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Ultimo aggiornamento: 5 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Accordo scritto obbligatorio: il lavoro agile richiede sempre un accordo individuale tra lavoratore e datore, che disciplina orari, luogo, strumenti e disconnessione.
  • Flessibilità di luogo e tempo: a differenza del telelavoro classico, non esiste una postazione fissa né un orario rigido; il lavoratore può operare da casa, da uno spazio di coworking o da qualsiasi luogo idoneo.
  • Parità di trattamento garantita per legge: retribuzione, inquadramento, formazione e diritti sindacali restano identici a quelli dei colleghi in sede.
  • Disconnessione è un diritto: l'accordo deve indicare le fasce di reperibilità e le misure tecniche per garantire il riposo; fuori da quelle fasce il lavoratore non è tenuto a rispondere.
  • Priorità di accesso per genitori e caregiver: la legge riconosce un diritto di precedenza alle richieste di lavoro agile dei genitori con figli piccoli o disabili e dei lavoratori con compiti di cura (L. 104).
  • Il recesso dall'accordo non è un licenziamento: se datore o lavoratore revocano l'accordo, il rapporto di lavoro prosegue normalmente in sede.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il lavoro agile, comunemente chiamato smart working, è una modalità di lavoro subordinato introdotta in forma organica dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 (articoli 18-23). Non si tratta di un nuovo tipo di contratto, ma di un diverso modo di organizzare una prestazione già esistente: parte in azienda, parte all’esterno, senza vincoli fissi di orario o di luogo, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell’orario di lavoro stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo applicabile. Questa guida spiega, in modo chiaro e senza tecnicismi inutili, come funziona l’accordo, quali diritti spettano al lavoratore e cosa succede se il rapporto si interrompe o si modifica.

Smart working e telelavoro: due istituti diversi

Molti usano i termini in modo intercambiabile, ma la distinzione è rilevante dal punto di vista giuridico e pratico. Il telelavoro — disciplinato da accordi collettivi e dalla normativa europea del 2002 — prevede una postazione fissa domiciliare, orari predefiniti e un controllo stretto della postazione da parte del datore di lavoro. Il datore è tenuto a fornire e manutenere l’attrezzatura e a rimborsare i costi aggiuntivi sostenuti dal lavoratore a casa.

Il lavoro agile ex L. 81/2017 è strutturalmente diverso: non vi è una postazione unica stabilita in anticipo; il lavoratore può svolgere la prestazione da luoghi diversi nel corso della stessa settimana (domicilio, coworking, luogo di viaggio). Non esiste un orario rigido di inizio e fine turno, purché si rimanga entro i limiti massimi di legge e di contratto. La flessibilità è il tratto caratterizzante, non l’assenza di regole.

Distinguere i due istituti conta perché cambiano gli obblighi del datore (ad esempio, la responsabilità per la postazione fisica) e cambia la natura dell’accordo da sottoscrivere.

L'accordo individuale scritto: che cosa deve contenere

L’articolo 19 della L. 81/2017 rende obbligatoria la forma scritta dell’accordo di lavoro agile, a pena di irregolarità amministrativa e a fini di prova. Non basta un’intesa verbale o un semplice scambio di e-mail: occorre un documento firmato da entrambe le parti.

L’accordo deve disciplinare almeno i seguenti elementi:

  • Modalità di esecuzione della prestazione fuori sede: quanti giorni, con quale frequenza, eventuale alternanza con i giorni in ufficio.
  • Strumenti di lavoro: chi li fornisce (di regola il datore), come vengono utilizzati e le regole di sicurezza informatica da rispettare.
  • Tempi di riposo: le fasce orarie durante le quali il lavoratore non è tenuto a essere reperibile.
  • Misure tecniche e organizzative per la disconnessione: ad esempio, la disattivazione delle notifiche fuori orario o il divieto di inviare comunicazioni urgenti nelle ore notturne.
  • Esercizio del potere di controllo del datore: deve avvenire nel rispetto della privacy e dello Statuto dei lavoratori.
  • Esercizio del potere disciplinare: la condotta del lavoratore agile è soggetta agli stessi standard di quella in sede.

