Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Pesca

Contratto a tempo determinato e arruolamento a campagna nel CCNL Pesca Marittima

Nel lavoro a bordo il tempo determinato ha un volto particolare: quello dell’arruolamento per una campagna di pesca, una forma a termine cucita sulle esigenze del mare, soprattutto della pesca oceanica.

In sintesi

Il rapporto dell’equipaggio è presunto a tempo indeterminato, ma il Codice della navigazione e il CCNL ammettono l’arruolamento per una sola campagna di pesca o per un determinato tipo di pesca: una forma a termine tipica del settore, frequente nella pesca oceanica. La disciplina di legge sul contratto a termine si integra con le regole marittime. I dettagli vanno verificati sul contratto.

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Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
Riferimento di legge
Codice della navigazione (arruolamento); disciplina generale del contratto a tempo determinato
Fonte
Testo del CCNL 23 settembre 2022 (Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024

La regola: rapporto presunto a tempo indeterminato

Nel settore della pesca vale un principio importante: il rapporto di lavoro dell’equipaggio si presume a tempo indeterminato, salvo diversa previsione del contratto di arruolamento. È quindi il ricorso a un termine a dover trovare un fondamento, non la stabilità del rapporto. Questa impostazione tutela il lavoratore, evitando che il termine sia la forma normale del rapporto.

L’arruolamento per una campagna di pesca

Accanto alla regola generale, il Codice della navigazione e il CCNL ammettono forme di arruolamento a termine tipiche del settore: il rapporto può essere instaurato per una sola campagna di pesca oppure per un determinato tipo di pesca. In questi casi il rapporto è legato a una spedizione specifica e cessa al termine della campagna.

Questa modalità è particolarmente frequente nella pesca oceanica (tipo D), che comporta spedizioni lunghe, lontane dal porto base e organizzate per campagne: l’arruolamento a campagna risponde proprio alla natura di queste attività.

I limiti di legge e la loro integrazione

La disciplina generale del contratto a tempo determinato — con i suoi limiti di durata massima, le causali e i vincoli al rinnovo — si integra con le regole speciali del lavoro marittimo. L’arruolamento a campagna trova il proprio fondamento nelle peculiarità del settore, ma ciò non esclude le tutele del lavoratore. Per stabilire quali limiti e quali garanzie si applichino al singolo rapporto è necessario leggere insieme il contratto di arruolamento e il CCNL.

Forme del rapporto nel settore della pesca
Forma Caratteristica Contesto tipico
Tempo indeterminato Regola generale presunta Pesca costiera e d’altura stabile
Arruolamento a campagna A termine, legato alla spedizione Pesca oceanica, campagne lunghe
Per un tipo di pesca A termine, legato all’attività Attività stagionali o specifiche

Nota: durata massima, causali e limiti applicabili al rapporto a termine dipendono dalla combinazione tra disciplina generale e regole marittime. Vanno verificati sul contratto di arruolamento e sul CCNL.

Tutele al termine del rapporto

Anche nel rapporto a termine o a campagna il marittimo conserva tutele importanti:

  • matura il TFR in proporzione al servizio prestato (art. 2120 c.c.);
  • ha diritto alle competenze di fine rapporto, come l’indennità per ferie maturate e non godute;
  • se il rapporto cessa in un luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore deve provvedere al rientro del marittimo secondo il Codice della navigazione.

Conversione in rapporto a tempo indeterminato

Se il rapporto prosegue oltre i limiti o senza i presupposti che giustificano il termine, può convertirsi in rapporto a tempo indeterminato, secondo i principi generali. Del resto, essendo la stabilità la regola presunta, è il ricorso al termine a dover essere fondato: in mancanza, prevale la natura a tempo indeterminato del rapporto.

Casi pratici

Tizio — Arruolato per una campagna oceanica
Tizio è arruolato per una singola campagna di pesca oceanica. Il rapporto è legato a quella spedizione e cessa al suo termine. Tizio matura comunque il TFR in proporzione e, cessando in un porto diverso da quello di imbarco, ha diritto al rientro a carico dell’armatore.
Caio — Rapporto presunto a tempo indeterminato
Caio si imbarca su un’unità di pesca costiera senza che il contratto di arruolamento preveda un termine. In assenza di una previsione di termine, il rapporto si presume a tempo indeterminato, con la piena disciplina della stabilità.
Sempronio — Proseguimento oltre il termine
Sempronio è arruolato a campagna, ma di fatto continua a lavorare oltre la conclusione della campagna senza i presupposti che giustificano un nuovo termine. Tale proseguimento può comportare la conversione del rapporto in tempo indeterminato, secondo i principi generali.
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Domande frequenti

Nella pesca il contratto è sempre a tempo indeterminato?

Il rapporto si presume a tempo indeterminato, salvo diversa previsione del contratto di arruolamento. Il Codice della navigazione e il CCNL ammettono però forme di arruolamento a termine tipiche del settore: per una sola campagna o per un determinato tipo di pesca.

Cos'è l'arruolamento per una campagna di pesca?

È una forma di rapporto a termine legata alla durata di una specifica campagna: si instaura per quella spedizione e cessa al termine. È frequente nella pesca oceanica, fatta di spedizioni lunghe e organizzate per campagne.

Al contratto a termine nella pesca si applicano i limiti di legge?

La disciplina generale del contratto a tempo determinato si integra con le regole speciali marittime. L'arruolamento a campagna si fonda sulle peculiarità del settore. Limiti e tutele del singolo rapporto vanno verificati sul contratto di arruolamento e sul CCNL.

Al termine della campagna spettano TFR e altre competenze?

Sì. Anche nel rapporto a termine o a campagna si matura il TFR in proporzione (art. 2120 c.c.) e le competenze di fine rapporto, come le ferie non godute. Se il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco, l'armatore deve provvedere al rientro.

Il contratto a termine può trasformarsi in indeterminato?

Sì. Se il rapporto prosegue oltre i limiti o senza i presupposti che giustificano il termine, può convertirsi in tempo indeterminato. Essendo la stabilità la regola presunta, è il ricorso al termine a dover essere fondato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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