Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

In sintesi

L’Assegno di Inclusione (ADI) ha sostituito il Reddito di Cittadinanza dal 1° gennaio 2024 per i nuclei familiari con almeno un componente in condizione di fragilità (minori, over 60, disabili, persone in carico ai servizi sociali). Il beneficio è condizionato alla sottoscrizione di un percorso personalizzato e all’adesione al Patto di Attivazione Digitale (PAD). L’avvio di un’attività lavorativa non comporta automaticamente la perdita del beneficio, ma va comunicato: la compatibilità con il lavoro dipende dall’importo del reddito percepito.

Riferimento normativo

D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023; D.Lgs. 62/2024

Tabella riepilogativa

Assegno di inclusione (ADI) – requisiti essenziali
Requisito Condizione
Componente di fragilità nel nucleo Minore, over 60, disabile, o in carico ai servizi sociali per fragilità certificata
Residenza Cittadinanza UE o lungo soggiornante; residenza in Italia da almeno 5 anni (ultimi 2 continuativi)
ISEE Non superiore a 10.140 euro annui (2026); reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza
Patrimonio immobiliare/mobiliare Immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non oltre 30.000 euro; mobiliare non oltre 6.000 euro, incrementato di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 10.000 euro)
Adempimento Patto di Attivazione Digitale (PAD) + percorso personalizzato (servizi sociali o CPI)

Chi può richiedere l'ADI e differenza con il vecchio RdC

L’Assegno di Inclusione è rivolto ai nuclei familiari con almeno un componente in condizione di fragilità: minori di 18 anni, persone con disabilità, persone con almeno 60 anni, o soggetti in carico ai servizi sociali per fragilità. A differenza del Reddito di Cittadinanza (abrogato), i nuclei composti solo da adulti «occupabili» non hanno diritto all’ADI ma possono accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Come funziona il percorso di attivazione

Il beneficiario deve sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) tramite il portale INPS e seguire un percorso personalizzato: i nuclei con componenti fragili vengono presi in carico dai servizi sociali; i componenti attivabili (non fragili) devono invece iscriversi al Centro per l’Impiego e sottoscrivere il Patto di Servizio per il Lavoro.

Il mancato rispetto degli obblighi può comportare la riduzione o la decadenza dal beneficio.

Compatibilità con il lavoro

L’ADI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, entro i limiti di reddito stabiliti dalla normativa. Il beneficiario che avvia un lavoro dipendente o autonomo deve comunicarlo all’INPS entro 30 giorni. Se il reddito supera la soglia prevista, il beneficio si riduce o decade. La normativa prevede una franchigia sul maggior reddito da lavoro pari a 3.000 euro lordi annui, entro la quale il beneficio economico non si riduce; il reddito eccedente questa soglia concorre invece alla determinazione dell’importo (art. 3, D.L. 48/2023).

Casi pratici

Tizio – nucleo con figlio minore e reddito insufficiente

Tizio ha un figlio di 8 anni e un ISEE sotto la soglia di legge: il nucleo ha diritto all’ADI. Tizio deve sottoscrivere il PAD, i componenti attivabili devono iscriversi al CPI. Se Tizio trova un lavoro part-time deve comunicarlo entro 30 giorni; il beneficio potrebbe ridursi ma non necessariamente decadere.

Caia – adulta sola occupabile, non ha diritto all'ADI

Caia è single, 35 anni, senza figli né disabilità: non rientra nell’ADI perché il nucleo non ha componenti fragili. Può invece accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), lo strumento dedicato agli occupabili.

Sempronio – nucleo con genitore over 60

Sempronio convive con il padre di 65 anni non autosufficiente: il padre è componente fragile (over 60). Il nucleo può richiedere l’ADI se ha i requisiti ISEE e di residenza. Il percorso sarà gestito dai servizi sociali per i componenti fragili, dal CPI per Sempronio come componente attivabile.

Domande frequenti

L'ADI ha sostituito il Reddito di Cittadinanza?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito da due misure distinte: l’ADI per i nuclei con componenti fragili, e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) per gli adulti occupabili.

Un nucleo senza figli e senza disabili può prendere l'ADI?

No, salvo che non vi sia almeno un componente over 60 o in carico ai servizi sociali per fragilità certificata. I nuclei senza componenti fragili devono rivolgersi all’SFL.

Quanto dura l'ADI?

L’ADI è erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi previa nuova domanda. Dal 1° gennaio 2026 la Legge di Bilancio 2026 ha eliminato il mese di sospensione che in precedenza intercorreva tra la fine di un periodo e il rinnovo: la prima mensilità del rinnovo è però pari al 50% dell’importo spettante, mentre dal secondo mese l’importo torna pieno.

Come si fa domanda per l'ADI?

La domanda si presenta all’INPS tramite il portale online, CAF o patronato. È necessario allegare la DSU per il calcolo dell’ISEE aggiornato.

Se trovo lavoro perdo l'ADI?

Non necessariamente. Il lavoro va comunicato all’INPS entro 30 giorni. La normativa prevede una franchigia sui redditi da lavoro per incentivare il reinserimento. Se il reddito supera la soglia il beneficio si riduce o decade.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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