La guida
Vitto a bordo, mensa e buoni pasto nel CCNL Pesca Marittima
In mezzo al mare non esistono ticket restaurant. Il pasto dell’equipaggio si risolve a bordo, con il vitto fornito dall’armatore: una logica opposta a quella dei buoni pasto del lavoro di terra.
A bordo il pasto non si gestisce con i buoni pasto: durante l’imbarco il vitto è confezionato e consumato a bordo (art. 30 del CCNL) e il suo costo è detratto dal ricavo della pesca prima della ripartizione tra armatore ed equipaggio (art. 22); ai fini previdenziali vale come «valore mensa» di 370 € al mese (dal 1° ottobre 2022). Se per forza maggiore non è possibile consumare il pasto durante i lavori a terra spetta la panatica sostitutiva di 30 € a pasto (art. 31). I buoni pasto e la mensa aziendale, tipici del lavoro di terra, non sono disciplinati dal CCNL, che riguarda il personale imbarcato.
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Perché a bordo non ci sono i buoni pasto
I buoni pasto nascono per un’esigenza tipica del lavoro di terra: consentire al lavoratore di consumare un pasto fuori dall’azienda durante la pausa. A bordo di un peschereccio questa logica viene meno: l’equipaggio vive sull’unità per la durata della battuta o della campagna e non può recarsi in un esercizio commerciale. Per questo lo strumento del buono pasto non si applica all’imbarcato: il problema del pasto si risolve diversamente, con il vitto fornito a bordo.
Il vitto a bordo
Durante l’imbarco il vitto è confezionato e consumato a bordo (art. 30 del CCNL): i viveri devono essere di qualità e quantità sufficienti per una sana e giusta alimentazione, nel rispetto delle prescrizioni medico-sanitarie e delle appartenenze etniche e religiose dei membri dell’equipaggio, e l’armatore fornisce stoviglie e posate. Il costo del vitto consumato a bordo non è però un onere dell’armatore: l’art. 22 lo detrae dal ricavo della pesca (insieme a gasolio, ghiaccio, esche e altre spese vive) e il monte produttivo che resta è ripartito al 50% tra armatore ed equipaggio. Nelle unità più grandi può esserci personale dedicato alla preparazione; nelle imbarcazioni minori la gestione dei pasti è affidata all’equipaggio.
Quando il vitto non è fornito
L’art. 31 del CCNL prevede la panatica sostitutiva: se, per causa di forza maggiore, non è possibile consumare il pasto durante i lavori a terra, spetta a ogni membro dell’equipaggio 30,00 € per ogni pasto (importo confermato dal CCNL 23 settembre 2022). Per il resto il vitto consumato a bordo è detratto dal ricavo e non dà luogo a indennità.
| Categoria | Strumento | Note |
|---|---|---|
| Equipaggio imbarcato | Vitto confezionato e consumato a bordo (art. 30) | Costo detratto dal ricavo prima della ripartizione 50/50 (art. 22); «valore mensa» di 370 € al mese ai fini previdenziali |
| Equipaggio — pasto impossibile durante i lavori a terra | Panatica sostitutiva di 30,00 € a pasto (art. 31) | Solo per causa di forza maggiore; importo confermato dal CCNL 2022 |
| Personale di terra | Mensa aziendale o buoni pasto | Non disciplinati dal CCNL (personale imbarcato): solo se previsti dal contratto applicato o dalla prassi |
Nota: gli importi (370 € di valore mensa dal 1° ottobre 2022, 30 € di panatica) sono quelli del CCNL del 23 settembre 2022 (artt. 22, 30, 31); nel testo del 19 marzo 2019 il valore mensa era di 335 €. Per mensa o buoni pasto del personale di terra vale il contratto applicato a quel personale.
Il personale di terra
Per gli addetti che lavorano a terra (uffici, magazzino, lavorazione e commercializzazione del pescato) possono trovare applicazione gli istituti tipici del lavoro di terra: la mensa aziendale o i buoni pasto, se previsti dal contratto applicato o dalla prassi aziendale (il CCNL Pesca marittima riguarda il personale imbarcato). I buoni pasto elettronici sono esenti da imposte fino a 10 € al giorno, quelli cartacei fino a 4 €. È una disciplina distinta da quella dell’equipaggio imbarcato, che ha il vitto fornito a bordo.
Vitto a bordo e retribuzione
Il vitto consumato a bordo, detratto dai ricavi, è assoggettato a contribuzione attraverso la voce «valore mensa ai fini previdenziali», valorizzata in 370 € per mese intero dal 1° ottobre 2022 (art. 22; era 335 € dal 1° aprile 2019). Lo stesso valore entra nella base del TFR (art. 43), nei ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 29) e nell’indennità sostitutiva del preavviso (art. 41).
