Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Pesca

Orario di lavoro a bordo e straordinari nel CCNL Pesca Marittima

Sul mare il tempo di lavoro non si misura come in fabbrica: lo scandiscono la navigazione e le operazioni di pesca. Per questo l’orario dell’equipaggio segue regole speciali, integrate dai limiti di riposo della gente di mare.

In sintesi

Il lavoro a bordo segue la navigazione e le operazioni di pesca, non un orario d’ufficio. Il CCNL fissa 48 ore settimanali medie su un anno e al massimo 72 ore in 7 giorni (art. 9). Lo straordinario con maggiorazione è previsto per i lavori a terra (25%) e per la pesca oltre gli stretti (25%, 30% o 40%); per il resto il compenso è compreso nella «parte». Per il personale di terra valgono le regole ordinarie.

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Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
Riferimento di legge
Normativa speciale sull’orario di lavoro della gente di mare; Codice della navigazione
Fonte
Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

Un orario diverso da quello di terra

Il primo concetto da chiarire è che, a bordo, l’orario di lavoro non è un orario d’ufficio. Durante una battuta di pesca l’attività è dettata dalle esigenze della navigazione e dal ciclo delle operazioni di cattura: la calata e il recupero degli attrezzi, la cernita e la conservazione del pescato, la manutenzione dell’unità. Queste fasi possono concentrarsi in determinate ore del giorno o della notte e non si distribuiscono in modo uniforme.

Per questo la disciplina dell’orario nella pesca non può essere ricalcata su quella industriale: si fonda sulla normativa speciale della gente di mare, che il CCNL integra e adatta al settore.

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Limiti di orario e periodi di riposo

Per chi lavora a bordo di navi da pesca i limiti sono fissati dall’art. 18 del D.Lgs. 66/2003: fatte salve le norme del CCNL, 48 ore settimanali medie su un anno e, in alternativa, al massimo 14 ore di lavoro su 24 e 72 su 7 giorni, oppure almeno 10 ore di riposo su 24 e 77 su 7 giorni. Il riposo può essere diviso in non più di due periodi, uno dei quali di almeno 6 ore consecutive, e tra due periodi di riposo non possono passare più di 14 ore. Il CCNL (art. 9 del testo del CCNL del 19 marzo 2019) conferma 48 ore medie su un anno e il tetto di 72 ore in 7 giorni; nella pesca costiera e mediterranea il riposo settimanale non può essere inferiore a 48 ore, di regola il sabato e la domenica (art. 15).

A tutela della sicurezza della navigazione e della salute dell’equipaggio, la normativa prevede quindi un orario massimo di lavoro e periodi minimi di riposo entro un determinato arco temporale. Si tratta di limiti pensati per prevenire l’affaticamento, particolarmente pericoloso a bordo. Tali limiti si applicano anche alla pesca, con gli adattamenti previsti, e devono essere rispettati nell’organizzazione concreta del lavoro a bordo.

Nelle situazioni che richiedono il superamento temporaneo dei limiti — ad esempio per la sicurezza dell’unità, delle persone o del carico — sono previste deroghe, cui devono seguire adeguati periodi di riposo compensativo.

Orario e tipologia di pesca

Organizzazione del tempo di lavoro per tipo di pesca
Tipo di pesca Permanenza a bordo Organizzazione del lavoro
Costiera locale (entro 6 mn) Rientro giornaliero in porto Attività concentrata nell’arco della giornata
Costiera ravvicinata (entro 20 mn) Per lo più giornaliera Possibili uscite più lunghe
Mediterranea d’altura (oltre 20 mn) Permanenza prolungata Turni e riposi distribuiti sulla durata della battuta
Oceanica Campagne lunghe, lontano dal porto base Organizzazione del lavoro e dei riposi sull’intera campagna

Nota: la tabella illustra l’organizzazione tipica del tempo di lavoro. Gli orari massimi e i periodi minimi di riposo applicabili sono quelli previsti dalla normativa speciale della gente di mare e dal CCNL.

