Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Pesca

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Pesca Marittima

Il pesce non conosce calendario: si pesca di notte, all’alba, nei festivi. Per chi è imbarcato il lavoro notturno e festivo è la regola, non l’eccezione, e la disciplina si adatta a questa realtà.

In sintesi

A bordo il lavoro notturno e festivo è una caratteristica ordinaria del mestiere. La disciplina segue i limiti di riposo della gente di mare e il sistema retributivo «alla parte», che già tiene conto della natura dell’attività. Il CCNL non prevede una maggiorazione generale per il notturno a bordo (è compreso nella «parte», art. 9); dà un’indennità giornaliera di almeno 22 € per le uscite di sabato e domenica concordate in marineria e maggiorazioni del 25-40% solo per lo straordinario a terra e oltre gli stretti. Per il personale di terra valgono le regole ordinarie.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
Riferimento di legge
Normativa speciale sui riposi della gente di mare; Codice della navigazione
Fonte
Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

Notte e festivi: la normalità della pesca

In molti settori il lavoro notturno e festivo è un’eccezione, compensata da maggiorazioni. Nella pesca la situazione è rovesciata: moltissime tecniche di pesca si praticano di notte o all’alba (basti pensare alla pesca con le lampare, attratta dalla luce) e l’attività non si ferma necessariamente nei giorni festivi, soprattutto nelle battute d’altura e oceaniche. Il lavoro notturno e festivo è quindi una caratteristica ordinaria del mestiere, che la disciplina del settore tiene presente.

Il sistema «alla parte» e la natura dell’attività

Questa peculiarità incide sul trattamento economico. Nel sistema «alla parte», la prestazione dell’equipaggio — comprese le ore notturne e festive necessarie a portare a casa il pescato — è compensata attraverso la quota del ricavato e il minimo monetario garantito, che già riflettono la natura dell’attività. Per questo non sempre il lavoro notturno o festivo assume, a bordo, la forma di una maggiorazione oraria separata come negli altri settori. Il CCNL lo dice espressamente: il trattamento economico del lavoro notturno è «ricompreso» nella retribuzione dell’art. 22, cioè nella «parte» (art. 9 del testo del CCNL del 19 marzo 2019). Sono notturne le ore dalle 22 alle 6; i minori di 18 anni non possono lavorare a bordo dalle 22 alle 7.

I limiti di riposo della gente di mare

Anche se il lavoro notturno è frequente, ciò non significa assenza di limiti. La normativa speciale per la gente di mare fissa l’orario massimo di lavoro e i periodi minimi di riposo entro un determinato arco temporale, proprio per prevenire l’affaticamento, particolarmente pericoloso a bordo durante le ore notturne. Il rispetto di questi limiti è una garanzia di sicurezza per l’intero equipaggio.

Lavoro notturno e festivo nel settore della pesca
Aspetto Nella pesca Riferimento
Lavoro notturno Frequente e ordinario (es. pesca con lampare) Limiti di riposo gente di mare
Sabato e domenica (pesca costiera e mediterranea) Riposo settimanale di almeno 48 ore, di regola sabato e domenica; con accordo di marineria si può pescare fino a 45 giornate l’anno, da recuperare, con indennità di almeno 22 € al giorno Art. 15 CCNL
Festività lavorate in deroga Recupero entro 10 giorni lavorativi prima o 20 dopo; indennità di almeno 22 € al giorno Art. 69 CCNL
Festivi in navigazione (navigazione a turni di guardia, tipica della pesca oceanica) Un giorno di riposo per ogni domenica o festività passata in navigazione, mezza giornata per i semifestivi Art. 34 CCNL
Compenso del notturno Compreso nella quota «alla parte», con il minimo garantito Artt. 9 e 22 CCNL
Straordinario A terra: +25% (art. 27). Oltre gli stretti: +25% diurno, +30% notturno o festivo, +40% notturno festivo (art. 28) Quota oraria = (importo fisso + valore mensa) / 173
Riposo Almeno 10 ore su 24 e 77 su 7 giorni (oppure massimo 14 ore di lavoro su 24 e 72 su 7) Art. 18 D.Lgs. 66/2003
Personale di terra Regole ordinarie su notturno/festivo CCNL personale non imbarcato

Nota: articoli del testo del CCNL del 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca). L’importo di 22 € vale dal 1° ottobre 2022 (artt. 15 e 69 del CCNL 23 settembre 2022; il testo 2019 indicava 18 €).

