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La guida
Dimissioni volontarie e preavviso nel CCNL Pesca Marittima
Anche chi lavora in mare può lasciare il posto di propria volontà. Ma le dimissioni del marittimo devono fare i conti con il preavviso, la procedura di legge e le regole speciali dello sbarco.
Il marittimo con contratto d’imbarco a tempo indeterminato che si dimette deve dare un preavviso di 15 giorni, uguale per tutti i gradi e le categorie (art. 41 del CCNL); in mancanza è tenuto all’indennità sostitutiva. Nei contratti a campagna di pesca non c’è preavviso: il rapporto si risolve di diritto al rientro della nave. Le dimissioni seguono la procedura telematica di legge, con le peculiarità del lavoro marittimo. È possibile dimettersi senza preavviso per giusta causa. Restano ferme le regole del Codice della navigazione sullo sbarco.
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Le dimissioni e il preavviso
Le dimissioni volontarie sono l’atto con cui il lavoratore recede dal rapporto di lavoro. Anche il marittimo che intende dimettersi deve di regola rispettare un termine di preavviso, così da consentire all’armatore di organizzare la sostituzione e di non lasciare scoperta l’unità. Per il CCNL Pesca (art. 41) il preavviso è di 15 giorni per tutti i gradi e le categorie, qualunque sia la qualifica o l’anzianità di imbarco; la comunicazione va fatta per iscritto.
Se il marittimo non rispetta il preavviso, l’armatore può trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari a tante giornate di importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei di 13a e 14a quanti sono i giorni di preavviso non osservati (art. 41). Il preavviso non può essere dato durante i riposi compensativi o le ferie. Non si applica ai contratti a campagna di pesca, che si risolvono di diritto al rientro della nave nel porto di armamento o di discarica, in porti nazionali o esteri.
| Situazione | Preavviso |
|---|---|
| Contratto d’imbarco a tempo indeterminato, tutti i gradi e le categorie (mozzo, marinaio, motorista, capo pesca, comandante) | 15 giorni |
| Contratto a campagna di pesca | Nessun preavviso: si risolve di diritto al rientro della nave |
| Preavviso non osservato | Indennità: tante giornate di importo fisso, valore mensa e ratei di 13a e 14a quanti sono i giorni non osservati |
Nota: importi e giornate sono quelli del testo del CCNL del 19 marzo 2019 (art. 41); i rinnovi del 2022 e del 2024 hanno rivalutato i valori delle indennità, per i quali va controllata la tabella aggiornata dell’armatore.
La forma delle dimissioni
Per la generalità dei lavoratori subordinati le dimissioni devono essere presentate con la procedura telematica prevista dalla legge, introdotta per contrastare il fenomeno delle «dimissioni in bianco». Nel lavoro marittimo esistono peculiarità connesse alla disciplina speciale e alla vita di bordo, che possono incidere sulle modalità concrete. È quindi importante verificare la procedura corretta applicabile al proprio rapporto, rivolgendosi al datore o a un consulente del lavoro per non incorrere in vizi formali.
Dimissioni per giusta causa
Il lavoratore può dimettersi senza preavviso in presenza di una giusta causa, cioè di un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto. Nel settore della pesca possono rilevare, ad esempio, il mancato pagamento della retribuzione o condizioni di lavoro pericolose per la sicurezza. In questi casi il marittimo ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore. La giusta causa va però adeguatamente documentata.
Dimissioni e sbarco
Le dimissioni si coordinano con le regole del Codice della navigazione sullo sbarco. Se il rapporto cessa in un luogo diverso dal porto di imbarco, restano applicabili le tutele sul rientro del marittimo. La cessazione effettiva e lo sbarco vanno gestiti nel rispetto della sicurezza della navigazione: non sarebbe ammissibile abbandonare il posto in modo da mettere a rischio l’unità o l’equipaggio.
Cosa spetta con le dimissioni
Con le dimissioni il lavoratore conserva il diritto alle competenze di fine rapporto: TFR accantonato (art. 2120 c.c.), indennità per ferie maturate e non godute, eventuali ratei di mensilità aggiuntive. Per l’eventuale accesso alle prestazioni di disoccupazione, invece, valgono le regole specifiche dell’ente competente, che distinguono tra le diverse cause di cessazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare per dimettermi da un peschereccio?
15 giorni, uguali per tutti i gradi e le categorie (art. 41 del CCNL Pesca), con comunicazione scritta. In mancanza l'armatore può trattenere l'indennità sostitutiva, pari a tante giornate di importo fisso, valore mensa e ratei di 13a e 14a quanti sono i giorni non osservati. Nei contratti a campagna non c'è preavviso.
Le dimissioni del marittimo vanno fatte in modo telematico?
Per la generalità dei lavoratori le dimissioni seguono la procedura telematica di legge, a tutela contro le dimissioni in bianco. Per i marittimi esistono peculiarità legate alla disciplina speciale. Conviene verificare la modalità corretta con il datore o un consulente del lavoro.
Posso dimettermi senza preavviso per giusta causa?
Sì. In presenza di una giusta causa (ad esempio mancato pagamento della retribuzione o condizioni di lavoro pericolose) il lavoratore può dimettersi senza preavviso e ha diritto all'indennità sostitutiva a carico del datore. La giusta causa va documentata.
Cosa accade se mi dimetto mentre sono imbarcato lontano dal porto?
Le dimissioni si coordinano con le regole del Codice della navigazione sullo sbarco. Se il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco, restano le tutele sul rientro del marittimo. Sbarco e cessazione vanno gestiti nel rispetto della sicurezza della navigazione.
Con le dimissioni perdo il TFR?
No. Il TFR spetta alla cessazione del rapporto qualunque ne sia la causa, comprese le dimissioni. Viene liquidato il TFR accantonato secondo l'art. 2120 c.c. Per la disoccupazione, invece, valgono le regole specifiche dell'ente competente.