Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Autoscuole

Welfare, bilateralità e sanità integrativa nel CCNL Autoscuole

Ente bilaterale, welfare contrattuale annuo e previdenza complementare: le tutele aggiuntive alla retribuzione per chi lavora in autoscuole e studi di consulenza.

In sintesi

Il CCNL Autoscuole prevede un sistema di welfare di settore su quattro fronti: l’ente bilaterale nazionale, finanziato da 2 euro al mese a carico dell’azienda per ogni dipendente a tempo indeterminato non in prova; un welfare contrattuale annuo del valore di 200 euro, fruibile in beni e servizi e non in denaro; la sanità integrativa del Fondo EST (15 euro al mese a carico dell’azienda e 2 euro del lavoratore); e la previdenza complementare con una quota contrattuale dell’1% della retribuzione, a cui si aggiunge l’1,50% dell’azienda per gli iscritti a Priamo.

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Dati contrattuali

CCNL
Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
Parti firmatarie
UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
Decorrenza
Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
Ambito
Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
Fonte
Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

Le tre componenti del welfare di settore

Il CCNL Autoscuole costruisce un sistema integrato di tutele aggiuntive rispetto alla retribuzione monetaria, articolato in tre componenti principali: la bilateralità di settore, il welfare contrattuale annuo e la previdenza complementare per chi vi aderisce.

L'ente bilaterale di settore

Le parti hanno costituito un ente bilaterale nazionale per il settore delle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica. Dal 1° settembre 2021 l’ente è finanziato da un contributo a carico dell’azienda di 2,00 euro al mese per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova, ed eroga servizi e prestazioni a sostegno di lavoratori e datori. Il versamento al fondo bilaterale è un obbligo contrattuale per le aziende che applicano il CCNL.

Il welfare contrattuale annuo

Il contratto riconosce ai dipendenti strumenti di welfare per un valore annuo definito (pari a 200 euro secondo gli accordi vigenti), spettante ai lavoratori non in prova, in forza alla data fissata (1° gennaio di ogni anno), con rapporto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato con almeno tre mesi di anzianità nell'anno. Il welfare:

  • non è erogato in denaro in busta paga;
  • si fruisce in beni e servizi (rimborsi, istruzione, previdenza, ecc.) tramite piattaforma o modalità previste;
  • va utilizzato entro la scadenza annuale (di norma il 31 dicembre), pena la perdita del credito.

Tabella riepilogativa

Componenti del welfare contrattuale di settore
Componente Cosa offre Finanziamento
Ente bilaterale Servizi e prestazioni a lavoratori e imprese 2,00 € al mese per 12 mensilità, a carico dell’azienda, per ogni dipendente a tempo indeterminato non in prova
Welfare contrattuale Valore annuo (200 €) in beni e servizi A carico del datore, non in denaro
Sanità integrativa (Fondo EST) Prestazioni sanitarie integrative 15 € al mese a carico dell’azienda e 2 € a carico del lavoratore
Previdenza complementare Pensione integrativa (TFR + contributi); fondo Priamo Quota contrattuale dell’1% della retribuzione per tutti i lavoratori; per gli iscritti a Priamo si somma l’1,50% a carico dell’azienda

Nota: importi e requisiti sono quelli indicati nella sintesi delle novità del CCNL 2023 (approvato il 28 febbraio 2023); il welfare di 200 euro vale dal 1° gennaio 2022 ed è riservato ai dipendenti non in prova in forza al 1° gennaio di ogni anno, a tempo indeterminato o a termine con 3 mesi di anzianità.

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Sanità integrativa e previdenza complementare

I lavoratori accedono all’assistenza sanitaria integrativa del Fondo EST, finanziata con 15 euro al mese a carico dell’azienda e 2 euro a carico del lavoratore, e possono aderire alla previdenza complementare: il rinnovo ha istituito una quota contrattuale dell’1% della retribuzione a favore di tutti i lavoratori, che per gli iscritti al fondo Priamo si somma all’1,50% a carico dell’azienda. L’adesione al fondo resta volontaria. I contributi di assistenza sanitaria a enti e casse con finalità assistenziale non concorrono al reddito di lavoro dipendente fino a 3.615,20 euro l’anno (art. 51, comma 2, lett. a, TUIR).

Come verificare i propri diritti

Per sapere a quali prestazioni si ha diritto conviene controllare il cedolino (versamenti alla bilateralità), gli accordi di settore aggiornati e rivolgersi all'ente bilaterale o al sindacato di categoria. Il welfare e la bilateralità sono diritti contrattuali: la loro mancata attivazione da parte del datore è un inadempimento.

Casi pratici

Tizio — welfare annuo da utilizzare
Tizio, istruttore a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, ha diritto al welfare contrattuale annuo di 200 euro. Non lo riceve in busta paga: lo utilizza in beni e servizi tramite le modalità previste, entro il 31 dicembre, pena la perdita del credito.
Caia — tempo determinato e requisiti
Caia è addetta alle pratiche con contratto a tempo determinato. Ha diritto al welfare contrattuale perché ha maturato almeno tre mesi di anzianità nell'anno ed è in forza alla data prevista, pur non avendo un contratto a tempo indeterminato.
Sempronio — verifica della bilateralità
Sempronio controlla il cedolino e non trova traccia dei versamenti alla bilateralità. Si rivolge all'ente bilaterale e al sindacato: il versamento è un obbligo contrattuale del datore e la sua omissione è un inadempimento che può essere contestato.
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Domande frequenti

Cos'è l'ente bilaterale del settore autoscuole?

È un organismo paritetico costituito dalle parti, finanziato da 2 euro al mese a carico dell'azienda per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova, che eroga servizi e prestazioni a lavoratori e imprese. Il versamento è un obbligo contrattuale per le aziende che applicano il CCNL.

Quanto vale il welfare contrattuale?

Secondo gli accordi vigenti il welfare contrattuale annuo è pari a 200 euro, fruibile in beni e servizi e non erogato in denaro. Va utilizzato entro la scadenza annuale, pena la perdita del credito.

Chi ha diritto al welfare contrattuale?

I lavoratori non in prova, in forza alla data fissata (1° gennaio), con contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato con almeno tre mesi di anzianità nell'anno.

È prevista una sanità integrativa?

Sì: il CCNL prevede l'adesione al Fondo EST di assistenza sanitaria integrativa, con un contributo di 15 euro al mese a carico dell'azienda e 2 euro a carico del lavoratore. Per la previdenza complementare c'è una quota contrattuale dell'1% della retribuzione e, per gli iscritti a Priamo, un ulteriore 1,50% a carico dell'azienda.

Il datore può non versare la bilateralità?

No. Il versamento al fondo bilaterale e il riconoscimento del welfare sono obblighi contrattuali. La loro omissione è un inadempimento contestabile tramite l'ente bilaterale, il sindacato o l'Ispettorato del Lavoro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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