Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Pesca

Dimissioni volontarie e preavviso nel CCNL Pesca Marittima

Anche chi lavora in mare può lasciare il posto di propria volontà. Ma le dimissioni del marittimo devono fare i conti con il preavviso, la procedura di legge e le regole speciali dello sbarco.

In sintesi

Il marittimo che si dimette deve dare il preavviso previsto dal CCNL, graduato per qualifica e anzianità; in mancanza è tenuto all’indennità sostitutiva. Le dimissioni seguono la procedura telematica di legge, con le peculiarità del lavoro marittimo. È possibile dimettersi senza preavviso per giusta causa. Restano ferme le regole del Codice della navigazione sullo sbarco. I termini vanno verificati sul contratto.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
Riferimento di legge
Procedura telematica delle dimissioni; Codice della navigazione (sbarco e rientro)
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le dimissioni e il preavviso

Le dimissioni volontarie sono l’atto con cui il lavoratore recede dal rapporto di lavoro. Anche il marittimo che intende dimettersi deve di regola rispettare un termine di preavviso, così da consentire all’armatore di organizzare la sostituzione e di non lasciare scoperta l’unità. Il preavviso è di norma graduato per qualifica e per anzianità di servizio.

Se il marittimo non rispetta il preavviso, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato. I termini esatti del preavviso variano per qualifica e sono fissati dal CCNL: vanno verificati sul testo.

Preavviso di dimissioni (criterio indicativo)
Profilo Criterio Durata del preavviso
Mozzo / marinaio Qualifiche di coperta Più breve
Motorista / capo pesca Responsabilità tecnica o di cattura Intermedia
Comandante Direzione della spedizione Più estesa

Nota: la tabella illustra il criterio di graduazione, non i giorni esatti. La durata del preavviso di dimissioni per ciascuna qualifica è quella del CCNL e va verificata sul testo.

La forma delle dimissioni

Per la generalità dei lavoratori subordinati le dimissioni devono essere presentate con la procedura telematica prevista dalla legge, introdotta per contrastare il fenomeno delle «dimissioni in bianco». Nel lavoro marittimo esistono peculiarità connesse alla disciplina speciale e alla vita di bordo, che possono incidere sulle modalità concrete. È quindi importante verificare la procedura corretta applicabile al proprio rapporto, rivolgendosi al datore o a un consulente del lavoro per non incorrere in vizi formali.

Dimissioni per giusta causa

Il lavoratore può dimettersi senza preavviso in presenza di una giusta causa, cioè di un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto. Nel settore della pesca possono rilevare, ad esempio, il mancato pagamento della retribuzione o condizioni di lavoro pericolose per la sicurezza. In questi casi il marittimo ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore. La giusta causa va però adeguatamente documentata.

Dimissioni e sbarco

Le dimissioni si coordinano con le regole del Codice della navigazione sullo sbarco. Se il rapporto cessa in un luogo diverso dal porto di imbarco, restano applicabili le tutele sul rientro del marittimo. La cessazione effettiva e lo sbarco vanno gestiti nel rispetto della sicurezza della navigazione: non sarebbe ammissibile abbandonare il posto in modo da mettere a rischio l’unità o l’equipaggio.

Cosa spetta con le dimissioni

Con le dimissioni il lavoratore conserva il diritto alle competenze di fine rapporto: TFR accantonato (art. 2120 c.c.), indennità per ferie maturate e non godute, eventuali ratei di mensilità aggiuntive. Per l’eventuale accesso alle prestazioni di disoccupazione, invece, valgono le regole specifiche dell’ente competente, che distinguono tra le diverse cause di cessazione.

Casi pratici

Tizio — Dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, marinaio, decide di cambiare lavoro e si dimette rispettando il preavviso previsto dal CCNL per la sua qualifica. Lavora il periodo di preavviso e alla cessazione riceve le competenze di fine rapporto, compreso il TFR.
Caio — Dimissioni per mancato pagamento
Caio non riceve la retribuzione da diversi mesi. Si dimette per giusta causa, senza preavviso, documentando il mancato pagamento. Ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore, oltre alle competenze di fine rapporto.
Sempronio — Mancato preavviso
Sempronio si dimette da un giorno all’altro, senza una giusta causa e senza rispettare il preavviso. Il datore può trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato previsto dal CCNL.

