- Due regimi distinti: gli assunti fino al 6 marzo 2015 restano sotto l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970, mod. L. 92/2012); gli assunti dal 7 marzo 2015 rientrano nel contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015).
- Reintegrazione piena per i vizi più gravi: il licenziamento nullo o discriminatorio (per motivi vietati, orale, ritorsivo, in violazione dei divieti di legge come la maternità) dà sempre diritto al reintegro nel posto di lavoro più un risarcimento di almeno 5 mensilità, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.
- Reintegrazione attenuata per l'insussistenza del fatto materiale: se il licenziamento disciplinare si fonda su un fatto che non è mai avvenuto, il giudice ordina il reintegro ma il risarcimento è limitato (di norma fino a 12 mensilità).
- Tutela solo indennitaria nei casi meno gravi: quando manca il giustificato motivo o la giusta causa per ragioni sostanziali, non vi è reintegro; l'indennità si muove oggi tra circa 6 e 36 mensilità, determinata dal giudice caso per caso (Corte cost. n. 194/2018).
- Impugnare entro 60 giorni: il termine per impugnare il licenziamento è perentorio. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione senza impugnazione scritta, il licenziamento diventa inoppugnabile.
- Piccole imprese, tutela ridotta: sotto la soglia dei 15 dipendenti per unità produttiva (o 60 a livello nazionale), la protezione è prevalentemente indennitaria con importi inferiori rispetto alle grandi realtà.
Testo dell'articoloVigente
Ogni anno decine di migliaia di lavoratori italiani ricevono una lettera di licenziamento. Non tutti i licenziamenti sono legittimi: la legge italiana impone al datore di lavoro di dimostrare una causa giustificativa — disciplinare, organizzativa o economica — e di rispettare precise regole di forma e procedura. Quando queste condizioni mancano, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto a una tutela che, a seconda della gravità del vizio e della data di assunzione, può arrivare fino alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Questa guida illustra in modo chiaro e senza tecnicismi inutili il sistema delle tutele previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) — come riformato dalla Legge Fornero (L. 92/2012) — e dal D.Lgs. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, spiegando quando si ha diritto al reintegro, quando solo a un’indennità e come muoversi nel rispetto dei termini perentori di legge.
Il quadro normativo: due regimi a seconda della data di assunzione
Il primo passo per capire quale tutela spetta è verificare quando è avvenuta l’assunzione. La riforma introdotta dal D.Lgs. 23/2015 (il cosiddetto contratto a tutele crescenti, o Jobs Act) ha creato un doppio binario che tuttora divide il mercato del lavoro italiano.
Assunti fino al 6 marzo 2015: si applica l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 22 luglio 1970, n. 300), nella versione modificata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (Legge Fornero). Questo regime prevede una struttura a più livelli di tutela — dalla reintegrazione piena alla sola indennità — e si applica alle imprese con almeno 15 dipendenti nell’unità produttiva o nel comune (60 a livello nazionale).
Assunti dal 7 marzo 2015: si applica il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, che ha ridisegnato le tutele seguendo una logica analoga ma con alcune differenze rilevanti, in particolare sull’indennità risarcitoria, poi corretta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 194 del 2018.
I due regimi coesistono oggi nelle stesse aziende, perché la data di assunzione del singolo lavoratore determina quale statuto si applica a lui. Un dipendente assunto nel 2013 e uno assunto nel 2016 dalla stessa impresa, a parità di mansioni, avranno diritti diversi in caso di licenziamento illegittimo.
Le tipologie di vizio e le tutele corrispondenti
La legge italiana non prevede una tutela unica per tutti i licenziamenti illegittimi: l’intensità della protezione dipende dal tipo di vizio che affligge il licenziamento. Esistono essenzialmente quattro livelli.
1. Licenziamento nullo o discriminatorio — reintegrazione piena. Rientra in questa categoria il licenziamento intimato per motivi discriminatori (razza, sesso, religione, opinioni politiche, attività sindacale, orientamento sessuale, stato di salute), il licenziamento orale privo di qualsiasi forma scritta, il licenziamento ritorsivo o comunque determinato da un motivo illecito determinante, e il licenziamento in violazione dei divieti di legge (ad esempio durante la maternità o nei periodi protetti).
