Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Pesca

Maternità, paternità e congedi nel CCNL Pesca Marittima

Le tutele per i genitori che lavorano valgono anche per chi lavora in mare. Ma il divieto di adibire la gestante al lavoro a bordo introduce una particolarità tipica del settore della pesca.

In sintesi

Le tutele di maternità e paternità si fondano sul d.lgs. 151/2001 e si applicano anche nella pesca. La lavoratrice gestante non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi protetti; spettano congedo di maternità (di regola cinque mesi), congedo di paternità e congedi parentali. L’indennità è erogata dall’INPS secondo le regole speciali dei marittimi. Il testo del CCNL 2019 rinvia alla legge (art. 12) e non prevede integrazioni dell’indennità di maternità.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
Riferimento di legge
D.lgs. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità); gestione INPS per i marittimi
Fonte
Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

Le tutele di legge si applicano anche in mare

Le protezioni a favore della genitorialità non sono materia rimessa alla sola contrattazione: discendono dal Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. 151/2001), norma di legge inderogabile. Queste tutele si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori del settore della pesca e dell’acquacoltura, sia imbarcati sia di terra, con gli adattamenti richiesti dalla specificità del lavoro a bordo.

Il divieto di lavoro a bordo per la gestante

La particolarità più evidente nel settore è che la lavoratrice in stato di gravidanza non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi di astensione obbligatoria e gode delle protezioni in materia di salute e sicurezza previste per le gestanti. Dove possibile, l’impresa può adibirla a mansioni compatibili a terra; in caso contrario può ricorrere all’astensione anticipata. La soluzione concreta dipende dall’organizzazione dell’impresa e dalla valutazione dei rischi.

Il congedo di maternità

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, pari di regola a cinque mesi complessivi distribuiti tra prima e dopo il parto, con possibilità di flessibilità nei limiti di legge. Durante il congedo spetta un’indennità di maternità; per le lavoratrici marittime è gestita dall’INPS secondo le regole della gestione speciale (già ex IPSEMA). Il CCNL (art. 12) rinvia al D.Lgs. 151/2001 per i congedi parentali; i periodi di aspettativa della L. 53/2000 non sono retribuiti e non comportano oneri per l’azienda, TFR compreso. Il testo del CCNL 2019 non prevede integrazioni dell’indennità di maternità.

Congedo di paternità e congedi parentali

Accanto alla maternità, la legge riconosce:

  • il congedo di paternità obbligatorio, da fruire nei giorni previsti intorno alla nascita del figlio, oltre alle ipotesi di congedo di paternità alternativo nei casi stabiliti;
  • il congedo parentale, spettante a entrambi i genitori entro i limiti di età del figlio e di durata fissati dal d.lgs. 151/2001, con la relativa indennità per le frazioni indennizzabili;
  • i riposi giornalieri per allattamento e i permessi per la malattia del figlio nei limiti di legge.

Per i lavoratori della pesca queste tutele vanno coordinate con i tempi della navigazione e con i cicli di imbarco e sbarco.

Pubblicita

Tabella riepilogativa

Congedi per la genitorialità nel settore della pesca
Istituto Fonte Durata / nota
Congedo di maternità D.lgs. 151/2001 Di regola 5 mesi, indennità INPS; divieto di lavoro a bordo
Congedo di paternità obbligatorio D.lgs. 151/2001 10 giorni lavorativi al 100% (20 in caso di parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001)
Congedo parentale D.lgs. 151/2001 Entrambi i genitori: 10 mesi complessivi (11 se il padre ne usa almeno 3), fino ai 14 anni del figlio
Riposi per allattamento D.lgs. 151/2001 Nei limiti di legge, modalità compatibili con l’attività
Tutela salute e sicurezza gestante D.lgs. 151/2001 Spostamento a mansioni compatibili o astensione anticipata

Nota: le durate e le percentuali di indennità sono quelle fissate dalla legge. Il CCNL non aggiunge integrazioni a carico dell’armatore: l’art. 12 rinvia alla legge e armonizza congedi e permessi con le esigenze della navigazione e della sicurezza.

Casi pratici

Tizia — Marinaia in gravidanza
Tizia è marinaia e comunica all’armatore lo stato di gravidanza. Da quel momento non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi protetti: l’impresa valuta se assegnarle mansioni compatibili a terra; non essendo possibile, Tizia accede all’astensione, con l’indennità prevista. Al congedo di maternità seguirà, se lo vorrà, il congedo parentale.
Caio — Congedo di paternità
Caio diventa padre mentre è imbarcato su un’unità d’altura. Ha diritto al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge: ne programma la fruizione in occasione del rientro in porto, coordinandosi con l’armatore per non lasciare scoperto il proprio diritto.
Sempronia — Congedo parentale frazionato
Sempronia, dopo la maternità, intende usare il congedo parentale a periodi, alternandosi con il padre del bambino. Fruisce delle frazioni indennizzabili previste dal d.lgs. 151/2001, programmando i periodi tra una campagna e l’altra in accordo con il datore di lavoro.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

La maternità è tutelata anche per chi lavora su un peschereccio?

Sì. Le tutele del d.lgs. 151/2001 si applicano anche alle lavoratrici della pesca e dell'acquacoltura. La gestante non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi di astensione obbligatoria e gode delle protezioni in materia di salute e sicurezza previste per le gestanti.

Quanto dura il congedo di maternità?

È il periodo di astensione obbligatoria previsto dal d.lgs. 151/2001, di regola cinque mesi complessivi tra prima e dopo il parto, con possibilità di flessibilità. Durante il congedo spetta un'indennità; per le marittime è gestita dall'INPS secondo le regole della gestione speciale.

Esiste il congedo di paternità nella pesca?

Sì. Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge, oltre alle ipotesi di congedo alternativo nei casi stabiliti. Le tutele spettano anche al personale della pesca, con modalità compatibili con l'imbarco.

I congedi parentali spettano ai marittimi?

Sì. Il congedo parentale del d.lgs. 151/2001 spetta a entrambi i genitori entro i limiti di età del figlio e di durata di legge, con la relativa indennità per le frazioni indennizzabili. La fruizione va programmata tenendo conto dei tempi della navigazione.

Durante la gravidanza la lavoratrice può essere spostata a terra?

Il divieto di lavoro a bordo nei periodi protetti e le tutele di salute e sicurezza possono comportare lo spostamento a mansioni compatibili, dove possibile, oppure l'astensione anticipata. La soluzione dipende dall'organizzazione dell'impresa e dalla valutazione dei rischi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.