Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Pesca

Ferie, permessi e riposi nel CCNL Pesca Marittima

Anche chi passa settimane in mare ha diritto a fermarsi. Ferie e permessi del marittimo imbarcato sono garantiti dalla legge, ma la loro fruizione si modella sulle campagne di pesca e sui ritmi della navigazione.

In sintesi

Il diritto alle ferie annuali retribuite è garantito dalla Costituzione e dalla legge, con un minimo di quattro settimane l’anno, e spetta anche al marittimo imbarcato. La fruizione tiene conto delle campagne di pesca e dei riposi compensativi. I ROL tipici del lavoro di terra sono sostituiti, a bordo, da riposi e permessi adattati alla navigazione. I dettagli vanno verificati sul CCNL.

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Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
Riferimento di legge
Art. 36 Cost. (ferie irrinunciabili); minimo legale di 4 settimane annue; normativa sulla gente di mare
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Il diritto alle ferie è di legge

Le ferie annuali retribuite sono un diritto costituzionalmente garantito (art. 36 della Costituzione) e irrinunciabile: il lavoratore non può rinunciarvi e il datore non può sostituirle con denaro, salvo il caso della cessazione del rapporto con ferie non godute. La legge fissa un minimo di quattro settimane per anno di servizio, di cui almeno due da godere nell’anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi.

Questo diritto spetta anche al marittimo imbarcato sui pescherecci: la natura particolare del lavoro a bordo incide sulle modalità di fruizione, non sull’esistenza del diritto.

Ferie e campagne di pesca

La difficoltà pratica nella pesca è che il lavoratore può trovarsi in mare per giorni o settimane. La fruizione delle ferie si coordina perciò con i cicli di imbarco e sbarco: le ferie maturate durante la campagna vengono di norma godute al rientro in porto o nei periodi tra una campagna e l’altra. Il contratto e la natura del rapporto (a tempo indeterminato o per campagna) stabiliscono le modalità concrete, fermo restando il diritto minimo di legge.

Riposi compensativi al posto dei ROL

Gli istituti come i ROL (permessi per riduzione dell’orario di lavoro) sono tipici dei contratti di terra, costruiti su un orario settimanale standard. A bordo, dove l’orario dell’equipaggio segue la navigazione, lo strumento prevalente è il riposo compensativo: il recupero dei periodi di lavoro intenso o del superamento temporaneo dei limiti di orario, secondo la normativa marittima e il CCNL. Eventuali permessi retribuiti aggiuntivi sono quelli previsti dal contratto.

Permessi previsti dalla legge

Accanto a ferie e riposi, restano applicabili — con le modalità compatibili con l’imbarco — i permessi previsti da norme di legge:

  • permessi per l’assistenza a familiari con disabilità grave (legge 104/1992);
  • permessi e congedi per maternità e paternità (d.lgs. 151/2001);
  • permessi per lutto o gravi motivi familiari;
  • permessi per donazione di sangue, per cariche pubbliche elettive e altri casi previsti dalla legge.

La concreta fruizione di questi permessi a bordo va coordinata con i tempi della navigazione: è opportuno programmarla con il datore di lavoro.

Tabella riepilogativa

Ferie, riposi e permessi nel lavoro a bordo
Istituto Fonte Particolarità nella pesca
Ferie annuali Legge (minimo 4 settimane) + CCNL Fruizione coordinata con imbarco/sbarco e campagne
Riposi compensativi Normativa gente di mare + CCNL Recupero del lavoro intenso a bordo
Permessi legge 104/1992 Legge Modalità compatibili con l’imbarco
Congedi maternità/paternità D.lgs. 151/2001 Applicabili al marittimo, vedi guida dedicata
Permessi per lutto/gravi motivi Legge + CCNL Da coordinare con i tempi della navigazione

Nota: il numero di giorni di ferie eccedenti il minimo legale e gli eventuali permessi retribuiti aggiuntivi sono fissati dal CCNL e vanno verificati sul testo del contratto applicato.

