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La guida
Il periodo di prova nel CCNL Autoscuole
Durata graduata per livello, forma scritta a pena di nullità e recesso libero: tutto quello che serve sapere sulla prova per insegnanti, istruttori e addetti alle pratiche.
Nel CCNL Autoscuole il periodo di prova deve risultare da atto scritto a pena di nullità e ha una durata che va dai 6 mesi dei Quadri ai 10 giorni lavorativi del 1° livello (art. 5), entro il limite di legge di sei mesi. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, ma restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi. Malattia e ferie sospendono il decorso. Superata la prova, l'assunzione diventa definitiva e il periodo conta nell'anzianità.
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A cosa serve il periodo di prova
Il periodo di prova permette al datore di lavoro di valutare le capacità del lavoratore e al lavoratore di valutare l'ambiente e le condizioni di lavoro. Durante la prova il rapporto è già pienamente in essere: spettano retribuzione, contribuzione e tutele, ma il recesso è libero per entrambe le parti.
Forma scritta obbligatoria
Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o contestualmente all'inizio del rapporto. In mancanza di forma scritta, l'assunzione si considera definitiva senza prova. L'atto deve indicare durata, livello di inquadramento e mansioni.
Durata del periodo di prova per livello
La durata massima del periodo di prova è fissata dall’art. 5 del CCNL ed è graduata in base al livello di inquadramento: più elevata è la professionalità, più lungo è il periodo entro cui valutare la prestazione.
| Livello o qualifica | Durata massima della prova |
|---|---|
| Quadri | 6 mesi |
| 5° livello | 4 mesi |
| Insegnanti e istruttori (di norma 3° e 4° livello) | 4 mesi |
| 4°, 3° e 2° livello | 3 mesi |
| 1° livello | 10 giorni lavorativi |
Nota: le durate sono quelle del CCNL autoscuole come riportate nella sintesi Mysolution del 2017 e nelle schede di settore; per legge la prova non può superare i sei mesi (limite generale dell’art. 2096 c.c. e della disciplina vigente). Per i contratti a termine la prova dura un terzo del periodo previsto e si considera assolta se il rapporto diventa a tempo indeterminato; per gli apprendisti non può superare 30 giorni di effettiva presenza al lavoro.
Come si computa il periodo
Per gli apprendisti la prova si calcola in giorni di effettiva presenza al lavoro; per gli altri il CCNL indica mesi, e per il 1° livello 10 giorni lavorativi. Le assenze per malattia, infortunio, ferie e congedi sospendono il decorso della prova, che si prolunga di altrettanti giorni: la logica è garantire un'effettiva valutazione della prestazione.
Recesso durante la prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso, salvo che il contratto preveda un minimo garantito di durata. Restano comunque vietati i recessi discriminatori o ritorsivi e quelli intimati in violazione di tutele inderogabili (ad esempio durante la gravidanza), che sono nulli e impugnabili.
Esito della prova
Se al termine del periodo nessuna delle parti recede, l'assunzione si considera definitiva e il periodo di prova si computa nell'anzianità di servizio, rilevante per scatti, ferie, comporto, preavviso e TFR.
Domande frequenti
Il patto di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente, prima o contestualmente all'inizio del rapporto. Senza forma scritta l'assunzione è definitiva senza prova. Il patto deve indicare durata, livello e mansioni.
Quanto dura la prova nel CCNL Autoscuole?
6 mesi per i Quadri, 4 mesi per il 5° livello e per insegnanti e istruttori, 3 mesi per i livelli 4°, 3° e 2°, 10 giorni lavorativi per il 1° livello (art. 5 del CCNL); per legge la prova non può comunque superare i sei mesi.
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
Sì, durante la prova il recesso è libero, senza obbligo di motivazione né preavviso. Restano vietati e impugnabili i recessi discriminatori, ritorsivi o intimati in violazione di tutele inderogabili come la gravidanza.
La malattia interrompe il periodo di prova?
Sì. Malattia, infortunio, ferie e congedi sospendono il decorso della prova, che si prolunga di altrettanti giorni, per garantire un'effettiva valutazione della prestazione.
Cosa succede se supero la prova?
Se nessuna delle parti recede, l'assunzione diventa definitiva senza necessità di comunicazione. Il periodo di prova si computa nell'anzianità rilevante per scatti, ferie, comporto, preavviso e TFR.