Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

In sintesi

La NASpI è l’indennità di disoccupazione per chi ha perso involontariamente il lavoro: spetta al singolo lavoratore e copre la sospensione del reddito dopo la cessazione del rapporto. La cassa integrazione (CIG) è invece uno strumento di sostegno alle imprese in crisi temporanea: il lavoratore rimane formalmente in forza ma l’attività è ridotta o sospesa. Sono strumenti complementari, non alternativi.

Riferimento normativo

D.Lgs. 22/2015 (NASpI); D.Lgs. 148/2015 (CIG)

Tabella riepilogativa

NASpI vs cassa integrazione – confronto essenziale
Aspetto NASpI Cassa Integrazione (CIG)
A chi spetta Lavoratore che perde involontariamente il lavoro Lavoratore dipendente di azienda in crisi/riorganizzazione
Rapporto di lavoro Cessato Ancora in essere (sospeso o ridotto)
Chi fa domanda Il lavoratore all’INPS entro 68 giorni Il datore all’INPS (lavoratore riceve d’ufficio)
Durata Metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni (max 24 mesi) Variabile per tipo (ordinaria/straordinaria/in deroga)
Importo 75% della retribuzione media mensile (con riduzione progressiva) 80% della retribuzione per le ore non lavorate (entro massimale)
Obbligo DID/patti Sì – dichiarazione immediata disponibilità e patto di servizio Disponibilità a riprendere l’attività quando richiesto

La NASpI: chi può richiederla e come

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) spetta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, purché abbiano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti (il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo non si applica agli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022). Sono esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e i lavoratori agricoli (che hanno strumenti specifici).

La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, anche tramite patronato. Il termine è di decadenza: oltre i 68 giorni la prestazione non spetta.

La cassa integrazione: ordinaria, straordinaria e in deroga

La cassa integrazione guadagni (CIG) è richiesta dal datore quando deve ridurre o sospendere temporaneamente l’attività per cause non imputabili al lavoratore. Le forme principali sono:

  • CIGO (ordinaria): per eventi transitori, calamità, crisi temporanea di mercato – aziende industria, edilizia, lapidei.
  • CIGS (straordinaria): per ristrutturazioni, crisi aziendali, contratti di solidarietà – aziende con mediamente più di 15 dipendenti.
  • CIGD (in deroga): per aziende non rientranti nelle altre forme.

Il lavoratore in CIG mantiene il rapporto di lavoro e riceve dall’INPS l’80% della retribuzione per le ore non lavorate, entro un massimale aggiornato annualmente.

Decadenza e obblighi del percettore

Chi percepisce la NASpI deve presentare la Dichiarazione Immediata di Disponibilità (DID) e stipulare il Patto di Servizio con il Centro per l’Impiego. L’avvio di lavoro autonomo o subordinato incide sulla prestazione. Chi percepisce la CIG non può svolgere lavoro subordinato presso l’azienda in cassa; può invece svolgere lavoro dipendente altrove, comunicandolo.

Casi pratici

Tizio – licenziato per riduzione del personale

Tizio è licenziato per giustificato motivo oggettivo. Ha contribuzione sufficiente: presenta domanda NASpI all’INPS entro 68 giorni, iscrive la DID al Centro per l’Impiego e inizia a percepire l’indennità, che si riduce del 3% al mese dal sesto mese di fruizione (dall’ottavo per chi ha compiuto 55 anni).

Caia – azienda in crisi con CIG straordinaria

L’azienda di Caia entra in CIGS per ristrutturazione: la settimana lavorativa è ridotta a tre giorni. Caia riceve l’80% della retribuzione per i due giorni non lavorati, entro il massimale INPS, senza dover presentare domanda autonoma.

Sempronio – trova lavoro mentre percepisce la NASpI

Sempronio trova un contratto a tempo determinato durante la NASpI. Deve comunicare all’INPS l’inizio del nuovo rapporto: se la retribuzione supera certi limiti, la NASpI viene sospesa o ridotta; se compatibile, può continuare a percepirne una quota.

Domande frequenti

Quanto dura la NASpI?

La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.

Posso prendere la NASpI dopo le dimissioni?

In generale no: la NASpI spetta in caso di perdita involontaria del lavoro. Le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI, salvo eccezioni (dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale in sede protetta, ecc.).

Il TFR si riduce in presenza di CIG?

No. Il TFR continua a maturare normalmente anche nei periodi di cassa integrazione, perché il rapporto di lavoro non si interrompe.

Cosa succede se rifiuto un'offerta di lavoro durante la NASpI?

Il rifiuto di un’offerta congrua (in base a criteri di distanza, retribuzione e competenze) può comportare la decadenza dalla NASpI.

La NASpI si può percepire con un lavoro part-time?

Se il nuovo lavoro subordinato è part-time con reddito entro il limite annuo esente, la NASpI può essere ridotta proporzionalmente e non sospesa. Occorre comunicare all’INPS l’avvio del rapporto.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

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