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La guida

Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

In sintesi

Il part-time è orizzontale se si lavora meno ore tutti i giorni, verticale se si lavora a orario pieno solo in alcuni giorni, settimane o mesi, misto se si combinano le due cose. Part-time è qualsiasi orario inferiore al tempo pieno (40 ore settimanali per legge, o meno se lo prevede il CCNL). Il contratto va fatto per iscritto e deve indicare ore e collocazione dell’orario; il lavoratore part-time ha gli stessi diritti del full-time, riproporzionati all’orario.

Riferimento normativo

D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12

Tabella riepilogativa

Part-time orizzontale, verticale e misto: le differenze
Tipo Struttura oraria Esempio
Orizzontale Riduzione dell’orario su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, 5 giorni alla settimana
Verticale Orario pieno ma solo in alcuni periodi 5 giorni pieni a settimana per 6 mesi, fermo i restanti 6
Misto Combinazione di orizzontale e verticale 4 ore al giorno per 3 giorni alla settimana, solo 9 mesi l’anno

Part-time orizzontale

Nel part-time orizzontale il lavoratore svolge ogni giorno lavorativo un orario inferiore al normale. È la forma più diffusa: ad esempio chi lavora 4 ore al giorno invece di 8, o 6 ore al giorno per 5 giorni (30 ore settimanali). Il rapporto è continuo durante tutto il periodo contrattuale e la retribuzione è proporzionata alle ore lavorate.

Part-time verticale

Nel part-time verticale l’attività lavorativa è svolta a orario pieno ma solo per determinati giorni della settimana, determinate settimane del mese o determinati mesi dell’anno. Nei periodi di inattività il lavoratore non presta servizio, ma il rapporto rimane attivo. Esempi: 8 ore al giorno solo lunedì, martedì e mercoledì; tempo pieno da aprile a settembre e nessuna prestazione da ottobre a marzo. È frequente nei settori stagionali e nei turni lunghi concentrati in pochi giorni.

Part-time misto: cos’è, con esempi

Il part-time misto combina le due riduzioni: meno ore al giorno e solo in alcuni giorni, settimane o mesi. Esempi: 4 ore al giorno per 3 giorni alla settimana; 5 ore al giorno dal lunedì al giovedì e solo 8 mesi l’anno; 4 ore e mezza dal lunedì al mercoledì più il venerdì. Se in alcuni giorni l’orario è pieno e in altri ridotto, l’orario è comunque misto.

Da dove vengono le tre definizioni

Le etichette orizzontale, verticale e misto erano definite dal vecchio D.Lgs. 61/2000, abrogato dal D.Lgs. 81/2015. Oggi la legge non le nomina più: chiede che il contratto, stipulato per iscritto, contenga la «puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno» (art. 5 del D.Lgs. 81/2015). Le tre etichette restano però in uso nei CCNL, nei cedolini e nelle pratiche previdenziali, perché descrivono proprio come è distribuito l’orario.

Quante ore sono un part-time: 30 ore è part-time o full-time?

Il tempo pieno è l’orario normale di 40 ore settimanali, o quello più basso fissato dal CCNL (art. 3 del D.Lgs. 66/2003). Qualsiasi orario inferiore è part-time: con un tempo pieno di 40 ore, 30 ore settimanali sono un part-time al 75%, 20 ore al 50%. La legge non fissa un numero minimo di ore; alcuni CCNL prevedono minimi settimanali o giornalieri, da verificare sul contratto applicato. La percentuale si calcola dividendo le ore concordate per le ore del tempo pieno del CCNL: con un tempo pieno di 38 ore, 30 ore sono circa il 79%.

Ore in più: lavoro supplementare e clausole elastiche

Le ore oltre quelle concordate ma entro il tempo pieno sono lavoro supplementare. Se il CCNL non lo regola, il datore può chiederne fino al 25% delle ore settimanali concordate, pagate con una maggiorazione del 15%, e il lavoratore può rifiutare per comprovate esigenze di lavoro, salute, famiglia o formazione. Le clausole elastiche, pattuite per iscritto, permettono di spostare o aumentare l’orario con un preavviso di 2 giorni lavorativi (art. 6 del D.Lgs. 81/2015). I dettagli sono nella guida su clausole elastiche e lavoro supplementare nel part-time.

