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La guida
Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Pesca Marittima
Il pesce non conosce calendario: si pesca di notte, all’alba, nei festivi. Per chi è imbarcato il lavoro notturno e festivo è la regola, non l’eccezione, e la disciplina si adatta a questa realtà.
A bordo il lavoro notturno e festivo è una caratteristica ordinaria del mestiere. La disciplina segue i limiti di riposo della gente di mare e il sistema retributivo «alla parte», che già tiene conto della natura dell’attività. Il CCNL non prevede una maggiorazione generale per il notturno a bordo (è compreso nella «parte», art. 9); dà un’indennità giornaliera di almeno 22 € per le uscite di sabato e domenica concordate in marineria e maggiorazioni del 25-40% solo per lo straordinario a terra e oltre gli stretti. Per il personale di terra valgono le regole ordinarie.
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Notte e festivi: la normalità della pesca
In molti settori il lavoro notturno e festivo è un’eccezione, compensata da maggiorazioni. Nella pesca la situazione è rovesciata: moltissime tecniche di pesca si praticano di notte o all’alba (basti pensare alla pesca con le lampare, attratta dalla luce) e l’attività non si ferma necessariamente nei giorni festivi, soprattutto nelle battute d’altura e oceaniche. Il lavoro notturno e festivo è quindi una caratteristica ordinaria del mestiere, che la disciplina del settore tiene presente.
Il sistema «alla parte» e la natura dell’attività
Questa peculiarità incide sul trattamento economico. Nel sistema «alla parte», la prestazione dell’equipaggio — comprese le ore notturne e festive necessarie a portare a casa il pescato — è compensata attraverso la quota del ricavato e il minimo monetario garantito, che già riflettono la natura dell’attività. Per questo non sempre il lavoro notturno o festivo assume, a bordo, la forma di una maggiorazione oraria separata come negli altri settori. Il CCNL lo dice espressamente: il trattamento economico del lavoro notturno è «ricompreso» nella retribuzione dell’art. 22, cioè nella «parte» (art. 9 del testo del CCNL del 19 marzo 2019). Sono notturne le ore dalle 22 alle 6; i minori di 18 anni non possono lavorare a bordo dalle 22 alle 7.
I limiti di riposo della gente di mare
Anche se il lavoro notturno è frequente, ciò non significa assenza di limiti. La normativa speciale per la gente di mare fissa l’orario massimo di lavoro e i periodi minimi di riposo entro un determinato arco temporale, proprio per prevenire l’affaticamento, particolarmente pericoloso a bordo durante le ore notturne. Il rispetto di questi limiti è una garanzia di sicurezza per l’intero equipaggio.
| Aspetto | Nella pesca | Riferimento |
|---|---|---|
| Lavoro notturno | Frequente e ordinario (es. pesca con lampare) | Limiti di riposo gente di mare |
| Sabato e domenica (pesca costiera e mediterranea) | Riposo settimanale di almeno 48 ore, di regola sabato e domenica; con accordo di marineria si può pescare fino a 45 giornate l’anno, da recuperare, con indennità di almeno 22 € al giorno | Art. 15 CCNL |
| Festività lavorate in deroga | Recupero entro 10 giorni lavorativi prima o 20 dopo; indennità di almeno 22 € al giorno | Art. 69 CCNL |
| Festivi in navigazione (navigazione a turni di guardia, tipica della pesca oceanica) | Un giorno di riposo per ogni domenica o festività passata in navigazione, mezza giornata per i semifestivi | Art. 34 CCNL |
| Compenso del notturno | Compreso nella quota «alla parte», con il minimo garantito | Artt. 9 e 22 CCNL |
| Straordinario | A terra: +25% (art. 27). Oltre gli stretti: +25% diurno, +30% notturno o festivo, +40% notturno festivo (art. 28) | Quota oraria = (importo fisso + valore mensa) / 173 |
| Riposo | Almeno 10 ore su 24 e 77 su 7 giorni (oppure massimo 14 ore di lavoro su 24 e 72 su 7) | Art. 18 D.Lgs. 66/2003 |
| Personale di terra | Regole ordinarie su notturno/festivo | CCNL personale non imbarcato |
Nota: articoli del testo del CCNL del 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca). L’importo di 22 € vale dal 1° ottobre 2022 (artt. 15 e 69 del CCNL 23 settembre 2022; il testo 2019 indicava 18 €).
Riposi compensativi e recuperi
Quando l’attività prosegue di notte o nei giorni festivi, il bilanciamento avviene di norma attraverso i riposi compensativi e i periodi di recupero previsti dalla disciplina marittima e dal CCNL. Al rientro in porto e tra una campagna e l’altra sono programmati periodi di riposo. La logica è compensare l’intensità del lavoro a bordo con un adeguato recupero, anche in funzione della sicurezza.
Il personale di terra
Per gli addetti che lavorano a terra (uffici, magazzino, lavorazione del pescato) il lavoro notturno, festivo e domenicale segue le regole ordinarie degli altri settori, con le relative maggiorazioni previste dal contratto per il personale non imbarcato: una disciplina distinta da quella dell’equipaggio.
Casi pratici
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Domande frequenti
Nella pesca si lavora di notte e di domenica?
Sì, frequentemente. Molte tecniche si praticano di notte o all'alba e l'attività non si ferma necessariamente nei festivi, soprattutto d'altura e oceanica. A bordo il lavoro notturno e festivo è ordinario, pur nel rispetto dei periodi minimi di riposo della gente di mare.
Il lavoro notturno a bordo è pagato di più?
No, non con una maggiorazione separata: il CCNL stabilisce che il trattamento del lavoro notturno a bordo è compreso nella retribuzione «alla parte» (art. 9), garantita dal minimo monetario. Le maggiorazioni (25%, 30% o 40%) valgono solo per lo straordinario a terra e nella pesca oltre gli stretti. Per il personale di terra valgono le regole ordinarie.
Esiste un riposo settimanale per chi è imbarcato?
Sì. Nella pesca costiera e mediterranea il riposo settimanale non può essere inferiore a 48 ore, di regola il sabato e la domenica (art. 15 del CCNL). Un accordo di marineria può prevedere l'uscita in quei giorni per al massimo 45 giornate l'anno, da recuperare, con un'indennità di almeno 22 € al giorno.
Come si tutela la salute di chi lavora di notte in mare?
Per chi lavora su navi da pesca l'art. 18 del D.Lgs. 66/2003 fissa almeno 10 ore di riposo su 24 e 77 su 7 giorni (oppure al massimo 14 ore di lavoro su 24 e 72 su 7); il riposo può essere diviso in due periodi al massimo, uno di almeno 6 ore. Il CCNL vieta il lavoro notturno a bordo ai minori di 18 anni (art. 9).
Il lavoro nei giorni festivi dà diritto a un recupero?
Sì. Nella navigazione a turni, tipica della pesca oceanica, per ogni domenica o festività passata in navigazione spetta un giorno di riposo, mezza giornata per i semifestivi (art. 34). Le festività lavorate in deroga vanno recuperate entro 10 giorni lavorativi prima o 20 dopo, con un'indennità di almeno 22 € al giorno (art. 69).