Approfondimento
Indice dei contenuti
Il settore della pesca presenta una organizzazione del lavoro fortemente condizionata dall'ambiente: imbarchi prolungati, attività a bordo, periodi in mare in cui il pasto è parte integrante della vita lavorativa. In questo contesto gli istituti di mensa, buoni pasto e indennità sostitutive assumono connotati particolari rispetto ai settori a terra, pur restando governati dalla medesima cornice fiscale dell'art. 51 del TUIR.
Le tre modalità di erogazione
Il pasto può essere garantito in tre forme: il vitto a bordo o il servizio di mensa aziendale gestito direttamente; i buoni pasto, cartacei o elettronici, spendibili in esercizi convenzionati; l'indennità sostitutiva in denaro, che nel CCNL Pesca è la panatica di 30 € a pasto per i lavori a terra (art. 31). Ciascuna modalità ha un trattamento fiscale e contributivo proprio, ed è essenziale qualificare correttamente l'erogazione.
Il regime dei buoni pasto
L'art. 51 TUIR fissa soglie di esenzione precise: i buoni pasto in formato cartaceo non concorrono al reddito fino a 4 euro al giorno, quelli in formato elettronico fino a 10 euro (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 euro). La parte eccedente è imponibile. Queste soglie sono parametri di legge certi e non vanno confuse con gli importi nominali eventualmente previsti dalla contrattazione.
La specificità del lavoro a bordo
Quando l'attività si svolge in mare, il vitto è consumato a bordo come parte delle condizioni di imbarco (art. 30 CCNL) e il suo costo è detratto dal ricavo prima della ripartizione tra armatore ed equipaggio (art. 22), con un valore mensa di 370 € al mese ai fini previdenziali. In questi casi il servizio diretto prevale sulle altre forme e la sua corretta gestione documentale evita contestazioni. L'indennità sostitutiva ha senso soprattutto per il personale a terra o nei periodi di attività in banchina.
L'indennità mensa in denaro
L'erogazione monetaria sostitutiva del pasto segue un regime distinto da quello agevolato dei buoni: di norma concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, salvo le specifiche previsioni di legge. La scelta tra buono pasto e indennità ha dunque conseguenze concrete sul netto in busta.
Indennità accessorie del comparto
Accanto al trattamento del pasto, il comparto pesca conosce altre indennità legate alle condizioni di lavoro, per esempio i 22 € al giorno per sabato, domenica e festività lavorati in deroga (artt. 15 e 69, dal 1° ottobre 2022); il trattamento fiscale segue i principi generali del TUIR.
Pianificazione e tracciabilità
La gestione del pasto nel comparto pesca richiede un'attenzione documentale superiore alla media: la sovrapposizione tra giorni di imbarco con vitto a bordo e giorni a terra con buoni o indennità rende facile l'errore di erogazione. È opportuno che il datore mappi con precisione, per ciascun periodo, la forma di copertura del pasto effettivamente goduta, così da applicare il corretto regime di esenzione previsto dall'art. 51 TUIR. La scelta tra buono pasto elettronico, più vantaggioso per la soglia di esenzione, e indennità in denaro va valutata anche alla luce della concreta spendibilità degli esercizi convenzionati nelle localita portuali, dove la rete di esercizi convenzionati può essere limitata.
Domande frequenti
I pescatori imbarcati hanno i buoni pasto?
Di norma no. Durante l'imbarco l'equipaggio vive sull'unità e il vitto è consumato a bordo (art. 30 del CCNL): un buono pasto da spendere a terra non avrebbe senso in mare. Buoni pasto e mensa riguardano semmai il personale non imbarcato.
Chi cucina e fornisce i pasti a bordo?
I pasti sono preparati e consumati sull'unità durante la navigazione; nelle unità più grandi può esserci personale dedicato, nelle minori provvede l'equipaggio. Il costo del vitto è detratto dal ricavo della pesca prima della ripartizione tra armatore ed equipaggio (art. 22).
Se il vitto non è fornito spetta un'indennità?
Sì, in un caso: se per causa di forza maggiore non è possibile consumare il pasto durante i lavori a terra, spetta la panatica sostitutiva di 30,00 € per ogni pasto (art. 31 del CCNL, importo confermato nel 2022).
Il personale di terra ha diritto alla mensa o ai buoni pasto?
Per gli addetti a terra possono applicarsi mensa aziendale o buoni pasto (4 € cartacei e 10 € elettronici di esenzione), se previsti dal contratto applicato o dalla prassi aziendale: il CCNL Pesca marittima riguarda il personale imbarcato.
Il vitto a bordo è una voce della retribuzione?
Ai fini previdenziali sì: il vitto consumato a bordo vale come «valore mensa», 370 € per mese intero dal 1° ottobre 2022, e concorre alla base del TFR (art. 43), ai ratei di 13a e 14a e all'indennità sostitutiva del preavviso (art. 41).