In tutti questi casi il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e condanna il datore al risarcimento del danno, con un minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La tutela opera a prescindere dalle dimensioni dell’impresa: anche il piccolo imprenditore con 3 dipendenti è soggetto alla reintegrazione per i licenziamenti discriminatori.
Il lavoratore reintegrato può scegliere, in alternativa al rientro in azienda, un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, che non è soggetta a contribuzione previdenziale.
2. Insussistenza del fatto materiale contestato — reintegrazione attenuata. Nel caso del licenziamento disciplinare, se il giudice accerta che il fatto materiale posto a fondamento della contestazione non è mai avvenuto, scatta la reintegrazione, ma il risarcimento è limitato, di norma fino a 12 mensilità dell’ultima retribuzione. La differenza rispetto alla reintegrazione piena sta nel fatto che qui il fatto può anche essere di scarsa rilevanza disciplinare: ciò che conta è la sua esistenza materiale, non la sua gravità.
3. Difetto di giustificazione sostanziale — tutela solo indennitaria. Se il licenziamento è privo di giustificato motivo (soggettivo od oggettivo) o di giusta causa, ma il vizio non raggiunge la soglia della nullità o dell’insussistenza del fatto materiale, non vi è reintegro. Il lavoratore riceve un’indennità risarcitoria, la cui misura è determinata dal giudice in una forbice che oggi va approssimativamente da 6 a 36 mensilità, tenendo conto dell’anzianità di servizio e di altri criteri (dimensioni aziendali, comportamento delle parti, condizioni economiche del datore).
4. Vizi formali o procedurali — indennità ridotta. Quando il licenziamento è viziato solo sotto il profilo formale (ad es. motivazione carente nella lettera, violazione della procedura prevista dall’art. 7 dello Statuto per i licenziamenti disciplinari), la tutela è quella più tenue: un’indennità ulteriormente ridotta, senza reintegrazione.
Giusta causa, giustificato motivo soggettivo e oggettivo: le distinzioni
Comprendere la differenza tra le causali di licenziamento è fondamentale per valutare sia la legittimità del recesso sia la tutela spettante.
Giusta causa (art. 2119 c.c.): è il fatto o il comportamento del lavoratore di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Legittima il recesso in tronco, senza preavviso. Gli esempi classici sono la sottrazione di denaro aziendale, la falsificazione di documenti contabili, le aggressioni fisiche in azienda. Non ogni inadempimento, per quanto grave, integra automaticamente la giusta causa: il giudice verifica la proporzionalità tra la sanzione espulsiva e il fatto contestato, anche sulla base dei codici disciplinari del CCNL applicabile.
Giustificato motivo soggettivo: riguarda inadempimenti degli obblighi contrattuali meno gravi della giusta causa, che non precludono la prosecuzione del rapporto nell’immediato ma la rendono impossibile in prospettiva senza la sanzione espulsiva. In questo caso il preavviso è dovuto. Esempi tipici: insubordinazione ripetuta, assenze ingiustificate reiterate, scarso rendimento persistente.
Giustificato motivo oggettivo: la causale non è legata alla condotta del lavoratore ma a ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al suo regolare funzionamento. Rientrano qui la soppressione del posto di lavoro per crisi aziendale, la ristrutturazione organizzativa che rende superflua una specifica mansione, l’esternalizzazione di un reparto. Anche qui il preavviso è dovuto, e per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con più di 15 dipendenti è prevista una procedura preventiva di comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).
La distinzione tra le causali incide direttamente sulla tutela: un licenziamento per giustificato motivo oggettivo con insussistenza del fatto (ad es. il reparto non è stato davvero soppresso) apre a scenari di tutela diversi rispetto a un licenziamento disciplinare con lo stesso vizio.
