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La guida

Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

In sintesi

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ogni 7 giorni, di norma la domenica. Qualora lavori di domenica o in giorno festivo, ha diritto a un riposo compensativo e alla maggiorazione retributiva prevista dal CCNL. La percentuale di maggiorazione varia in base al contratto collettivo applicato.

Tabella riepilogativa

Lavoro nelle festività: diritti del lavoratore
Tipo di giornata Diritto al riposo compensativo Maggiorazione retributiva
Domenica (giorno di riposo settimanale) Sì – riposo compensativo in altro giorno Fissata dal CCNL
Festività nazionali (es. 25 aprile, 1° maggio) Sì – o retribuzione aggiuntiva, secondo CCNL Fissata dal CCNL
Festività soppresse Dipende dal CCNL Spesso assorbita in permessi ex-festività
Settori con deroghe (commercio, turismo, sanità) Riposo compensativo garantito comunque entro 14 giorni Fissata dal CCNL di settore

Il diritto al riposo domenicale e alle festività

L’art. 2109 del Codice Civile e il D.Lgs. 66/2003 garantiscono al lavoratore il riposo settimanale ogni 7 giorni, normalmente coincidente con la domenica. Il lavoratore ha inoltre diritto al riposo nelle festività nazionali stabilite dalla legge (tra cui il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e le festività religiose riconosciute). Nei settori in cui è necessaria la continuità del servizio (commercio, ospedali, alberghi) sono previste deroghe.

Cosa spetta se si lavora di domenica o in festività

Chi lavora nel proprio giorno di riposo settimanale ha diritto a un riposo compensativo in un altro giorno e alla maggiorazione retributiva prevista dal CCNL. La percentuale di maggiorazione varia in base al contratto collettivo applicato. Alcuni CCNL prevedono in alternativa una retribuzione aggiuntiva per ogni festività lavorata, senza riposo compensativo obbligatorio.

Deroghe per i settori a ciclo continuo

Nei settori a ciclo continuo o con apertura festiva obbligatoria (sanità, grande distribuzione, trasporti, turismo) le deroghe al riposo domenicale sono ammesse dalla legge e disciplinate dai rispettivi CCNL. In ogni caso il lavoratore deve fruire del riposo compensativo entro 14 giorni e ha diritto alle maggiorazioni contrattuali.

Casi pratici

Tizio – chiamato a lavorare il 1° maggio

Tizio viene chiamato a lavorare il 1° maggio (festività nazionale). Ha diritto alla retribuzione ordinaria più la maggiorazione festiva prevista dal suo CCNL. A seconda del contratto, potrà avere anche diritto a un giorno di riposo compensativo.

Caia – turni domenicali nel commercio

Caia lavora in un supermercato con turni domenicali programmati. Il suo CCNL del Commercio prevede una specifica maggiorazione per le domeniche lavorate e garantisce il riposo compensativo settimanale. La percentuale di maggiorazione varia in base al contratto collettivo applicato.

Sempronio – rifiuto di lavorare in festività

Il datore chiede a Sempronio di lavorare il 25 aprile senza preavviso. Se il CCNL non prevede l’obbligo di lavoro festivo in quel settore, Sempronio può rifiutare. In ogni caso, se accetta, ha diritto alla piena tutela retributiva e compensativa prevista dal contratto.

Domande frequenti

Quanto si guadagna lavorando di domenica?

La maggiorazione per il lavoro domenicale è stabilita dal CCNL: la percentuale varia in base al contratto collettivo applicato. Non esiste una percentuale fissa di legge.

Se lavoro in festività ho diritto anche al riposo compensativo?

Sì, di norma il lavoratore che presta servizio nel giorno di riposo settimanale ha diritto a un riposo compensativo in altro giorno. I dettagli dipendono dal CCNL e dal settore di appartenenza.

Quali sono le festività nazionali in Italia?

Le festività nazionali includono: 1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, e la festa del Santo Patrono locale. Le festività soppresse sono spesso sostituite da permessi ex-festività secondo il CCNL.

Il datore può obbligarmi a lavorare di domenica?

Nei settori in cui è prevista la derogabilità del riposo domenicale e il CCNL lo consente, sì. In tali casi il lavoratore ha comunque diritto al riposo compensativo e alle maggiorazioni contrattuali.

Cosa succede se il datore non paga la maggiorazione festiva?

Il lavoratore può contestare il mancato pagamento con una diffida al datore, ricorrere al sindacato o rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o al giudice del lavoro per recuperare le somme dovute.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

Il pagamento del lavoro festivo e domenicale e uno dei punti su cui piu spesso nasce confusione in busta paga, perche intreccia tre piani distinti: il diritto al riposo, la maggiorazione retributiva e il regime delle festivita. Conviene tenerli separati, perche le regole e le fonti non coincidono.

Il riposo settimanale come diritto indisponibile

L'art. 2109 c.c. e l'art. 9 del D.Lgs. 66/2003 garantiscono un riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola coincidente con la domenica e cumulabile con il riposo giornaliero. Si tratta di un diritto a tutela della salute, non monetizzabile in via ordinaria: la sua funzione e il recupero psicofisico, non un corrispettivo economico aggiuntivo.

Domenica lavorata: compensativo e maggiorazione

Quando il lavoratore presta servizio nel proprio giorno di riposo settimanale matura due distinti diritti: il riposo compensativo in altra giornata e la maggiorazione retributiva. La legge impone il compensativo ma non determina la percentuale della maggiorazione, che e rimessa interamente alla contrattazione collettiva. Per conoscerne l'entita occorre leggere la tabella del CCNL vigente nel settore.

Festivita nazionali e infrasettimanali

Le festivita nazionali (tra cui 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) e quelle religiose riconosciute seguono una logica propria. Se cadono in giornata lavorativa e non si lavora, la retribuzione e comunque dovuta; se si lavora, spettano la retribuzione ordinaria e la maggiorazione festiva prevista dal contratto. Alcuni CCNL prevedono, in alternativa al compensativo, una retribuzione aggiuntiva per ciascuna festivita lavorata.

Settori a ciclo continuo e deroghe

Nei comparti in cui la continuita del servizio e essenziale - sanita, grande distribuzione, trasporti, turismo, alberghiero - la legge ammette deroghe al riposo domenicale. La deroga non cancella il diritto: il riposo compensativo deve essere comunque fruito nei termini fissati dalla normativa e dal contratto, e restano dovute le maggiorazioni contrattuali.

Festivita soppresse ed ex festivita

Le cosiddette festivita soppresse sono spesso gestite tramite permessi retribuiti (ROL/ex festivita) il cui trattamento e definito dal CCNL. La loro disciplina varia molto da contratto a contratto: per sapere se sono assorbite in monte ore, monetizzabili o fruibili come permessi, occorre verificare la specifica clausola contrattuale.

Come leggere la busta paga

In cedolino il lavoro domenicale o festivo compare di norma come voce distinta, con l'indicazione delle ore e della percentuale di maggiorazione applicata. In caso di dubbio sulla correttezza degli importi e utile confrontare la voce con la tabella retributiva del CCNL applicato, evitando di assumere percentuali standard: ogni contratto fissa le proprie.

Limiti e tutele particolari

Alcune categorie godono di tutele rafforzate: lavoratori con figli disabili, lavoratrici in gravidanza, soggetti con limitazioni di idoneita possono avere diritto all'esonero o alla priorita nell'assegnazione dei turni festivi. Tali tutele derivano dalla legge e dai CCNL e prevalgono sulle esigenze organizzative del datore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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