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La guida
Welfare, bilateralità e sanità integrativa nel CCNL Autoscuole
Ente bilaterale, welfare contrattuale annuo e previdenza complementare: le tutele aggiuntive alla retribuzione per chi lavora in autoscuole e studi di consulenza.
Il CCNL Autoscuole prevede un sistema di welfare di settore su quattro fronti: l’ente bilaterale nazionale, finanziato da 2 euro al mese a carico dell’azienda per ogni dipendente a tempo indeterminato non in prova; un welfare contrattuale annuo del valore di 200 euro, fruibile in beni e servizi e non in denaro; la sanità integrativa del Fondo EST (15 euro al mese a carico dell’azienda e 2 euro del lavoratore); e la previdenza complementare con una quota contrattuale dell’1% della retribuzione, a cui si aggiunge l’1,50% dell’azienda per gli iscritti a Priamo.
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Le tre componenti del welfare di settore
Il CCNL Autoscuole costruisce un sistema integrato di tutele aggiuntive rispetto alla retribuzione monetaria, articolato in tre componenti principali: la bilateralità di settore, il welfare contrattuale annuo e la previdenza complementare per chi vi aderisce.
L'ente bilaterale di settore
Le parti hanno costituito un ente bilaterale nazionale per il settore delle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica. Dal 1° settembre 2021 l’ente è finanziato da un contributo a carico dell’azienda di 2,00 euro al mese per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova, ed eroga servizi e prestazioni a sostegno di lavoratori e datori. Il versamento al fondo bilaterale è un obbligo contrattuale per le aziende che applicano il CCNL.
Il welfare contrattuale annuo
Il contratto riconosce ai dipendenti strumenti di welfare per un valore annuo definito (pari a 200 euro secondo gli accordi vigenti), spettante ai lavoratori non in prova, in forza alla data fissata (1° gennaio di ogni anno), con rapporto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato con almeno tre mesi di anzianità nell'anno. Il welfare:
- non è erogato in denaro in busta paga;
- si fruisce in beni e servizi (rimborsi, istruzione, previdenza, ecc.) tramite piattaforma o modalità previste;
- va utilizzato entro la scadenza annuale (di norma il 31 dicembre), pena la perdita del credito.
Tabella riepilogativa
| Componente | Cosa offre | Finanziamento |
|---|---|---|
| Ente bilaterale | Servizi e prestazioni a lavoratori e imprese | 2,00 € al mese per 12 mensilità, a carico dell’azienda, per ogni dipendente a tempo indeterminato non in prova |
| Welfare contrattuale | Valore annuo (200 €) in beni e servizi | A carico del datore, non in denaro |
| Sanità integrativa (Fondo EST) | Prestazioni sanitarie integrative | 15 € al mese a carico dell’azienda e 2 € a carico del lavoratore |
| Previdenza complementare | Pensione integrativa (TFR + contributi); fondo Priamo | Quota contrattuale dell’1% della retribuzione per tutti i lavoratori; per gli iscritti a Priamo si somma l’1,50% a carico dell’azienda |
Nota: importi e requisiti sono quelli indicati nella sintesi delle novità del CCNL 2023 (approvato il 28 febbraio 2023); il welfare di 200 euro vale dal 1° gennaio 2022 ed è riservato ai dipendenti non in prova in forza al 1° gennaio di ogni anno, a tempo indeterminato o a termine con 3 mesi di anzianità.
Sanità integrativa e previdenza complementare
I lavoratori accedono all’assistenza sanitaria integrativa del Fondo EST, finanziata con 15 euro al mese a carico dell’azienda e 2 euro a carico del lavoratore, e possono aderire alla previdenza complementare: il rinnovo ha istituito una quota contrattuale dell’1% della retribuzione a favore di tutti i lavoratori, che per gli iscritti al fondo Priamo si somma all’1,50% a carico dell’azienda. L’adesione al fondo resta volontaria. I contributi di assistenza sanitaria a enti e casse con finalità assistenziale non concorrono al reddito di lavoro dipendente fino a 3.615,20 euro l’anno (art. 51, comma 2, lett. a, TUIR).
Come verificare i propri diritti
Per sapere a quali prestazioni si ha diritto conviene controllare il cedolino (versamenti alla bilateralità), gli accordi di settore aggiornati e rivolgersi all'ente bilaterale o al sindacato di categoria. Il welfare e la bilateralità sono diritti contrattuali: la loro mancata attivazione da parte del datore è un inadempimento.
Domande frequenti
Cos'è l'ente bilaterale del settore autoscuole?
È un organismo paritetico costituito dalle parti, finanziato da 2 euro al mese a carico dell'azienda per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova, che eroga servizi e prestazioni a lavoratori e imprese. Il versamento è un obbligo contrattuale per le aziende che applicano il CCNL.
Quanto vale il welfare contrattuale?
Secondo gli accordi vigenti il welfare contrattuale annuo è pari a 200 euro, fruibile in beni e servizi e non erogato in denaro. Va utilizzato entro la scadenza annuale, pena la perdita del credito.
Chi ha diritto al welfare contrattuale?
I lavoratori non in prova, in forza alla data fissata (1° gennaio), con contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato con almeno tre mesi di anzianità nell'anno.
È prevista una sanità integrativa?
Sì: il CCNL prevede l'adesione al Fondo EST di assistenza sanitaria integrativa, con un contributo di 15 euro al mese a carico dell'azienda e 2 euro a carico del lavoratore. Per la previdenza complementare c'è una quota contrattuale dell'1% della retribuzione e, per gli iscritti a Priamo, un ulteriore 1,50% a carico dell'azienda.
Il datore può non versare la bilateralità?
No. Il versamento al fondo bilaterale e il riconoscimento del welfare sono obblighi contrattuali. La loro omissione è un inadempimento contestabile tramite l'ente bilaterale, il sindacato o l'Ispettorato del Lavoro.