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  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

In sintesi

La malattia durante il periodo di prova sospende il decorso della prova stessa: i giorni di malattia non si consumano come prova. Al rientro il periodo riprende dal punto in cui si era interrotto. Il datore non può liberamente recedere solo perché il lavoratore si è ammalato durante la prova.

Riferimento normativo

Art. 2096 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Malattia e periodo di prova
Aspetto Regola
Effetto della malattia sulla prova Sospende il decorso del periodo di prova
Ripresa della prova Al rientro dal lavoratore, dal punto di interruzione
Recesso durante la malattia Il datore non può recedere per il solo fatto della malattia
Indennità INPS Spetta anche durante il periodo di prova
CCNL Può prevedere un tetto massimo di sospensione

La sospensione del periodo di prova

L’art. 2096 c.c. consente alle parti di pattuire un periodo di prova durante il quale ciascuna può recedere liberamente. Tuttavia la malattia sopravvenuta sospende la prova: i giorni di assenza per malattia non contano ai fini del completamento del periodo concordato. Al rientro in servizio, il lavoratore riprende la prova dal giorno in cui si era interrotta, fino al compimento della durata pattuita.

Il recesso del datore durante la malattia in prova

Durante il periodo di prova il recesso è in linea di principio libero e non richiede motivazione. Tuttavia, se il recesso avviene durante la malattia e appare direttamente causato da essa, la giurisprudenza (orientamento prevalente) lo considera nullo o illegittimo per violazione del principio di buona fede. Il lavoratore non perde il diritto all’indennità INPS per i giorni di malattia.

Limiti contrattuali alla sospensione

Alcuni CCNL fissano un limite massimo alla sospensione della prova per malattia: superato quel tetto, il datore può recedere anche prima del completamento del periodo di prova, senza che ciò costituisca abuso. In assenza di previsione contrattuale, la sospensione continua finché dura la malattia.

Casi pratici

Tizio – si ammala alla terza settimana di prova bimestrale

Tizio è in prova per 2 mesi. Si ammala alla terza settimana per 10 giorni: la prova si sospende. Al rientro, riprende dall’inizio della 4ª settimana e completa i rimanenti giorni.

Caia – datore la licenzia durante la malattia in prova

Il datore di Caia la licenzia il terzo giorno di malattia, adducendo la prova. Caia impugna il recesso: la giurisprudenza prevalente considera illegittimo il recesso motivato dalla sola malattia sopravvenuta in prova.

Sempronio – CCNL prevede massimo 30 giorni di sospensione

Il CCNL di Sempronio limita la sospensione della prova a 30 giorni. Sempronio si ammala per 35 giorni: superati i 30, il datore può recedere validamente.

Domande frequenti

Se mi ammalo durante la prova, il periodo si azzera?

No. La prova si sospende, non si azzera. Al rientro riprende dal punto di interruzione.

Il datore può licenziarmi perché mi sono ammalato durante la prova?

Il recesso libero in prova è consentito, ma la giurisprudenza prevalente ritiene illegittimo il recesso motivato direttamente dalla malattia. Se ti viene comunicato il recesso durante la malattia, è opportuno consultare un sindacato o un avvocato.

Spetta l'indennità INPS anche durante la prova?

Sì. Il lavoratore in prova ha gli stessi diritti del lavoratore ordinario all’indennità di malattia INPS.

Il CCNL può limitare la sospensione della prova?

Sì. Alcuni CCNL prevedono un tetto massimo (es. 30 giorni). Superato quel limite, il datore può recedere senza incorrere in conseguenze.

Cosa succede al TFR se il rapporto cessa durante la prova?

Il TFR matura anche durante il periodo di prova: alla cessazione spetta in proporzione al periodo lavorato, indipendentemente dal motivo del recesso.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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