L’accordo può essere a tempo determinato (con scadenza prestabilita) o a tempo indeterminato. In questo secondo caso, ciascuna parte può recedere con un preavviso minimo di trenta giorni (novanta giorni per i lavoratori con disabilità). È ammesso il recesso senza preavviso solo in presenza di un giustificato motivo.

Il diritto alla disconnessione

La disconnessione è uno dei pilastri del lavoro agile disciplinato dalla L. 81/2017. L’accordo individuale deve contenere le misure necessarie a garantire che il lavoratore possa effettivamente staccarsi dagli strumenti digitali durante i periodi di riposo.

Nella prassi, le misure più comuni includono:

  • l’indicazione di una fascia oraria entro cui il lavoratore è tenuto a essere raggiungibile (ad es. 9:00-18:00 dal lunedì al venerdì);
  • il divieto per il datore di inviare comunicazioni che richiedano risposta immediata al di fuori di quella fascia;
  • l’impostazione automatica di risponditori «fuori orario» che avvisino i mittenti delle fasce di non reperibilità;
  • la disabilitazione delle notifiche push sui dispositivi aziendali nelle ore notturne.

La violazione del diritto alla disconnessione non è priva di conseguenze. Sul piano pratico, un lavoratore che viene sistematicamente contattato fuori orario può far valere l’inadempimento dell’accordo e, se ne derivano danni alla salute, richiedere un risarcimento nei termini ordinari del diritto del lavoro. Dal punto di vista sindacale, alcuni contratti collettivi hanno integrato la disciplina legale con previsioni più dettagliate: è utile verificare cosa prevede il proprio CCNL.

Parità di trattamento economico e normativo

L’articolo 20 della L. 81/2017 stabilisce un principio di assoluta chiarezza: il lavoratore agile ha diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello applicato ai colleghi che svolgono le stesse mansioni interamente in azienda.

Questo significa, in concreto, che:

  • La retribuzione (stipendio base, superminimo, premi contrattuali) non può essere ridotta per il solo fatto di lavorare parzialmente da remoto.
  • L’inquadramento contrattuale e il livello rimangono invariati.
  • Il lavoratore agile ha diritto alle stesse opportunità di formazione e aggiornamento professionale dei colleghi in sede, inclusi i percorsi di apprendimento permanente.
  • I diritti sindacali — assemblee, eleggibilità alle RSA/RSU, accesso ai servizi aziendali — restano pienamente applicabili.

Va precisato che il datore può non corrispondere talune indennità legate all’esecuzione fisica in sede (ad es. buoni pasto per i giorni in remoto, se il CCNL li prevede solo per i giorni di presenza): questo non viola il principio di parità, perché quelle voci retributive sono per definizione collegate alla presenza. Il confine tra lecita differenziazione e indebita riduzione va verificato caso per caso sul testo del contratto collettivo applicabile.

Sicurezza sul lavoro e tutela INAIL

Il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza del lavoratore agile anche durante la prestazione fuori sede. L’articolo 22 della L. 81/2017 prevede che il datore consegni al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile.

Sul fronte degli infortuni, l’articolo 23 estende la tutela INAIL agli infortuni avvenuti durante la prestazione agile, inclusi quelli occorsi in luoghi diversi dalla sede aziendale, purché vi sia un nesso causale con l’attività lavorativa.

Merita attenzione l’infortunio in itinere: il lavoratore agile è coperto dall’INAIL anche per gli spostamenti necessari a raggiungere o lasciare il luogo prescelto per la prestazione, ma solo quando la scelta di quel luogo risponde a esigenze lavorative o a ragioni oggettive e ragionevoli (ad es. necessità di connessione, assistenza a un familiare). Gli spostamenti discrezionali — dettati da preferenze personali prive di qualsiasi connessione con l’attività lavorativa — possono ridurre o escludere la copertura.

Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore e ad utilizzare correttamente le attrezzature fornite.