La sentenza Corte costituzionale n. 194 del 2018 e la forbice attuale dell'indennità
Il D.Lgs. 23/2015, nella sua versione originaria, prevedeva che l’indennità risarcitoria nei casi di licenziamento privo di giustificazione fosse pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità. Il meccanismo era rigido: dati certi l’anzianità di servizio e il numero di dipendenti, l’importo risultava predeterminato e il giudice non aveva margini di valutazione.
Con la sentenza n. 194 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima questa automaticità. Il principio affermato dalla Corte è che la determinazione dell’indennità non può essere ancorata al solo parametro dell’anzianità di servizio: il giudice deve poter valutare le circostanze del caso concreto — la gravità del comportamento del datore, l’effettivo pregiudizio patito dal lavoratore, le dimensioni dell’impresa, il comportamento delle parti prima e dopo il licenziamento — per modulare l’importo in modo equo ed effettivo.
L’intervento della Corte, combinato con le modifiche normative successive (il c.d. «decreto dignità» del 2018, D.L. 87/2018 conv. in L. 96/2018, ha innalzato i massimali), ha portato la forbice dell’indennità a muoversi oggi indicativamente tra 6 e 36 mensilità della retribuzione globale di fatto, con un ruolo centrale assegnato al giudice nella determinazione dell’importo concreto.
Questa maggiore discrezionalità giudiziale rende meno prevedibile l’esito economico di un contenzioso, ma garantisce anche che lavoratori con situazioni simili per anzianità non ricevano automaticamente la stessa tutela indipendentemente dalle specificità del loro caso.
Le piccole imprese: un regime di tutela ridotta
La disciplina dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e del D.Lgs. 23/2015 si applica in piena misura alle imprese che superano determinate soglie dimensionali. Sotto queste soglie — di norma 15 dipendenti nell’unità produttiva o nel comune, oppure 60 dipendenti a livello nazionale — la tutela è strutturalmente diversa e più contenuta.
Per le piccole imprese, il licenziamento illegittimo dà luogo prevalentemente a una tutela solo indennitaria con importi inferiori. La reintegrazione è prevista anche per le piccole imprese nel caso dei licenziamenti discriminatori o nulli: la nullità per motivi vietati non conosce soglie dimensionali. Tuttavia, per i vizi sostanziali (difetto di giusta causa o giustificato motivo) e per i vizi meramente formali, la protezione si riduce a indennità di importo inferiore rispetto alle grandi realtà.
Il calcolo delle soglie non è sempre immediato: la giurisprudenza ha chiarito che si deve guardare all’effettivo organico stabile dell’unità produttiva, non al numero di lavoratori presenti il giorno del licenziamento. Lavoratori part-time, somministrati e a termine vengono computati in proporzione all’orario e alla durata del rapporto. Un’impresa che oscilla intorno alla soglia dei 15 dipendenti può quindi trovarsi in una zona grigia che il giudice dovrà valutare sulla base della media dei mesi precedenti il licenziamento.
Come impugnare il licenziamento: termini e procedura
Il rispetto dei termini di decadenza è la prima cosa a cui prestare attenzione quando si riceve una lettera di licenziamento. Lasciarli scadere significa rinunciare definitivamente a qualsiasi tutela, indipendentemente dalla gravità del vizio.
Primo termine — 60 giorni. Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. L’impugnazione può essere fatta anche con un semplice atto scritto stragiudiziale — una lettera raccomandata o una PEC inviata al datore di lavoro — in cui si dichiara di ritenere il licenziamento illegittimo e si riserva ogni azione a tutela dei propri diritti. Non è necessario andare subito in giudizio: basta manifestare per iscritto la volontà di non accettare il recesso.
Secondo termine — 180 giorni. Dopo l’impugnazione stragiudiziale, il lavoratore deve depositare il ricorso al giudice del lavoro oppure comunicare al datore di lavoro il tentativo di conciliazione entro 180 giorni dall’impugnazione. Se questo secondo atto non viene compiuto nel termine, l’impugnazione precedente perde efficacia e il licenziamento diventa definitivo.
