Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Pesca

Maternità, paternità e congedi nel CCNL Pesca Marittima

Le tutele per i genitori che lavorano valgono anche per chi lavora in mare. Ma il divieto di adibire la gestante al lavoro a bordo introduce una particolarità tipica del settore della pesca.

In sintesi

Le tutele di maternità e paternità si fondano sul d.lgs. 151/2001 e si applicano anche nella pesca. La lavoratrice gestante non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi protetti; spettano congedo di maternità (di regola cinque mesi), congedo di paternità e congedi parentali. L’indennità è erogata dall’INPS secondo le regole speciali dei marittimi. I dettagli vanno verificati sul CCNL.

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Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
Riferimento di legge
D.lgs. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità); gestione INPS per i marittimi
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le tutele di legge si applicano anche in mare

Le protezioni a favore della genitorialità non sono materia rimessa alla sola contrattazione: discendono dal Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. 151/2001), norma di legge inderogabile. Queste tutele si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori del settore della pesca e dell’acquacoltura, sia imbarcati sia di terra, con gli adattamenti richiesti dalla specificità del lavoro a bordo.

Il divieto di lavoro a bordo per la gestante

La particolarità più evidente nel settore è che la lavoratrice in stato di gravidanza non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi di astensione obbligatoria e gode delle protezioni in materia di salute e sicurezza previste per le gestanti. Dove possibile, l’impresa può adibirla a mansioni compatibili a terra; in caso contrario può ricorrere all’astensione anticipata. La soluzione concreta dipende dall’organizzazione dell’impresa e dalla valutazione dei rischi.

Il congedo di maternità

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, pari di regola a cinque mesi complessivi distribuiti tra prima e dopo il parto, con possibilità di flessibilità nei limiti di legge. Durante il congedo spetta un’indennità di maternità; per le lavoratrici marittime è gestita dall’INPS secondo le regole della gestione speciale (già ex IPSEMA). Il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore di lavoro.

Congedo di paternità e congedi parentali

Accanto alla maternità, la legge riconosce:

  • il congedo di paternità obbligatorio, da fruire nei giorni previsti intorno alla nascita del figlio, oltre alle ipotesi di congedo di paternità alternativo nei casi stabiliti;
  • il congedo parentale, spettante a entrambi i genitori entro i limiti di età del figlio e di durata fissati dal d.lgs. 151/2001, con la relativa indennità per le frazioni indennizzabili;
  • i riposi giornalieri per allattamento e i permessi per la malattia del figlio nei limiti di legge.

Per i lavoratori della pesca queste tutele vanno coordinate con i tempi della navigazione e con i cicli di imbarco e sbarco.

Tabella riepilogativa

Congedi per la genitorialità nel settore della pesca
Istituto Fonte Durata / nota
Congedo di maternità D.lgs. 151/2001 Di regola 5 mesi, indennità INPS; divieto di lavoro a bordo
Congedo di paternità obbligatorio D.lgs. 151/2001 Giorni previsti dalla legge intorno alla nascita
Congedo parentale D.lgs. 151/2001 Entrambi i genitori, nei limiti di età e durata di legge
Riposi per allattamento D.lgs. 151/2001 Nei limiti di legge, modalità compatibili con l’attività
Tutela salute e sicurezza gestante D.lgs. 151/2001 Spostamento a mansioni compatibili o astensione anticipata

Nota: le durate e le percentuali di indennità sono quelle fissate dalla legge. Le eventuali integrazioni a carico del datore di lavoro e le modalità organizzative sono quelle previste dal CCNL e vanno verificate sul testo del contratto.

Casi pratici

Tizia — Marinaia in gravidanza
Tizia è marinaia e comunica all’armatore lo stato di gravidanza. Da quel momento non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi protetti: l’impresa valuta se assegnarle mansioni compatibili a terra; non essendo possibile, Tizia accede all’astensione, con l’indennità prevista. Al congedo di maternità seguirà, se lo vorrà, il congedo parentale.
Caio — Congedo di paternità
Caio diventa padre mentre è imbarcato su un’unità d’altura. Ha diritto al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge: ne programma la fruizione in occasione del rientro in porto, coordinandosi con l’armatore per non lasciare scoperto il proprio diritto.
Sempronia — Congedo parentale frazionato
Sempronia, dopo la maternità, intende usare il congedo parentale a periodi, alternandosi con il padre del bambino. Fruisce delle frazioni indennizzabili previste dal d.lgs. 151/2001, programmando i periodi tra una campagna e l’altra in accordo con il datore di lavoro.