Categorie con diritto di priorità: genitori, disabili e caregiver

La L. 81/2017, integrata dal D.Lgs. 105/2022 (recepimento della direttiva UE sull’equilibrio vita-lavoro), riconosce un diritto di precedenza nell’accesso al lavoro agile a determinate categorie di lavoratori:

  • Genitori con figli fino a 12 anni: la richiesta di lavoro agile deve essere valutata con priorità rispetto ai colleghi privi di tale esigenza.
  • Genitori di figli con disabilità: il diritto di priorità si applica senza limiti di età del figlio.
  • Lavoratori caregiver che assistono un familiare con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992: hanno diritto alla stessa priorità.
  • Lavoratori con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104: godono di una tutela rafforzata anche in sede di recesso dall’accordo (preavviso minimo di 90 giorni invece di 30).

Il diritto di priorità non equivale a un diritto incondizionato: il datore può respingere la richiesta se la natura della mansione o le esigenze organizzative lo rendono oggettivamente incompatibile. Tuttavia, il rifiuto deve essere motivato e, in caso di contestazione, è il datore a dover dimostrare l’incompatibilità.

Per i lavoratori fragili (condizioni di salute a rischio) e per i genitori di figli under 14 nel settore privato, il legislatore ha introdotto nel tempo regime rafforzati di accesso al lavoro agile, soggetti a proroghe periodiche: è opportuno verificare la normativa vigente al momento della richiesta, poiché le scadenze vengono spesso prorogate da provvedimenti successivi.

Un caso pratico: Tizio e il recesso dall'accordo di lavoro agile

Tizio lavora come impiegato amministrativo in un’azienda di medie dimensioni. Nel 2023 ha sottoscritto con il datore un accordo di lavoro agile a tempo indeterminato: tre giorni a settimana da remoto, due giorni in ufficio. L’accordo prevede una fascia di reperibilità dalle 9 alle 18 e il divieto di contatto fuori orario.

Dopo un anno, l’azienda decide di richiamare tutto il personale in sede a causa di una riorganizzazione interna. Il direttore HR comunica a Tizio che «lo smart working è sospeso a partire da lunedì prossimo».

Cosa prevede la legge? Il recesso unilaterale da un accordo a tempo indeterminato è ammesso, ma deve rispettare il preavviso minimo di trenta giorni. La comunicazione «a partire da lunedì prossimo» (quattro giorni di preavviso) è quindi irregolare. Tizio ha diritto a continuare a lavorare in modalità agile per altri ventisei giorni, oppure a negoziare un’indennità sostitutiva del preavviso.

Caia, collega di Tizio, si trova nella stessa situazione ma ha una figlia di dieci anni con disabilità certificata. In quanto caregiver ai sensi della L. 104, il preavviso minimo cui ha diritto è di novanta giorni, non trenta. Inoltre, il rifiuto del datore di mantenere il lavoro agile per Caia dovrà essere supportato da una specifica motivazione organizzativa, poiché Caia rientra nelle categorie con diritto di priorità ex D.Lgs. 105/2022.

In entrambi i casi, il recesso dall’accordo non incide sul rapporto di lavoro: Tizio e Caia continueranno a lavorare in azienda con le stesse mansioni, lo stesso inquadramento e la stessa retribuzione. Non si tratta di un licenziamento.

Cosa fare se l'accordo non viene rispettato

Il lavoratore che ritiene che il proprio accordo di lavoro agile venga disatteso — ad esempio perché il datore non rispetta le fasce di disconnessione, applica una retribuzione inferiore rispetto ai colleghi in sede o revoca l’accordo senza il preavviso dovuto — ha a disposizione diversi strumenti.

Passo 1 — Documentazione. Conservare l’accordo scritto, le comunicazioni ricevute fuori orario, le buste paga degli ultimi mesi e qualsiasi documento che attesti il comportamento contestato. La prova è fondamentale in una eventuale controversia.