Come procedere nella pratica. Il passaggio immediato da compiere, non appena si riceve la lettera di licenziamento, è rivolgersi a un sindacato, a un patronato o a un avvocato del lavoro per valutare la legittimità del recesso. Il consulente potrà inviare la lettera di impugnazione nei termini, tentare una conciliazione stragiudiziale con il datore (spesso più rapida ed economica del contenzioso) o, se necessario, avviare il procedimento giudiziario.
L’impugnazione sospende il decorso della prescrizione dei crediti di lavoro maturati nel corso del rapporto: è quindi importante agire anche per tutelare eventuali differenze retributive, ore di straordinario non pagate, ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie non godute e trattamento di fine rapporto.
L'offerta di conciliazione del datore di lavoro (D.Lgs. 23/2015)
Il D.Lgs. 23/2015 ha introdotto uno strumento specifico che il datore di lavoro può utilizzare per definire bonariamente la controversia: l’offerta di conciliazione.
Entro i termini di cui all’art. 6 del D.Lgs. 23/2015, il datore può offrire al lavoratore un importo in denaro, da corrispondersi tramite assegno circolare o in una delle sedi protette previste dalla legge (commissioni di conciliazione presso la DTL, sedi sindacali, collegi arbitrali). Se il lavoratore accetta, il rapporto si chiude definitivamente senza possibilità di ulteriori azioni giudiziarie.
Il vantaggio fiscale di questo strumento è rilevante: le somme percepite dal lavoratore a titolo di offerta di conciliazione sono esenti da imposte e contributi previdenziali. Questo significa che, a parità di importo lordo, la conciliazione garantisce al lavoratore un netto superiore rispetto a quanto otterrebbe tramite sentenza, le cui somme risarcitorie sono invece soggette a tassazione ordinaria.
La scelta tra accettare la conciliazione e proseguire il contenzioso dipende da molte variabili: la solidità della posizione giuridica del lavoratore, i tempi attesi del processo, la solvibilità del datore e, naturalmente, l’entità dell’offerta rispetto a quanto si stima di poter ottenere in giudizio. Un avvocato del lavoro può aiutare a fare questa valutazione in modo informato.
Un caso pratico: Tizio e il licenziamento disciplinare senza fatto
Tizio lavora da undici anni come responsabile di magazzino in un’impresa di logistica con 120 dipendenti. Nel febbraio 2026 riceve una lettera di contestazione disciplinare: il datore gli imputa di aver sottratto merce dal magazzino per un valore di alcune centinaia di euro.
Tizio nega recisamente e chiede di essere sentito in difesa, come prevede la procedura dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Nonostante le sue giustificazioni, l’azienda, pochi giorni dopo, gli comunica il licenziamento per giusta causa, senza preavviso.
Il lavoratore impugna nei termini. Con l’aiuto del sindacato, Tizio invia entro 60 giorni una lettera raccomandata in cui dichiara di considerare illegittimo il licenziamento. Entro i successivi 180 giorni, il sindacato deposita ricorso al giudice del lavoro.
L’istruttoria in giudizio. Nel corso del processo emergono le registrazioni del sistema di videosorveglianza, le testimonianze dei colleghi presenti e i log di accesso al magazzino. Il giudice accerta che il fatto materiale contestato a Tizio — la sottrazione di merce — non è mai avvenuto: la merce «mancante» risulta semplicemente erroneamente inventariata da un altro addetto.
La tutela riconosciuta. L’insussistenza del fatto materiale contestato rientra nel regime della reintegrazione attenuata. Il giudice ordina la reintegrazione di Tizio nel posto di lavoro e condanna l’azienda al risarcimento delle retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento alla reintegrazione, con un massimo di 12 mensilità.
Tizio valuta le opzioni: rientrare in azienda o optare per l’indennità sostitutiva di 15 mensilità. Considerato il clima aziendale compromesso, sceglie l’indennità sostitutiva e lascia definitivamente l’impresa.
