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La guida
Maternità, paternità e congedi nel CCNL Pesca Marittima
Le tutele per i genitori che lavorano valgono anche per chi lavora in mare. Ma il divieto di adibire la gestante al lavoro a bordo introduce una particolarità tipica del settore della pesca.
Le tutele di maternità e paternità si fondano sul d.lgs. 151/2001 e si applicano anche nella pesca. La lavoratrice gestante non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi protetti; spettano congedo di maternità (di regola cinque mesi), congedo di paternità e congedi parentali. L’indennità è erogata dall’INPS secondo le regole speciali dei marittimi. Il testo del CCNL 2019 rinvia alla legge (art. 12) e non prevede integrazioni dell’indennità di maternità.
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Le tutele di legge si applicano anche in mare
Le protezioni a favore della genitorialità non sono materia rimessa alla sola contrattazione: discendono dal Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. 151/2001), norma di legge inderogabile. Queste tutele si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori del settore della pesca e dell’acquacoltura, sia imbarcati sia di terra, con gli adattamenti richiesti dalla specificità del lavoro a bordo.
Il divieto di lavoro a bordo per la gestante
La particolarità più evidente nel settore è che la lavoratrice in stato di gravidanza non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi di astensione obbligatoria e gode delle protezioni in materia di salute e sicurezza previste per le gestanti. Dove possibile, l’impresa può adibirla a mansioni compatibili a terra; in caso contrario può ricorrere all’astensione anticipata. La soluzione concreta dipende dall’organizzazione dell’impresa e dalla valutazione dei rischi.
Il congedo di maternità
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, pari di regola a cinque mesi complessivi distribuiti tra prima e dopo il parto, con possibilità di flessibilità nei limiti di legge. Durante il congedo spetta un’indennità di maternità; per le lavoratrici marittime è gestita dall’INPS secondo le regole della gestione speciale (già ex IPSEMA). Il CCNL (art. 12) rinvia al D.Lgs. 151/2001 per i congedi parentali; i periodi di aspettativa della L. 53/2000 non sono retribuiti e non comportano oneri per l’azienda, TFR compreso. Il testo del CCNL 2019 non prevede integrazioni dell’indennità di maternità.
Congedo di paternità e congedi parentali
Accanto alla maternità, la legge riconosce:
- il congedo di paternità obbligatorio, da fruire nei giorni previsti intorno alla nascita del figlio, oltre alle ipotesi di congedo di paternità alternativo nei casi stabiliti;
- il congedo parentale, spettante a entrambi i genitori entro i limiti di età del figlio e di durata fissati dal d.lgs. 151/2001, con la relativa indennità per le frazioni indennizzabili;
- i riposi giornalieri per allattamento e i permessi per la malattia del figlio nei limiti di legge.
Per i lavoratori della pesca queste tutele vanno coordinate con i tempi della navigazione e con i cicli di imbarco e sbarco.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Fonte | Durata / nota |
|---|---|---|
| Congedo di maternità | D.lgs. 151/2001 | Di regola 5 mesi, indennità INPS; divieto di lavoro a bordo |
| Congedo di paternità obbligatorio | D.lgs. 151/2001 | 10 giorni lavorativi al 100% (20 in caso di parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) |
| Congedo parentale | D.lgs. 151/2001 | Entrambi i genitori: 10 mesi complessivi (11 se il padre ne usa almeno 3), fino ai 14 anni del figlio |
| Riposi per allattamento | D.lgs. 151/2001 | Nei limiti di legge, modalità compatibili con l’attività |
| Tutela salute e sicurezza gestante | D.lgs. 151/2001 | Spostamento a mansioni compatibili o astensione anticipata |
Nota: le durate e le percentuali di indennità sono quelle fissate dalla legge. Il CCNL non aggiunge integrazioni a carico dell’armatore: l’art. 12 rinvia alla legge e armonizza congedi e permessi con le esigenze della navigazione e della sicurezza.
Casi pratici
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Domande frequenti
La maternità è tutelata anche per chi lavora su un peschereccio?
Sì. Le tutele del d.lgs. 151/2001 si applicano anche alle lavoratrici della pesca e dell'acquacoltura. La gestante non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi di astensione obbligatoria e gode delle protezioni in materia di salute e sicurezza previste per le gestanti.
Quanto dura il congedo di maternità?
È il periodo di astensione obbligatoria previsto dal d.lgs. 151/2001, di regola cinque mesi complessivi tra prima e dopo il parto, con possibilità di flessibilità. Durante il congedo spetta un'indennità; per le marittime è gestita dall'INPS secondo le regole della gestione speciale.
Esiste il congedo di paternità nella pesca?
Sì. Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge, oltre alle ipotesi di congedo alternativo nei casi stabiliti. Le tutele spettano anche al personale della pesca, con modalità compatibili con l'imbarco.
I congedi parentali spettano ai marittimi?
Sì. Il congedo parentale del d.lgs. 151/2001 spetta a entrambi i genitori entro i limiti di età del figlio e di durata di legge, con la relativa indennità per le frazioni indennizzabili. La fruizione va programmata tenendo conto dei tempi della navigazione.
Durante la gravidanza la lavoratrice può essere spostata a terra?
Il divieto di lavoro a bordo nei periodi protetti e le tutele di salute e sicurezza possono comportare lo spostamento a mansioni compatibili, dove possibile, oppure l'astensione anticipata. La soluzione dipende dall'organizzazione dell'impresa e dalla valutazione dei rischi.