Principio di non discriminazione e proporzionalità

L’art. 7 del D.Lgs. 81/2015 sancisce il principio di non discriminazione: il lavoratore part-time «non deve ricevere un trattamento meno favorevole» del collega a tempo pieno di pari inquadramento e ha i suoi stessi diritti (ferie, TFR, scatti di anzianità, ecc.), con trattamento economico e normativo riproporzionato alla ridotta entità della prestazione. I CCNL possono modulare in base all’orario la durata del periodo di prova, del preavviso e del comporto per malattia.

Casi pratici

Tizio – part-time orizzontale 50%

Tizio lavora 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana (20 ore totali invece di 40). Percepisce il 50% della retribuzione full-time, matura TFR e ferie proporzionali, e ha gli stessi diritti normativi del collega a tempo pieno.

Caia – part-time verticale stagionale

Caia lavora a tempo pieno (8 ore/giorno) da aprile a settembre e non lavora da ottobre a marzo. Il suo part-time è verticale annuale al 50%: la retribuzione è proporzionata ai mesi di effettivo lavoro e i contributi previdenziali seguono le stesse regole.

Sempronio – part-time misto

Sempronio lavora 5 ore al giorno dal lunedì al giovedì (no venerdì) e solo 8 mesi all’anno. Ha un part-time misto che combina riduzione giornaliera e verticale: tutti i suoi istituti contrattuali sono commisurati all’orario effettivo complessivo.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra part-time orizzontale e verticale?

Nell’orizzontale si lavora meno ore tutti i giorni (ad esempio 4 ore per 5 giorni); nel verticale si lavora a orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi (ad esempio 8 ore per 3 giorni). Il misto combina le due riduzioni.

30 ore settimanali sono part-time o full-time?

Sono part-time se il tempo pieno del CCNL è superiore a 30 ore: con 40 ore di tempo pieno, 30 ore corrispondono a un part-time al 75%. La legge non fissa un numero minimo di ore; alcuni CCNL sì.

Il part-time si può trasformare in full-time?

Sì, con l’accordo delle parti. Chi è passato dal tempo pieno al part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o mansioni di pari livello. Il rifiuto di trasformare il rapporto non è giustificato motivo di licenziamento (art. 8 del D.Lgs. 81/2015).

Il datore può impormi il passaggio al part-time?

No: la trasformazione da tempo pieno a part-time richiede un accordo scritto e il rifiuto non può portare al licenziamento. Il lavoratore ha invece diritto al part-time in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative, e può chiederlo una volta al posto del congedo parentale, con riduzione fino al 50%.

Il lavoratore part-time ha diritto alle stesse ferie del full-time?

Ha diritto alle ferie del CCNL riproporzionate all’orario. Di regola nell’orizzontale si fanno gli stessi giorni di ferie, perché ogni giornata è più corta; nel verticale le ferie si rapportano ai giorni o ai periodi effettivamente lavorati. Il calcolo esatto dipende dal CCNL.

Il TFR si calcola allo stesso modo nel part-time?

Sì. La formula (retribuzione utile ÷ 13,5) si applica alla retribuzione effettivamente percepita, che nel part-time è proporzionale all’orario: il TFR sarà quindi inferiore rispetto a un full-time con la stessa mansione.

Posso svolgere un secondo lavoro mentre sono in part-time?

In linea di principio sì, salvo obblighi di fedeltà e non concorrenza previsti dal contratto o dal CCNL. È consigliabile verificare le clausole del proprio contratto individuale.

Il part-time verticale dà diritto alla NASpI nei periodi di inattività?

Di norma no, perché il rapporto di lavoro è sospeso ma non cessato. Al termine del rapporto, se si è in possesso dei requisiti, si può accedere alla NASpI. Verificare con il patronato la situazione specifica.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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