Sua collega Caia, assunta nel 2017, si trova in una situazione analoga: anche il suo licenziamento disciplinare è fondato su un fatto inesistente. Essendo assunta dopo il 7 marzo 2015, si applica il D.Lgs. 23/2015, ma la tutela in caso di insussistenza del fatto materiale prevede anch’essa la reintegrazione. Il regime non cambia per questo tipo di vizio.
Approfondimenti: le guide pratiche collegate
Questa guida offre il quadro d’insieme. Per i casi specifici e le situazioni più frequenti, approfondisci con le guide dedicate:
- Licenziamento illegittimo: il risarcimento con le tutele crescenti
- Tutele crescenti: l’indennità per chi è assunto dal 7 marzo 2015
- Reintegra nel posto di lavoro: quando spetta ancora
- Demansionamento: quando è illegittimo e come ottenere il risarcimento
Articoli di legge da consultare
- Art. 2119 c.c.: recesso per giusta causa
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
- Reintegra nel posto di lavoro: quando spetta
Domande frequenti
Posso essere licenziato durante la maternità o il congedo parentale?
No. La legge vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Analogo divieto si applica al padre che usufruisce del congedo di paternità. Un licenziamento intimato in violazione di questi divieti è nullo: la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione piena nel posto di lavoro e a un risarcimento minimo di 5 mensilità, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa. La nullità opera anche se il datore afferma di ignorare lo stato di gravidanza al momento del licenziamento.
Se perdo il lavoro per licenziamento, ho diritto alla NASpI?
In linea generale sì: il licenziamento — anche per giusta causa, salvo alcune eccezioni di carattere disciplinare grave — dà diritto alla NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS, a condizione di possedere i requisiti contributivi richiesti. Se il licenziamento viene impugnato e il giudice lo dichiara illegittimo, le retribuzioni riconosciute a titolo risarcitorio e i contributi versati per il periodo di mancata occupazione vengono ricalcolati. In caso di conciliazione che preveda la risoluzione consensuale del rapporto, occorre verificare se la formula adottata consente comunque l’accesso alla NASpI.
Qual è la differenza tra reintegrazione piena e reintegrazione attenuata?
Nella reintegrazione piena — prevista per i licenziamenti nulli o discriminatori — il risarcimento copre tutte le retribuzioni perse dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, senza un tetto massimo di mensilità, con un minimo garantito di 5 mensilità. Nella reintegrazione attenuata — prevista per l’insussistenza del fatto materiale nel licenziamento disciplinare — il risarcimento è invece limitato, di norma fino a 12 mensilità, anche se le retribuzioni effettivamente perse fossero superiori. In entrambi i casi, il lavoratore può optare per un’indennità sostitutiva di 15 mensilità in luogo del rientro in azienda.
Cosa succede se non impugno il licenziamento entro 60 giorni?
Il licenziamento diventa definitivamente inoppugnabile. Decorso il termine di 60 giorni senza impugnazione scritta, il lavoratore perde qualsiasi diritto a contestare la legittimità del recesso in sede giudiziaria o stragiudiziale, indipendentemente dalla gravità dell’eventuale vizio. Restano invece perseguibili, nei termini ordinari di prescrizione, i crediti maturati durante il rapporto (differenze retributive, TFR, ferie non godute) che prescindono dalla legittimità del licenziamento.
Devo tornare a lavorare se il giudice mi reintegra? Posso rifiutare?
Sì, il lavoratore può rifiutare la reintegrazione e optare invece per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto. La scelta deve essere esercitata entro 30 giorni dall’ordine di reintegrazione o, se successiva, dalla comunicazione del deposito della sentenza. L’indennità sostitutiva non è soggetta a contribuzione previdenziale. Una volta esercitata l’opzione, il rapporto di lavoro si considera risolto definitivamente dalla data del licenziamento originario.
Risorse correlate
- Calcolo NASpI dopo il licenziamento
- CCNL per settore: preavviso e licenziamento
- Comporto: licenziamento dopo la malattia
- Patto di non concorrenza dopo la cessazione
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.