Indice
La guida
Preavviso e licenziamento nel CCNL Pesca Marittima
La fine del rapporto a bordo unisce le regole generali sui licenziamenti alle tutele speciali del lavoro marittimo: lo sbarco, il preavviso per qualifica e l’obbligo dell’armatore di riportare a casa il marittimo.
Il licenziamento del marittimo segue le regole generali (giusta causa, giustificato motivo, divieto di recessi discriminatori) integrate dal Codice della navigazione. Il preavviso è di 15 giorni per tutti i gradi e le categorie (art. 41 del CCNL); in mancanza spetta l’indennità sostitutiva. Se il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco, l’armatore deve provvedere al rientro del marittimo. I contratti «a campagna» si chiudono di diritto al rientro della nave, senza preavviso.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Due livelli di regole
La cessazione del rapporto del marittimo si muove su due piani. Da un lato valgono le regole generali sul licenziamento del lavoro subordinato: il recesso del datore deve essere sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo, sono vietati i licenziamenti discriminatori e ritorsivi, e il lavoratore può impugnare il provvedimento. Dall’altro, il rapporto del marittimo è disciplinato dal Codice della navigazione, che aggiunge regole speciali legate alla vita di bordo: lo sbarco, il rientro al porto di imbarco, la risoluzione del rapporto in determinate situazioni.
Il preavviso
Salvo il caso di giusta causa, il recesso dal contratto d’imbarco a tempo indeterminato richiede una comunicazione scritta e un preavviso di 15 giorni, uguale per tutti i gradi e le categorie (art. 41 del testo del CCNL del 19 marzo 2019). Non conta né la qualifica né l’anzianità. L’armatore può sostituire il preavviso con un’indennità pari a tante giornate di importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei di 13a e 14a quanti sono i giorni non lavorati. Il preavviso non può essere dato durante i riposi compensativi o le ferie.
La regola non vale per i contratti «a campagna di pesca»: il rapporto si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento o di discarica, in Italia o all’estero (nota a verbale all’art. 41).
Sbarco e rientro del marittimo
Una tutela tipica del lavoro marittimo riguarda lo sbarco. Quando il rapporto cessa o si risolve in un luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore è obbligato a provvedere al rientro del marittimo, che avviene con il ritorno al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta del marittimo. È una garanzia prevista dal Codice della navigazione, pensata per non lasciare il lavoratore lontano da casa al termine del rapporto.
Giusta causa e sicurezza a bordo
In presenza di una giusta causa — un fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto — il licenziamento può avvenire senza preavviso. A bordo assumono particolare gravità i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza della navigazione e dell’equipaggio (ad esempio il rifiuto di eseguire ordini essenziali alla sicurezza, l’abbandono del posto, l’ubriachezza in servizio). Anche il licenziamento per giusta causa deve però rispettare le garanzie procedurali, in particolare la contestazione dell’addebito e il diritto di difesa.
Impugnazione del licenziamento
Il marittimo che ritiene illegittimo il licenziamento può impugnarlo nei termini e con le modalità di legge. Sono nulli i licenziamenti discriminatori o ritorsivi. Data l’esistenza di termini di decadenza, è importante attivarsi tempestivamente, rivolgendosi a un consulente del lavoro o al sindacato di categoria.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto preavviso serve per licenziare un marittimo della pesca?
Salvo giusta causa, 15 giorni per tutti i gradi e le categorie, con comunicazione scritta (art. 41 del CCNL). Se il preavviso non è lavorato, l'armatore paga un'indennità pari alle giornate di importo fisso, valore mensa e ratei di 13a e 14a. Nei contratti «a campagna» il rapporto si chiude di diritto al rientro della nave.
Il licenziamento del marittimo segue regole speciali?
Sì. Oltre alle regole generali (giusta causa, giustificato motivo, divieto di recessi discriminatori), il rapporto è regolato dal Codice della navigazione, con particolarità come lo sbarco e l'obbligo dell'armatore di provvedere al rientro del marittimo.
Cosa succede se vengo sbarcato lontano dal porto di imbarco?
Quando il rapporto cessa in un luogo diverso dal porto di imbarco, l'armatore deve provvedere al rientro del marittimo, al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta del marittimo. È una tutela del Codice della navigazione.
Il licenziamento per giusta causa esiste anche a bordo?
Sì. In presenza di un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, il licenziamento può avvenire senza preavviso. A bordo rilevano in particolare i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza. Restano da rispettare le garanzie procedurali.
Il licenziamento può essere impugnato?
Sì, nei termini e con le modalità di legge. Sono nulli i licenziamenti discriminatori o ritorsivi. È consigliabile rivolgersi tempestivamente a un consulente del lavoro o al sindacato per valutare l'impugnazione e i termini.