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Domande frequenti

La maternità è tutelata anche per chi lavora su un peschereccio?
Sì. Le tutele del d.lgs. 151/2001 si applicano anche alle lavoratrici della pesca e dell’acquacoltura. La gestante non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi di astensione obbligatoria e gode delle protezioni in materia di salute e sicurezza previste per le gestanti.
Quanto dura il congedo di maternità?
È il periodo di astensione obbligatoria previsto dal d.lgs. 151/2001, di regola cinque mesi complessivi tra prima e dopo il parto, con possibilità di flessibilità. Durante il congedo spetta un’indennità; per le marittime è gestita dall’INPS secondo le regole della gestione speciale.
Esiste il congedo di paternità nella pesca?
Sì. Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge, oltre alle ipotesi di congedo alternativo nei casi stabiliti. Le tutele spettano anche al personale della pesca, con modalità compatibili con l’imbarco.
I congedi parentali spettano ai marittimi?
Sì. Il congedo parentale del d.lgs. 151/2001 spetta a entrambi i genitori entro i limiti di età del figlio e di durata di legge, con la relativa indennità per le frazioni indennizzabili. La fruizione va programmata tenendo conto dei tempi della navigazione.
Durante la gravidanza la lavoratrice può essere spostata a terra?
Il divieto di lavoro a bordo nei periodi protetti e le tutele di salute e sicurezza possono comportare lo spostamento a mansioni compatibili, dove possibile, oppure l’astensione anticipata. La soluzione dipende dall’organizzazione dell’impresa e dalla valutazione dei rischi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Le tutele di maternità e paternità si fondano sul d.lgs. 151/2001; l’indennità per i marittimi è gestita dall’INPS. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, all’INPS, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le tutele di maternità e paternità si fondano sul D.Lgs. 151/2001 e valgono anche nella pesca marittima.
  • La lavoratrice gestante non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi protetti.
  • Il congedo di maternità dura di regola 5 mesi; spettano anche congedo di paternità e congedi parentali.
  • L'indennità è erogata dall'INPS secondo le regole speciali dei lavoratori marittimi.
  • Gli importi e le condizioni vanno verificati sulle circolari INPS aggiornate e sul CCNL.
Indice dei contenuti

Il lavoro nella pesca marittima si svolge in condizioni peculiari, a bordo di imbarcazioni e lontano dalla terraferma. Anche in questo contesto le tutele della genitorialità previste dal Testo unico maternità e paternità, il D.Lgs. 151/2001, trovano piena applicazione, integrate dalle regole speciali del comparto marittimo per quanto riguarda le prestazioni economiche.

Il divieto di lavoro a bordo

La particolarità di maggior rilievo è il divieto di adibire la lavoratrice gestante al lavoro a bordo nei periodi protetti: la natura faticosa e rischiosa dell'attività in mare è incompatibile con la gravidanza e con i mesi successivi al parto. Ove possibile, la lavoratrice va spostata a mansioni di terra compatibili; in mancanza, opera l'astensione anticipata disposta dall'autorità competente.

Il congedo di maternità

Alla lavoratrice spetta il congedo di maternità di regola pari a cinque mesi, ripartito intorno alla data del parto secondo il D.Lgs. 151/2001. L'indennità è erogata dall'INPS secondo le regole proprie dei lavoratori marittimi, che tengono conto delle specificità retributive e contributive del settore; misura e modalità vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate.

Congedo di paternità e parentale

Anche il pescatore padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni e i genitori possono fruire del congedo parentale nei limiti del Testo unico. L'organizzazione del lavoro per campagne di pesca rende opportuno programmare per tempo la fruizione, comunicandola all'armatore con il preavviso previsto.

Le regole speciali dei marittimi

Il rapporto di arruolamento ha una disciplina propria, anche sul piano previdenziale e assicurativo. Per maternità e congedi ciò significa che il calcolo dell'indennità e i requisiti possono differire da quelli del lavoro a terra: il riferimento sono le circolari INPS aggiornate per la gente di mare, oltre alle clausole del CCNL Pesca vigente.

Divieto di licenziamento e dimissioni

Come per gli altri settori, dall'inizio della gravidanza al primo anno di vita del bambino opera il divieto di licenziamento, salvo ipotesi tassative, e le dimissioni nello stesso periodo vanno convalidate dall'Ispettorato del lavoro. Sono garanzie che valgono anche per chi lavora in mare.

Consigli pratici

Conviene comunicare tempestivamente lo stato di gravidanza all'armatore per ottenere lo spostamento a terra o l'astensione anticipata, raccogliere la documentazione sanitaria e verificare presso il patronato i requisiti speciali dell'indennità di maternità per i marittimi sulle circolari INPS aggiornate.

Domande frequenti

Una pescatrice in gravidanza può lavorare a bordo?

No. Nei periodi protetti vige il divieto di adibire la gestante al lavoro a bordo; va spostata a mansioni di terra compatibili o, in mancanza, scatta l'astensione anticipata.

Quanto dura la maternità nella pesca?

Di regola cinque mesi, come previsto dal D.Lgs. 151/2001. L'indennità è erogata dall'INPS secondo le regole speciali dei marittimi, da verificare sulle circolari INPS aggiornate.

Il pescatore ha diritto al congedo di paternità?

Sì, al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni e, insieme alla madre, al congedo parentale nei limiti del Testo unico, da programmare con l'armatore.

L'indennità di maternità è uguale a quella di terra?

Il calcolo segue le regole speciali previdenziali della gente di mare e può differire da quello del lavoro a terra. Misura e requisiti vanno verificati sulle circolari INPS aggiornate.

Posso essere licenziata durante la maternità?

No. Anche nella pesca opera il divieto di licenziamento dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino, salvo ipotesi tassative; le dimissioni vanno convalidate dall'Ispettorato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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