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La guida
Malattia, infortunio e previdenza nel CCNL Pesca Marittima
Per chi lavora in mare, malattia e infortunio hanno una rete di tutele speciale, costruita sulla disciplina della gente di mare e gestita oggi da INAIL e INPS dopo la soppressione dell’IPSEMA.
Le tutele del marittimo per malattia e infortunio sono ripartite tra INAIL (infortuni sul lavoro e malattie professionali, gestione navigazione) e INPS (indennità di malattia e maternità dal 1° gennaio 2014), dopo la soppressione dell’ex IPSEMA. Il comporto si fonda sull’art. 2110 c.c.: né il testo del CCNL 2019 né quello del 2022 ne fissano la durata. Il CCNL (art. 56) prevede un’integrazione a carico dell’armatore di 7 € al giorno per i lavoratori temporaneamente inabili (importo confermato dal CCNL 23 settembre 2022), erogata da EBI-Fondo se l’armatore ha versato il premio integrativo (art. 59 bis).
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La previdenza marittima dopo l’IPSEMA
Storicamente le tutele previdenziali e assicurative dei marittimi erano gestite dall’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo). Con un percorso normativo che ha interessato gli anni successivi, l’IPSEMA è stato soppresso e le sue funzioni ripartite:
- all’INAIL sono attribuite le funzioni relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori del mare (gestione navigazione);
- all’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è passata la gestione delle prestazioni di indennità di malattia e maternità precedentemente amministrate dall’ex IPSEMA.
Il datore di lavoro versa i contributi a questi enti; il marittimo accede alle prestazioni secondo le regole della gestione speciale.
L’infortunio a bordo
L’infortunio sul lavoro occorso a bordo o in occasione dell’attività di pesca rientra nella tutela assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL per il settore navigazione. A seconda della gravità, al marittimo spettano prestazioni per l’inabilità temporanea, per l’inabilità permanente e, nei casi più gravi, prestazioni ai superstiti. È essenziale che l’infortunio sia denunciato tempestivamente attraverso le procedure previste, perché da ciò dipende l’accesso alle tutele.
La malattia del marittimo
La malattia del marittimo presenta caratteristiche peculiari: può insorgere durante l’imbarco oppure manifestarsi dopo lo sbarco, anche in continuità del rapporto di lavoro. Per questo la disciplina speciale prevede regole specifiche sull’accertamento e sull’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea, oggi di competenza INPS. Le procedure di certificazione e di comunicazione vanno seguite con attenzione per non perdere il diritto alle prestazioni.
Il periodo di comporto
Durante l’assenza per malattia o infortunio il lavoratore conserva il posto per un periodo — il comporto — alla scadenza del quale il datore può recedere. La fonte è l’art. 2110 del Codice civile, che rinvia alla legge e al contratto collettivo per la durata. Né il testo del CCNL 2019 né quello del 23 settembre 2022 indicano una durata del comporto: valgono l’art. 2110 c.c. e la disciplina marittima.
Tabella riepilogativa delle tutele
| Evento | Ente competente | Prestazione |
|---|---|---|
| Infortunio sul lavoro | INAIL (gestione navigazione) | Inabilità temporanea, permanente, prestazioni ai superstiti |
| Malattia professionale | INAIL (gestione navigazione) | Prestazioni economiche e sanitarie |
| Malattia comune | INPS (dal 1/1/2014, già ex IPSEMA) | Indennità di inabilità temporanea |
| Maternità | INPS (dal 1/1/2014, già ex IPSEMA) | Indennità di maternità (vedi guida dedicata) |
| Conservazione del posto | CCNL + art. 2110 c.c. | Periodo di comporto |
Nota: le indennità di malattia e infortunio sono quelle di legge, erogate da INPS e INAIL; l’integrazione a carico dell’armatore è di 7 € al giorno (art. 56 del CCNL, importo confermato nel 2022); il CCNL non fissa la durata del comporto.
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Domande frequenti
Chi paga la malattia e l'infortunio dei marittimi della pesca?
Dopo la soppressione dell'IPSEMA, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita dall'INAIL (gestione navigazione), mentre dal 1° gennaio 2014 le prestazioni di indennità di malattia e maternità sono passate all'INPS. Il datore versa i contributi a questi enti.
Cos'è il periodo di comporto?
È il periodo durante il quale il lavoratore assente per malattia o infortunio conserva il posto: superato tale periodo, il datore può recedere. Si fonda sull'art. 2110 c.c., che rinvia alla legge, agli usi e al contratto per la durata. Il testo del CCNL Pesca (2019) non fissa un periodo di comporto.
Come si certifica la malattia a bordo?
Le condizioni del lavoro a bordo incidono sulle modalità di certificazione e accertamento. La normativa marittima prevede regole specifiche per la malattia e l'infortunio insorti durante l'imbarco o dopo lo sbarco, anche in continuità del rapporto. È importante seguire le procedure indicate dal datore e dagli enti competenti.
L'infortunio avvenuto durante la pesca è tutelato?
Sì. L'infortunio occorso a bordo o in occasione dell'attività rientra nella tutela INAIL della gestione navigazione. Spettano prestazioni per inabilità temporanea, permanente o, nei casi gravi, ai superstiti. La denuncia va effettuata tempestivamente.
Durante la malattia il marittimo riceve la retribuzione?
Durante malattia o infortunio il marittimo ha diritto a un trattamento economico secondo legge, disciplina marittima e CCNL, che integra l'indennità degli enti. Il CCNL (art. 56) prevede un'integrazione a carico dell'armatore di 7 € al giorno per i lavoratori temporaneamente inabili (importo confermato dal CCNL 23 settembre 2022), erogata da EBI-Fondo se l'armatore ha versato il premio integrativo.