Casi pratici

Tizio — Ferie dopo una campagna d’altura
Tizio, marinaio su un’unità d’altura, rientra al porto base dopo una lunga campagna. Le ferie maturate nel periodo vengono programmate per i giorni successivi allo sbarco, prima del nuovo imbarco, nel rispetto del diritto minimo di legge alle quattro settimane annue.
Caio — Permesso legge 104 per il padre
Caio assiste il padre con disabilità grave e ha diritto ai permessi della legge 104/1992. Poiché è imbarcato, concorda con l’armatore la fruizione nei periodi compatibili con l’attività di pesca, così da non lasciare scoperto il proprio diritto né compromettere la sicurezza dell’equipaggio.
Sempronia — Cessazione con ferie non godute
Sempronia cessa il rapporto avendo ancora ferie maturate e non godute. Poiché alla fine del rapporto le ferie residue non possono più essere fruite, le spetta la relativa indennità sostitutiva, calcolata sulla retribuzione.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Il marittimo imbarcato ha diritto alle ferie?
Sì. Il diritto alle ferie annuali retribuite è garantito dall’art. 36 della Costituzione ed è irrinunciabile. La legge fissa un minimo di quattro settimane l’anno. Per la gente di mare la disciplina è adattata alle esigenze della navigazione, ma il diritto resta pieno anche per chi lavora su un peschereccio.
Quante ferie spettano in un anno nella pesca?
Il minimo legale è di quattro settimane retribuite per anno di servizio. Il CCNL può prevedere condizioni di miglior favore o specifiche modalità di calcolo e fruizione, tenendo conto delle campagne. L’entità esatta e le modalità vanno verificate sul testo del contratto.
Come si godono le ferie se si lavora a campagna?
La fruizione tiene conto dei periodi di imbarco e sbarco: spesso ferie e riposi compensativi maturati durante la campagna vengono goduti al rientro o tra una campagna e l’altra, secondo le modalità del contratto e nel rispetto del minimo di legge.
Esistono i ROL nella pesca marittima?
I ROL sono tipici del lavoro di terra, legati all’orario settimanale standard. Nella pesca prevalgono i riposi compensativi e i permessi previsti dal CCNL e dalla normativa marittima. Eventuali permessi retribuiti aggiuntivi vanno verificati sul testo del contratto.
I permessi per motivi personali spettano anche a bordo?
I permessi previsti dalla legge (ad esempio legge 104/1992, lutto, gravi motivi familiari) spettano in linea di principio anche al marittimo, con modalità compatibili con l’imbarco. La concreta fruizione va coordinata con i tempi della navigazione e verificata con il datore e il consulente del lavoro.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Il diritto alle ferie è garantito dall’art. 36 della Costituzione; la disciplina della gente di mare integra il contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il diritto alle ferie annuali retribuite ha rango costituzionale (art. 36 Cost.) ed è irrinunciabile; l'art. 2109 c.c. ne fissa i principi generali.
  • Nel CCNL Pesca Marittima ferie, permessi e riposi si adattano alle peculiarità del lavoro a bordo e ai cicli di navigazione.
  • La disciplina dell'orario, dei riposi e dei limiti segue il D.Lgs. 66/2003 e la normativa speciale del lavoro marittimo.
  • I periodi di imbarco e i turni continuativi a bordo incidono sulla maturazione e fruizione dei riposi compensativi a terra.
  • Le ferie non godute danno diritto, alla cessazione, all'indennità sostitutiva, salvo l'obbligo di effettivo godimento per la quota minima di legge.
Indice dei contenuti

Il lavoro nella pesca marittima ha caratteri unici: la prestazione si svolge a bordo, lontano dalla terraferma, con turni che seguono i cicli di navigazione e di cattura. Questo rende la disciplina di ferie, permessi e riposi più articolata rispetto ai settori a terra, perché deve conciliare il diritto al riposo del lavoratore con la sicurezza della navigazione e la continuità dell'attività a bordo. Il CCNL Pesca Marittima combina i principi generali del codice civile con la normativa speciale del lavoro marittimo.