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare per dimettermi da un peschereccio?
Il marittimo che si dimette deve rispettare il preavviso del CCNL, di regola graduato per qualifica e anzianità. In mancanza, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva. I termini variano per qualifica e vanno verificati sul testo del contratto.
Le dimissioni del marittimo vanno fatte in modo telematico?
Per la generalità dei lavoratori le dimissioni seguono la procedura telematica di legge, a tutela contro le dimissioni in bianco. Per i marittimi esistono peculiarità legate alla disciplina speciale. Conviene verificare la modalità corretta con il datore o un consulente del lavoro.
Posso dimettermi senza preavviso per giusta causa?
Sì. In presenza di una giusta causa (ad esempio mancato pagamento della retribuzione o condizioni di lavoro pericolose) il lavoratore può dimettersi senza preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore. La giusta causa va documentata.
Cosa accade se mi dimetto mentre sono imbarcato lontano dal porto?
Le dimissioni si coordinano con le regole del Codice della navigazione sullo sbarco. Se il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco, restano le tutele sul rientro del marittimo. Sbarco e cessazione vanno gestiti nel rispetto della sicurezza della navigazione.
Con le dimissioni perdo il TFR?
No. Il TFR spetta alla cessazione del rapporto qualunque ne sia la causa, comprese le dimissioni. Viene liquidato il TFR accantonato secondo l’art. 2120 c.c. Per la disoccupazione, invece, valgono le regole specifiche dell’ente competente.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Le dimissioni del marittimo si coordinano con la disciplina sullo sbarco del Codice della navigazione. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le dimissioni del marittimo imbarcato sono recesso unilaterale (art. 2118 c.c.) con obbligo di preavviso, salvo la giusta causa che lo esonera (art. 2119 c.c.).
  • La durata del preavviso è quella delle tabelle del CCNL Pesca vigente, parametrata su qualifica e anzianità di imbarco.
  • La cessazione si interseca con il Codice della navigazione: lo sbarco e l'arruolamento hanno regole proprie che convivono con la disciplina lavoristica.
  • Le dimissioni volontarie sono soggette alla procedura telematica obbligatoria, revocabile entro 7 giorni dalla trasmissione.
  • Il mancato preavviso comporta l'indennità sostitutiva; la giusta causa (art. 2119 c.c.) consente invece la cessazione immediata.
Indice dei contenuti

Le dimissioni del lavoratore della pesca marittima sono un istituto a doppia anima: da un lato seguono la disciplina generale del recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dall'altro si intrecciano con la peculiarità dell'imbarco e con il Codice della navigazione. Chi presta servizio a bordo di un peschereccio non può semplicemente "smettere" da un giorno all'altro, perché la sicurezza della navigazione e la composizione minima dell'equipaggio impongono cautele che il lavoro di terra non conosce.

La natura del recesso volontario

Le dimissioni sono recesso unilaterale ai sensi dell'art. 2118 c.c.: il marittimo manifesta la volontà di sciogliere il rapporto e, di regola, deve rispettare il preavviso. Si tratta di un atto recettizio, che produce effetto quando giunge a conoscenza dell'armatore. La libertà di dimettersi è piena, ma la sua dimensione temporale è governata dal preavviso, che serve a consentire la sostituzione a bordo.

Il preavviso e la sua misura

La durata del preavviso non è uniforme: dipende dalla qualifica e dall'anzianità di imbarco, secondo quanto stabilito dalle tabelle del CCNL Pesca vigente. La ratio è pratica: sostituire un comandante o un motorista richiede tempi diversi rispetto a un mozzo. Chi recede senza rispettare il termine è tenuto all'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo.

La forma: la procedura telematica

Anche per il settore della pesca le dimissioni volontarie soggiacciono alla procedura telematica obbligatoria, pensata per contrastare le dimissioni in bianco. La comunicazione si perfeziona con la trasmissione del modulo ed è revocabile entro sette giorni: in questo intervallo il marittimo può ripensarci e proseguire il rapporto. La forma orale o la semplice comunicazione a voce al comandante non sono sufficienti.

Il dialogo con il Codice della navigazione

La cessazione del rapporto convive con le regole dello sbarco e dell'arruolamento. Il marittimo, anche dopo aver dato le dimissioni, è tenuto a garantire la sicurezza dell'unità fino allo sbarco regolare, che avviene tipicamente al rientro in porto. Questo profilo distingue nettamente la pesca dal lavoro di terra: l'effetto liberatorio non coincide necessariamente con l'ultimo giorno di calendario, ma con il momento in cui l'equipaggio può essere ricostituito in sicurezza.

La giusta causa che esonera dal preavviso

L'art. 2119 c.c. consente le dimissioni immediate, senza preavviso, quando ricorra una giusta causa: una violazione grave degli obblighi dell'armatore - ad esempio il mancato pagamento delle retribuzioni o condizioni di imbarco che mettano a rischio l'incolumità - può legittimare l'abbandono del rapporto e dare diritto all'indennità sostitutiva a carico del datore.

Effetti sull'anzianità e sul TFR

Le dimissioni regolari non pregiudicano i diritti maturati: il trattamento di fine rapporto, calcolato accantonando per ciascun anno una quota della retribuzione divisa per 13,5 e rivalutata, spetta in ogni caso. Restano dovute le competenze di fine rapporto, le ferie non godute e le mensilità aggiuntive maturate.

Domande frequenti

Il marittimo può dimettersi in qualsiasi momento?

Sì, ma le dimissioni sono recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) e devono conciliarsi con le regole dello sbarco: l'effetto liberatorio concreto matura tipicamente al rientro in porto, per garantire la sicurezza dell'equipaggio.

Quanto preavviso deve dare?

La durata dipende da qualifica e anzianità di imbarco ed è fissata dalle tabelle del CCNL Pesca vigente. Sostituire un comandante richiede tempi diversi rispetto a un mozzo.

Le dimissioni vanno fatte in forma telematica?

Sì. Le dimissioni volontarie richiedono il modulo telematico obbligatorio, revocabile entro 7 giorni dalla trasmissione. La comunicazione orale al comandante non è sufficiente.

Posso dimettermi senza preavviso?

Solo per giusta causa ex art. 2119 c.c., come il mancato pagamento delle retribuzioni o condizioni di imbarco pericolose. In tal caso spetta l'indennità sostitutiva a carico dell'armatore.

Le dimissioni fanno perdere il TFR?

No. Il trattamento di fine rapporto spetta anche in caso di dimissioni volontarie, insieme alle ferie non godute e alle mensilità aggiuntive maturate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.