Passo 2 — Confronto con il datore. Una comunicazione scritta (preferibilmente via PEC o e-mail con ricevuta di lettura) che segnali formalmente il problema è spesso sufficiente a risolvere la questione, soprattutto nei casi di disorganizzazione aziendale non intenzionale.

Passo 3 — Sindacato o patronato. Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) o le organizzazioni territoriali possono intervenire in via conciliativa. Molti CCNL prevedono procedure di risoluzione delle controversie in materia di lavoro agile.

Passo 4 — Ricorso alla DTL o all’autorità giudiziaria. In caso di violazioni gravi (mancata consegna dell’informativa sulla sicurezza, discriminazione nell’accesso al lavoro agile, mancato rispetto del preavviso), è possibile presentare un esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o ricorrere al giudice del lavoro.

Va ricordato che, ai sensi della L. 81/2017, l’accordo di lavoro agile deve essere comunicato al Ministero del Lavoro tramite la procedura telematica: la mancata comunicazione è un’irregolarità che può essere segnalata all’Ispettorato.

Approfondimenti: le guide pratiche collegate

Questa guida offre il quadro d’insieme. Per i casi specifici e le situazioni più frequenti, approfondisci con le guide dedicate:

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Il datore può obbligarmi a fare smart working anche se non voglio?

No. La L. 81/2017 richiede un accordo volontario tra le parti: il lavoro agile non può essere imposto unilateralmente dal datore di lavoro. Il rifiuto del lavoratore non può essere sanzionato disciplinarmente né può costituire giustificato motivo di licenziamento, salvo che il contratto collettivo o individuale prevedano diversamente in situazioni specifiche e nei limiti consentiti dalla legge.

Lavoro in smart working da tre anni senza accordo scritto: quali rischi corro?

L’assenza dell’accordo scritto non annulla la prestazione svolta né la retribuzione maturata, ma espone entrambe le parti a rischi concreti. Per il lavoratore, la principale conseguenza è la difficoltà di provare i termini convenuti (orari, luogo, fasce di disconnessione) in caso di contestazione. Per il datore, la mancanza dell’accordo scritto integra un’irregolarità amministrativa sanzionabile dall’Ispettorato del Lavoro. La cosa più prudente è regolarizzare la situazione con un accordo retroattivo o, in alternativa, formalizzare ex novo le condizioni attuali.

Se mi infortuno lavorando da casa, sono coperto dall'INAIL?

In linea generale sì, purché l’infortunio sia avvenuto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e in connessione con essa. L’INAIL copre anche gli infortuni in itinere (spostamenti per raggiungere il luogo prescelto), ma solo quando la scelta del luogo risponde a esigenze lavorative o ragioni oggettive. Non sono coperti gli infortuni legati ad attività personali non connesse con il lavoro (ad es. caduta in cucina durante la pausa pranzo per cause estranee all’attività lavorativa). In caso di incidente, è opportuno segnalarlo subito al datore e conservare ogni documentazione utile.

Ho due figli piccoli: posso chiedere il lavoro agile come diritto?

La legge — integrata dal D.Lgs. 105/2022 — riconosce un diritto di priorità nella valutazione della richiesta, non un diritto assoluto. Se il tuo figlio più piccolo ha meno di 12 anni (o se hai un figlio con disabilità, senza limiti di età), il datore è obbligato a esaminare la tua richiesta con precedenza rispetto ad altri colleghi e a motivare un eventuale rifiuto con ragioni organizzative specifiche. Un diniego immotivato è contestabile davanti all’Ispettorato del Lavoro o al giudice del lavoro.

Il datore può controllare cosa faccio mentre lavoro da remoto?

Il potere di controllo del datore non cessa nel lavoro agile, ma deve esercitarsi nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy. L’accordo individuale deve esplicitare le modalità di controllo ammesse. Il datore può verificare i risultati della prestazione, il corretto utilizzo degli strumenti aziendali e il rispetto delle policy di sicurezza informatica. Non può installare software di sorveglianza continua (keylogger, screenshot automatici, registrazione audio/video) senza informare preventivamente il lavoratore e, se del caso, senza un accordo con le rappresentanze sindacali, come previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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