Pubblicita

Riposi compensativi e recuperi

Quando l’attività prosegue di notte o nei giorni festivi, il bilanciamento avviene di norma attraverso i riposi compensativi e i periodi di recupero previsti dalla disciplina marittima e dal CCNL. Al rientro in porto e tra una campagna e l’altra sono programmati periodi di riposo. La logica è compensare l’intensità del lavoro a bordo con un adeguato recupero, anche in funzione della sicurezza.

Il personale di terra

Per gli addetti che lavorano a terra (uffici, magazzino, lavorazione del pescato) il lavoro notturno, festivo e domenicale segue le regole ordinarie degli altri settori, con le relative maggiorazioni previste dal contratto per il personale non imbarcato: una disciplina distinta da quella dell’equipaggio.

Casi pratici

Tizio — Pesca notturna con le lampare
Tizio è imbarcato su un’unità che pratica la pesca con le lampare, attiva di notte. Il lavoro notturno è la normalità del suo mestiere: la sua prestazione è compensata attraverso la quota «alla parte» e il minimo garantito, nel rispetto dei periodi minimi di riposo previsti per la gente di mare.
Caio — Battuta che prosegue nel giorno festivo
Caio è in una battuta d’altura che prosegue in un giorno festivo. L’attività non si ferma, ma il lavoro è organizzato in modo da garantire i riposi minimi; il bilanciamento avviene con i riposi compensativi previsti dalla disciplina marittima e dal CCNL.
Sempronia — Turno notturno a terra in stabilimento
Sempronia lavora a terra nello stabilimento e svolge un turno notturno per la lavorazione del pescato fresco. Per lei valgono le regole ordinarie sul lavoro notturno del personale non imbarcato, con le maggiorazioni previste dal contratto.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Nella pesca si lavora di notte e di domenica?

Sì, frequentemente. Molte tecniche si praticano di notte o all'alba e l'attività non si ferma necessariamente nei festivi, soprattutto d'altura e oceanica. A bordo il lavoro notturno e festivo è ordinario, pur nel rispetto dei periodi minimi di riposo della gente di mare.

Il lavoro notturno a bordo è pagato di più?

No, non con una maggiorazione separata: il CCNL stabilisce che il trattamento del lavoro notturno a bordo è compreso nella retribuzione «alla parte» (art. 9), garantita dal minimo monetario. Le maggiorazioni (25%, 30% o 40%) valgono solo per lo straordinario a terra e nella pesca oltre gli stretti. Per il personale di terra valgono le regole ordinarie.

Esiste un riposo settimanale per chi è imbarcato?

Sì. Nella pesca costiera e mediterranea il riposo settimanale non può essere inferiore a 48 ore, di regola il sabato e la domenica (art. 15 del CCNL). Un accordo di marineria può prevedere l'uscita in quei giorni per al massimo 45 giornate l'anno, da recuperare, con un'indennità di almeno 22 € al giorno.

Come si tutela la salute di chi lavora di notte in mare?

Per chi lavora su navi da pesca l'art. 18 del D.Lgs. 66/2003 fissa almeno 10 ore di riposo su 24 e 77 su 7 giorni (oppure al massimo 14 ore di lavoro su 24 e 72 su 7); il riposo può essere diviso in due periodi al massimo, uno di almeno 6 ore. Il CCNL vieta il lavoro notturno a bordo ai minori di 18 anni (art. 9).

Il lavoro nei giorni festivi dà diritto a un recupero?

Sì. Nella navigazione a turni, tipica della pesca oceanica, per ogni domenica o festività passata in navigazione spetta un giorno di riposo, mezza giornata per i semifestivi (art. 34). Le festività lavorate in deroga vanno recuperate entro 10 giorni lavorativi prima o 20 dopo, con un'indennità di almeno 22 € al giorno (art. 69).

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.