Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Pesca

Ferie, permessi e riposi nel CCNL Pesca Marittima

Anche chi passa settimane in mare ha diritto a fermarsi. Ferie e permessi del marittimo imbarcato sono garantiti dalla legge, ma la loro fruizione si modella sulle campagne di pesca e sui ritmi della navigazione.

In sintesi

Il diritto alle ferie annuali retribuite è garantito dalla Costituzione e dalla legge, con un minimo di quattro settimane l’anno, e spetta anche al marittimo imbarcato. La fruizione tiene conto delle campagne di pesca e dei riposi compensativi. I ROL tipici del lavoro di terra sono sostituiti, a bordo, da riposi e permessi adattati alla navigazione. I dettagli vanno verificati sul CCNL.

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Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
Riferimento di legge
Art. 36 Cost. (ferie irrinunciabili); minimo legale di 4 settimane annue; normativa sulla gente di mare
Fonte
Testo del CCNL 23 settembre 2022 (Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024

Il diritto alle ferie è di legge

Le ferie annuali retribuite sono un diritto costituzionalmente garantito (art. 36 della Costituzione) e irrinunciabile: il lavoratore non può rinunciarvi e il datore non può sostituirle con denaro, salvo il caso della cessazione del rapporto con ferie non godute. La legge fissa un minimo di quattro settimane per anno di servizio, di cui almeno due da godere nell’anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi.

Questo diritto spetta anche al marittimo imbarcato sui pescherecci: la natura particolare del lavoro a bordo incide sulle modalità di fruizione, non sull’esistenza del diritto.

Ferie e campagne di pesca

La difficoltà pratica nella pesca è che il lavoratore può trovarsi in mare per giorni o settimane. La fruizione delle ferie si coordina perciò con i cicli di imbarco e sbarco: le ferie maturate durante la campagna vengono di norma godute al rientro in porto o nei periodi tra una campagna e l’altra. Il contratto e la natura del rapporto (a tempo indeterminato o per campagna) stabiliscono le modalità concrete, fermo restando il diritto minimo di legge.

Riposi compensativi al posto dei ROL

Gli istituti come i ROL (permessi per riduzione dell’orario di lavoro) sono tipici dei contratti di terra, costruiti su un orario settimanale standard. A bordo, dove l’orario dell’equipaggio segue la navigazione, lo strumento prevalente è il riposo compensativo: il recupero dei periodi di lavoro intenso o del superamento temporaneo dei limiti di orario, secondo la normativa marittima e il CCNL. Eventuali permessi retribuiti aggiuntivi sono quelli previsti dal contratto.

Permessi previsti dalla legge

Accanto a ferie e riposi, restano applicabili — con le modalità compatibili con l’imbarco — i permessi previsti da norme di legge:

  • permessi per l’assistenza a familiari con disabilità grave (legge 104/1992);
  • permessi e congedi per maternità e paternità (d.lgs. 151/2001);
  • permessi per lutto o gravi motivi familiari;
  • permessi per donazione di sangue, per cariche pubbliche elettive e altri casi previsti dalla legge.

La concreta fruizione di questi permessi a bordo va coordinata con i tempi della navigazione: è opportuno programmarla con il datore di lavoro.

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Tabella riepilogativa

Ferie, riposi e permessi nel lavoro a bordo
Istituto Fonte Particolarità nella pesca
Ferie annuali Legge (minimo 4 settimane) + CCNL Fruizione coordinata con imbarco/sbarco e campagne
Riposi compensativi Normativa gente di mare + CCNL Recupero del lavoro intenso a bordo
Permessi legge 104/1992 Legge Modalità compatibili con l’imbarco
Congedi maternità/paternità D.lgs. 151/2001 Applicabili al marittimo, vedi guida dedicata
Permessi per lutto/gravi motivi Legge + CCNL Da coordinare con i tempi della navigazione

Nota: il numero di giorni di ferie eccedenti il minimo legale e gli eventuali permessi retribuiti aggiuntivi sono fissati dal CCNL e vanno verificati sul testo del contratto applicato.

Casi pratici

Tizio — Ferie dopo una campagna d’altura
Tizio, marinaio su un’unità d’altura, rientra al porto base dopo una lunga campagna. Le ferie maturate nel periodo vengono programmate per i giorni successivi allo sbarco, prima del nuovo imbarco, nel rispetto del diritto minimo di legge alle quattro settimane annue.
Caio — Permesso legge 104 per il padre
Caio assiste il padre con disabilità grave e ha diritto ai permessi della legge 104/1992. Poiché è imbarcato, concorda con l’armatore la fruizione nei periodi compatibili con l’attività di pesca, così da non lasciare scoperto il proprio diritto né compromettere la sicurezza dell’equipaggio.
Sempronia — Cessazione con ferie non godute
Sempronia cessa il rapporto avendo ancora ferie maturate e non godute. Poiché alla fine del rapporto le ferie residue non possono più essere fruite, le spetta la relativa indennità sostitutiva, calcolata sulla retribuzione.

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Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Il marittimo imbarcato ha diritto alle ferie?

Sì. Il diritto alle ferie annuali retribuite è garantito dall'art. 36 della Costituzione ed è irrinunciabile. La legge fissa un minimo di quattro settimane l'anno. Per la gente di mare la disciplina è adattata alle esigenze della navigazione, ma il diritto resta pieno anche per chi lavora su un peschereccio.

Quante ferie spettano in un anno nella pesca?

Il minimo legale è di quattro settimane retribuite per anno di servizio. Il CCNL può prevedere condizioni di miglior favore o specifiche modalità di calcolo e fruizione, tenendo conto delle campagne. L'entità esatta e le modalità vanno verificate sul testo del contratto.

Come si godono le ferie se si lavora a campagna?

La fruizione tiene conto dei periodi di imbarco e sbarco: spesso ferie e riposi compensativi maturati durante la campagna vengono goduti al rientro o tra una campagna e l'altra, secondo le modalità del contratto e nel rispetto del minimo di legge.

Esistono i ROL nella pesca marittima?

I ROL sono tipici del lavoro di terra, legati all'orario settimanale standard. Nella pesca prevalgono i riposi compensativi e i permessi previsti dal CCNL e dalla normativa marittima. Eventuali permessi retribuiti aggiuntivi vanno verificati sul testo del contratto.

I permessi per motivi personali spettano anche a bordo?

I permessi previsti dalla legge (ad esempio legge 104/1992, lutto, gravi motivi familiari) spettano in linea di principio anche al marittimo, con modalità compatibili con l'imbarco. La concreta fruizione va coordinata con i tempi della navigazione e verificata con il datore e il consulente del lavoro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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