maturano sempre alla cessazione del rapporto, anche se causata dal superamento del comporto.
Come si impugna il licenziamento per comporto se ritengo errato il conteggio?
Con impugnazione scritta entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, contestando il computo dei giorni. È consigliabile farsi assistere da un consulente del lavoro o dal sindacato.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Prima del superamento del comporto si può licenziare?
No. Il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegra, a prescindere dalla data di assunzione.
Dove trovo la durata del mio periodo di comporto?
Nel CCNL applicato al rapporto di lavoro. Cerca le sezioni dedicate a malattia e comporto; il valore varia molto da settore a settore (da 90 a 365 giorni o più).
I giorni di infortunio sul lavoro contano nel comporto?
No. Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computano nel periodo di comporto.
Se vengo licenziato durante la malattia, ho diritto al TFR?
Sì. Il TFR e le altre spettanze maturano sempre alla cessazione del rapporto, anche se causata dal superamento del comporto.
Come si impugna il licenziamento per comporto se ritengo errato il conteggio?
Con impugnazione scritta entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, contestando il computo dei giorni. È consigliabile farsi assistere da un consulente del lavoro o dal sindacato.
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