Straordinario e prestazioni aggiuntive

Il trattamento delle prestazioni eccedenti l’orario ordinario dipende dal sistema retributivo applicato. Nel sistema «alla parte», la prestazione dell’equipaggio è già compensata attraverso la quota del ricavato del pescato e il minimo monetario garantito: non sempre, quindi, lo straordinario assume la forma di una maggiorazione oraria come negli altri settori. Il CCNL prevede lo straordinario in due casi. Nella pesca mediterranea, il lavoro a terra oltre l’orario normale di 8 ore è pagato a una quota oraria pari a importo fisso più valore mensa ai fini previdenziali, diviso 173, maggiorata del 25% (artt. 18 e 27). Nella pesca oltre gli stretti, il lavoro oltre l’orario di navigazione (8 ore) è pagato con la stessa quota oraria maggiorata del 25% se diurno, del 30% se notturno o festivo e del 40% se notturno e festivo; sono notturne le ore dalle 22 alle 6 (artt. 17 e 28). Il trattamento del lavoro notturno a bordo è invece compreso nella retribuzione «alla parte» (art. 9).

Nella pesca costiera e mediterranea un accordo di marineria può prevedere l’uscita il sabato e la domenica per un massimo di 45 giornate l’anno, da recuperare: per ogni giornata spetta un’indennità non inferiore a 22 € dal 1° ottobre 2022, fuori dal riparto della «parte» (art. 15 del CCNL 23 settembre 2022).

Per il personale di terra (non imbarcato) valgono invece le regole ordinarie sull’orario settimanale e sullo straordinario, con le relative maggiorazioni indicate dal contratto.

Riposi al rientro e tra le campagne

Dopo periodi prolungati a bordo, soprattutto nella pesca d’altura e oceanica, il contratto e la natura del rapporto prevedono riposi e recuperi. La logica è bilanciare l’intensità del lavoro durante la campagna con adeguati periodi di recupero, anche in funzione della sicurezza.

Casi pratici

Tizio — Pesca costiera con rientro giornaliero
Tizio è marinaio su un’unità di pesca costiera locale che esce all’alba e rientra in serata. Il suo lavoro si concentra nelle ore della battuta giornaliera; al rientro in porto cessa l’attività a bordo. L’organizzazione rispetta i periodi minimi di riposo previsti per la gente di mare.
Caio — Battuta d’altura di più giorni
Caio è imbarcato su un’unità d’altura che resta in mare diversi giorni. Il lavoro è organizzato in modo da alternare le operazioni di pesca con i periodi di riposo richiesti dalla normativa marittima, così da garantire la sicurezza dell’equipaggio durante l’intera battuta.
Sempronia — Impiegata a terra dell’impresa di pesca
Sempronia lavora negli uffici dell’impresa, a terra. Per lei valgono le regole ordinarie sull’orario settimanale e sullo straordinario, con le maggiorazioni previste dal contratto per il personale non imbarcato: una disciplina diversa da quella dell’equipaggio.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Come funziona l'orario di lavoro su un peschereccio?

A bordo l'attività non segue un orario fisso d'ufficio: durante le battute il lavoro segue la navigazione e le operazioni di pesca, che possono concentrarsi in determinate ore del giorno o della notte. La disciplina dell'orario e dei periodi minimi di riposo della gente di mare si integra con il CCNL.

Esistono limiti all'orario di lavoro a bordo?

Sì. Per chi lavora a bordo di navi da pesca l'art. 18 del D.Lgs. 66/2003 prevede 48 ore settimanali medie su un anno e, in alternativa, al massimo 14 ore su 24 e 72 su 7 giorni oppure almeno 10 ore di riposo su 24 e 77 su 7 giorni. Il CCNL conferma 48 ore medie e il tetto di 72 ore in 7 giorni (art. 9).

Lo straordinario è pagato nella pesca marittima?

Sì, in due casi. Il lavoro a terra oltre le 8 ore è pagato a una quota oraria (importo fisso più valore mensa, diviso 173) maggiorata del 25% (art. 27); nella pesca oltre gli stretti la stessa quota è maggiorata del 25% diurno, 30% notturno o festivo, 40% notturno festivo (art. 28). Per il resto la prestazione a bordo è compresa nella «parte».

Durante la campagna di pesca si lavora di continuo?

Nelle campagne, soprattutto d'altura e oceaniche, l'equipaggio resta a bordo a lungo e il ritmo è intenso, ma devono comunque rispettarsi i periodi minimi di riposo previsti per la gente di mare. Al rientro o tra le campagne sono previsti riposi e recuperi.

L'orario è diverso tra pesca costiera e d'altura?

Sì. Nella pesca costiera locale, con rientro giornaliero, l'attività si concentra nella giornata; nella pesca d'altura e oceanica, con permanenza prolungata, l'organizzazione del lavoro e dei riposi tiene conto della durata della campagna e della navigazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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