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La guida
Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Pesca Marittima
L’inquadramento a bordo di un peschereccio segue le qualifiche marittime del Codice della navigazione: dal comandante al mozzo, ogni ruolo ha mansioni, responsabilità e un peso diverso nel riparto del pescato.
Il personale imbarcato è inquadrato secondo le qualifiche di bordo: comandante, capo pesca, motorista e personale di macchina, marinaio e mozzo per la coperta. La qualifica dipende dai titoli professionali marittimi e dalle mansioni effettive, incide sul trattamento economico e sul numero di «parti» nel riparto del pescato. Il CCNL si applica all’equipaggio imbarcato (art. 5): per il personale di terra il testo non prevede una classificazione.
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Le qualifiche di bordo
A differenza degli altri settori, nella pesca marittima l’inquadramento non nasce da un sistema di «livelli» astratti, ma dalle qualifiche marittime riconosciute dal Codice della navigazione e dalla normativa sulla gente di mare. Ciascun membro dell’equipaggio possiede un titolo professionale e ricopre un ruolo preciso nella spedizione di pesca.
Le figure principali sono:
- Comandante: responsabile della navigazione, della sicurezza dell’unità e della conduzione della spedizione di pesca; ha la rappresentanza dell’armatore a bordo.
- Capo pesca: dirige e coordina le operazioni di cattura, sceglie le tecniche e le zone di pesca; nelle unità minori il ruolo può coincidere con il comandante.
- Motorista / personale di macchina: cura il funzionamento e la manutenzione dell’apparato motore e degli impianti tecnici di bordo.
- Marinaio: personale di coperta esperto, addetto alle manovre, alla calata e al recupero degli attrezzi da pesca, alla lavorazione e conservazione del pescato.
- Mozzo: personale di coperta in formazione o con minore esperienza, affianca i marinai nelle operazioni di bordo.
Personale di coperta e personale di macchina
L’equipaggio si articola tradizionalmente in due grandi comparti: il personale di coperta (comandante, capo pesca, marinai, mozzi), addetto alla navigazione e alle operazioni di pesca, e il personale di macchina (motoristi e addetti tecnici), responsabile dell’apparato propulsivo. Nelle unità di piccole dimensioni i ruoli si sovrappongono e una stessa persona può cumulare più funzioni.
Tabella riepilogativa delle qualifiche
| Qualifica | Comparto | Mansioni principali |
|---|---|---|
| Comandante | Coperta / comando | Navigazione, sicurezza, direzione della spedizione, rappresentanza dell’armatore |
| Capo pesca | Coperta | Direzione delle operazioni di cattura, scelta delle tecniche e delle zone |
| Motorista | Macchina | Conduzione e manutenzione dell’apparato motore e degli impianti |
| Marinaio | Coperta | Manovre, calata e recupero attrezzi, lavorazione e conservazione del pescato |
| Mozzo | Coperta | Affiancamento ai marinai, mansioni di coperta, formazione pratica |
Nota: i titoli professionali marittimi e i requisiti per ciascuna qualifica sono fissati dalla normativa sulla gente di mare e dal Codice della navigazione. Il CCNL collega il minimo monetario garantito alla qualifica e al tipo di pesca (art. 22) e fissa i parametri retributivi del marinaio polivalente e delle figure di comando (art. 23).
Qualifica, minimo garantito e parametri
L’equipaggio è retribuito «alla parte»: il monte produttivo, al netto delle spese, è ripartito al 50% tra armatore ed equipaggio, con un minimo monetario garantito che le tabelle allegate fissano per qualifica e tipo di pesca (art. 22). Il testo letto non indica quante «parti» spettino a ciascuna qualifica: gli usi e le consuetudini locali di miglior favore vanno specificati nella convenzione d’imbarco (art. 22).
Il CCNL fissa invece i parametri retributivi di alcune figure (art. 23): il marinaio polivalente ha parametro 105 nella pesca costiera locale, 120 nella costiera ravvicinata e 134 nella mediterranea o d’altura; per comandante, motorista e capo pesca i parametri sono 118, 132 e 146. Il mozzo imbarcato per 14 mesi acquisisce la qualifica di marinaio (art. 71).
Personale di terra (non imbarcato)
Il CCNL Pesca si applica all’equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima (art. 5). Per gli addetti che non lavorano a bordo — uffici, magazzino, lavorazione e commercializzazione del pescato — il testo non contiene una classificazione né minimi: dipendono dal contratto collettivo applicato dall’impresa. A questi lavoratori non si applicano le qualifiche di bordo né il sistema «alla parte».
Casi pratici
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Domande frequenti
Quali sono le qualifiche dell'equipaggio di un peschereccio?
Le qualifiche principali sono: comandante (navigazione e direzione della spedizione), capo pesca (operazioni di cattura), motorista e personale di macchina (apparato motore), marinaio (coperta) e mozzo (coperta in formazione). Le qualifiche e i titoli professionali marittimi sono disciplinati dal Codice della navigazione e dalla normativa sulla gente di mare.
Chi stabilisce la qualifica del marittimo imbarcato?
La qualifica dipende dal titolo professionale marittimo posseduto e dalle mansioni effettivamente svolte a bordo, come risultano dal contratto di arruolamento e dai documenti di bordo. Il CCNL collega alla qualifica e al tipo di pesca il minimo monetario garantito (art. 22).
Cosa succede se svolgo mansioni superiori alla mia qualifica?
Nella pesca oceanica, a chi è affidata una funzione di grado superiore spettano «pro tempore» la paga e gli emolumenti di quel grado (art. 38 del CCNL); nelle altre pesche valgono le regole generali dell'art. 2103 c.c. Lo svolgimento deve risultare dai documenti di bordo. Se l'assegnazione è stabile e prolungata, può maturarsi il diritto all'inquadramento superiore.
Il personale di terra come è inquadrato?
Il CCNL Pesca si applica all'equipaggio imbarcato (art. 5). Per il personale non imbarcato (uffici, magazzino, lavorazione e commercializzazione del pescato) il testo non prevede una classificazione né minimi: vale il contratto collettivo applicato dall'impresa. Non si applicano a questi lavoratori le qualifiche di bordo né il sistema retributivo «alla parte».
La qualifica incide sulla retribuzione?
Sì: il minimo monetario garantito è fissato per qualifica e tipo di pesca (art. 22) e alcune figure hanno parametri propri (art. 23). Il testo letto non indica invece quante «parti» del pescato spettino a ciascuna qualifica.