Il diritto alle ferie e il suo fondamento

Le ferie annuali retribuite sono un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 36 Cost., irrinunciabile, e disciplinato in via generale dall'art. 2109 c.c., che riconosce al lavoratore un periodo annuale di riposo retribuito. La funzione è il recupero delle energie psicofisiche: per questo la quota minima legale deve essere effettivamente goduta e non può essere monetizzata in costanza di rapporto.

Ferie e cicli di navigazione

Nel settore della pesca la fruizione delle ferie deve tenere conto dei periodi di imbarco e delle bordate. La collocazione del periodo feriale è di norma definita contemperando le esigenze dell'armatore con quelle dell'equipaggio, in coerenza con l'art. 2109 c.c., che attribuisce al datore la scelta del periodo tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.

Riposi giornalieri e settimanali a bordo

La continuità del lavoro a bordo rende centrale la disciplina dei riposi. Il D.Lgs. 66/2003 e la normativa speciale marittima fissano i limiti dell'orario, i riposi minimi e gli intervalli, prevedendo, per la specificità del lavoro a bordo, regimi di riposo compensativo da fruire a terra al termine dell'imbarco. La tutela mira a prevenire l'affaticamento, fattore critico per la sicurezza della navigazione.

Permessi e ROL

Accanto alle ferie, il CCNL vigente può riconoscere permessi retribuiti e riduzioni di orario (ROL), nonché permessi per motivi personali, familiari e di legge. La loro maturazione e fruizione, nel lavoro marittimo, è spesso accorpata ai periodi di sbarco, data l'impossibilità pratica di goderne durante la navigazione.

Festività e lavoro a bordo

Il lavoro prestato nelle giornate festive a bordo, inevitabile durante le bordate, dà diritto ai trattamenti previsti dal CCNL vigente, di norma sotto forma di maggiorazioni o di riposo compensativo. La verifica delle misure spettanti va condotta sulle tabelle del contratto applicato, senza assumere importi predeterminati.

Ferie non godute e cessazione

Alla cessazione del rapporto le ferie maturate e non godute danno diritto all'indennità sostitutiva, calcolata sulla retribuzione. Resta fermo che la quota minima legale di ferie deve essere effettivamente fruita nel corso del rapporto: l'indennità sostitutiva riguarda i giorni residui e i casi in cui il godimento non sia stato possibile.

Domande frequenti

Le ferie nella pesca si possono sempre pagare invece di goderle?

No. Le ferie hanno rango costituzionale (art. 36 Cost.) e la quota minima legale va effettivamente goduta. L'indennità sostitutiva spetta solo per i giorni residui e alla cessazione del rapporto.

Come si conciliano ferie e periodi di imbarco?

La collocazione del periodo feriale contempera le esigenze dell'armatore con quelle dell'equipaggio, ai sensi dell'art. 2109 c.c. Spesso la fruizione è accorpata ai periodi di sbarco al termine delle bordate.

Quali riposi spettano durante la navigazione?

Si applicano i limiti di orario e i riposi minimi del D.Lgs. 66/2003 e della normativa speciale marittima, con regimi di riposo compensativo da fruire a terra, a tutela della sicurezza della navigazione.

Il lavoro festivo a bordo come viene trattato?

Dà diritto ai trattamenti del CCNL vigente, di norma maggiorazioni o riposo compensativo. Le misure vanno verificate nelle tabelle del contratto applicato, senza assumere importi predeterminati.

Cosa succede alle ferie non godute alla fine del rapporto?

Danno diritto all'indennità sostitutiva, calcolata sulla retribuzione. La quota minima legale deve comunque essere stata effettivamente goduta nel corso del rapporto, ove possibile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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