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Maternità, paternità e congedi nel CCNL Pesca Marittima
Le tutele per i genitori che lavorano valgono anche per chi lavora in mare. Ma il divieto di adibire la gestante al lavoro a bordo introduce una particolarità tipica del settore della pesca.
Le tutele di maternità e paternità si fondano sul d.lgs. 151/2001 e si applicano anche nella pesca. La lavoratrice gestante non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi protetti; spettano congedo di maternità (di regola cinque mesi), congedo di paternità e congedi parentali. L’indennità è erogata dall’INPS secondo le regole speciali dei marittimi. I dettagli vanno verificati sul CCNL.
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Le tutele di legge si applicano anche in mare
Le protezioni a favore della genitorialità non sono materia rimessa alla sola contrattazione: discendono dal Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. 151/2001), norma di legge inderogabile. Queste tutele si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori del settore della pesca e dell’acquacoltura, sia imbarcati sia di terra, con gli adattamenti richiesti dalla specificità del lavoro a bordo.
Il divieto di lavoro a bordo per la gestante
La particolarità più evidente nel settore è che la lavoratrice in stato di gravidanza non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi di astensione obbligatoria e gode delle protezioni in materia di salute e sicurezza previste per le gestanti. Dove possibile, l’impresa può adibirla a mansioni compatibili a terra; in caso contrario può ricorrere all’astensione anticipata. La soluzione concreta dipende dall’organizzazione dell’impresa e dalla valutazione dei rischi.
Il congedo di maternità
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, pari di regola a cinque mesi complessivi distribuiti tra prima e dopo il parto, con possibilità di flessibilità nei limiti di legge. Durante il congedo spetta un’indennità di maternità; per le lavoratrici marittime è gestita dall’INPS secondo le regole della gestione speciale (già ex IPSEMA). Il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore di lavoro.
Congedo di paternità e congedi parentali
Accanto alla maternità, la legge riconosce:
- il congedo di paternità obbligatorio, da fruire nei giorni previsti intorno alla nascita del figlio, oltre alle ipotesi di congedo di paternità alternativo nei casi stabiliti;
- il congedo parentale, spettante a entrambi i genitori entro i limiti di età del figlio e di durata fissati dal d.lgs. 151/2001, con la relativa indennità per le frazioni indennizzabili;
- i riposi giornalieri per allattamento e i permessi per la malattia del figlio nei limiti di legge.
Per i lavoratori della pesca queste tutele vanno coordinate con i tempi della navigazione e con i cicli di imbarco e sbarco.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Fonte | Durata / nota |
|---|---|---|
| Congedo di maternità | D.lgs. 151/2001 | Di regola 5 mesi, indennità INPS; divieto di lavoro a bordo |
| Congedo di paternità obbligatorio | D.lgs. 151/2001 | Giorni previsti dalla legge intorno alla nascita |
| Congedo parentale | D.lgs. 151/2001 | Entrambi i genitori, nei limiti di età e durata di legge |
| Riposi per allattamento | D.lgs. 151/2001 | Nei limiti di legge, modalità compatibili con l’attività |
| Tutela salute e sicurezza gestante | D.lgs. 151/2001 | Spostamento a mansioni compatibili o astensione anticipata |
Nota: le durate e le percentuali di indennità sono quelle fissate dalla legge. Le eventuali integrazioni a carico del datore di lavoro e le modalità organizzative sono quelle previste dal CCNL e vanno verificate sul testo del contratto.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
La maternità è tutelata anche per chi lavora su un peschereccio?
Quanto dura il congedo di maternità?
Esiste il congedo di paternità nella pesca?
I congedi parentali spettano ai marittimi?
Durante la gravidanza la lavoratrice può essere spostata a terra?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Le tutele di maternità e paternità si fondano sul d.lgs. 151/2001; l’indennità per i marittimi è gestita dall’INPS. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, all’INPS, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il lavoro nella pesca marittima si svolge in condizioni peculiari, a bordo di imbarcazioni e lontano dalla terraferma. Anche in questo contesto le tutele della genitorialità previste dal Testo unico maternità e paternità, il D.Lgs. 151/2001, trovano piena applicazione, integrate dalle regole speciali del comparto marittimo per quanto riguarda le prestazioni economiche.
Il divieto di lavoro a bordo
La particolarità di maggior rilievo è il divieto di adibire la lavoratrice gestante al lavoro a bordo nei periodi protetti: la natura faticosa e rischiosa dell'attività in mare è incompatibile con la gravidanza e con i mesi successivi al parto. Ove possibile, la lavoratrice va spostata a mansioni di terra compatibili; in mancanza, opera l'astensione anticipata disposta dall'autorità competente.
Il congedo di maternità
Alla lavoratrice spetta il congedo di maternità di regola pari a cinque mesi, ripartito intorno alla data del parto secondo il D.Lgs. 151/2001. L'indennità è erogata dall'INPS secondo le regole proprie dei lavoratori marittimi, che tengono conto delle specificità retributive e contributive del settore; misura e modalità vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate.
Congedo di paternità e parentale
Anche il pescatore padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni e i genitori possono fruire del congedo parentale nei limiti del Testo unico. L'organizzazione del lavoro per campagne di pesca rende opportuno programmare per tempo la fruizione, comunicandola all'armatore con il preavviso previsto.
Le regole speciali dei marittimi
Il rapporto di arruolamento ha una disciplina propria, anche sul piano previdenziale e assicurativo. Per maternità e congedi ciò significa che il calcolo dell'indennità e i requisiti possono differire da quelli del lavoro a terra: il riferimento sono le circolari INPS aggiornate per la gente di mare, oltre alle clausole del CCNL Pesca vigente.
Divieto di licenziamento e dimissioni
Come per gli altri settori, dall'inizio della gravidanza al primo anno di vita del bambino opera il divieto di licenziamento, salvo ipotesi tassative, e le dimissioni nello stesso periodo vanno convalidate dall'Ispettorato del lavoro. Sono garanzie che valgono anche per chi lavora in mare.
Consigli pratici
Conviene comunicare tempestivamente lo stato di gravidanza all'armatore per ottenere lo spostamento a terra o l'astensione anticipata, raccogliere la documentazione sanitaria e verificare presso il patronato i requisiti speciali dell'indennità di maternità per i marittimi sulle circolari INPS aggiornate.
Domande frequenti
Una pescatrice in gravidanza può lavorare a bordo?
No. Nei periodi protetti vige il divieto di adibire la gestante al lavoro a bordo; va spostata a mansioni di terra compatibili o, in mancanza, scatta l'astensione anticipata.
Quanto dura la maternità nella pesca?
Di regola cinque mesi, come previsto dal D.Lgs. 151/2001. L'indennità è erogata dall'INPS secondo le regole speciali dei marittimi, da verificare sulle circolari INPS aggiornate.
Il pescatore ha diritto al congedo di paternità?
Sì, al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni e, insieme alla madre, al congedo parentale nei limiti del Testo unico, da programmare con l'armatore.
L'indennità di maternità è uguale a quella di terra?
Il calcolo segue le regole speciali previdenziali della gente di mare e può differire da quello del lavoro a terra. Misura e requisiti vanno verificati sulle circolari INPS aggiornate.
Posso essere licenziata durante la maternità?
No. Anche nella pesca opera il divieto di licenziamento dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino, salvo ipotesi tassative; le dimissioni vanno convalidate dall'Ispettorato.